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LA CONVENZIONE DI AARHUS (Danimarca 25 giugno 1998) TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE
SULL’ACCESSO
ALLE
INFORMAZI0NI,
LA
PARTECIPAZIONE
DEL
PUBBLICO AI
PROCESSI
DECISIONALI E
L’ACCESSO
ALLA GIUSTIZIA
IN MATERIA
AMBIENTALE Le Parti di questa Convenzione, Ricordando
il primo
principio
della
Dichiarazione
di Stoccolma
sull’Ambiente
Umano, Ricordando anche il decimo principio della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo, Ricordando inoltre le risoluzioni 37/7 del 28 ottobre dell’Assemblea Generale sulla Carta Mondiale per la Natura e 45/94 del 14 dicembre 1990, riguardanti la necessità di assicurare un ambiente sano per il benessere degli individui, Ricordando
la
Dichiarazione
Europea su
Ambiente e
Salute,
adottata
durante la
Prima
Conferenza
Europea su
Ambiente e
Salute dell’Organizzazione
Mondiale della
Sanità a
Francoforte
sul Meno,
Germania, 8
dicembre 1989, Affermando
la
necessità di
proteggere,
preservare e
migliorare lo
stato dell’ambiente
e di
assicurare uno
sviluppo
sostenibile da
un punto di
vista
ambientale, Riconoscendo
che una
protezione
ambientale
adeguata è
essenziale per
il benessere
umano ed il
godimento dei
diritti
fondamentali
dell’uomo,
incluso lo
stesso diritto
alla vita, Riconoscendo
anche che
ogni persona
ha il diritto
di vivere in
un ambiente
adeguato alla
propria salute
ed al proprio
benessere, ed
il dovere, sia
individuale
che
collettivo, di
proteggere e
migliorare l’ambiente
a beneficio
delle
generazioni
presenti e
future, Considerando
che, al
fine di
esercitare i
propri diritti
ed osservare i
doveri, i
cittadini
devono avere
accesso alle
informazioni,
la possibilità
di partecipare
al processo
decisionale ed
avere accesso
agli organi di
giustizia in
materia di
ambiente, e
prendendo
atto, a questo
proposito, che
i cittadini
potrebbero
necessitare di
assistenza per
esercitare
tali diritti, Riconoscendo
che, in
materia
ambientale, un
migliore
accesso alle
informazioni
ed una più
efficace
partecipazione
pubblica nei
processi
decisionali,
possano
migliorare la
qualità e l’applicazione
delle
decisioni,
contribuire
alla
consapevolezza
diffusa
riguardo alle
tematiche
ambientali,
fornire all’opinione
pubblica l’opportunità
di esprimere
le proprie
necessità e
permettere
alle autorità
di prendere
atto di tali
preoccupazioni, Mirando
quindi a
migliorare l’affidabilità
e la
trasparenza
del processo
decisionale ed
a rafforzare
il supporto
del pubblico
alle decisioni
relative all’ambiente, Riconoscendo
il bisogno
di trasparenza
nelle attività
governative e
invitando le
istituzioni legislative ad applicare i principi della Convenzione alle loro attività, Riconoscendo
anche la
necessità che
l’opinione
pubblica sia a
conoscenza
delle
procedure
necessarie per
partecipare ai
processi
decisionali,
ne abbia
libero
accesso, e
sappia come
utilizzarle, Riconoscendo
inoltre l’importanza
dei rispettivi
ruoli che i
singoli
cittadini, le
organizzazioni
non
governative ed
il settore
privato
possono
assumere nella
protezione
dell’ambiente, Desiderando
promuovere
un’educazione
ambientale per
contribuire a
sviluppare la
comprensione
dell’ambiente
e dello
sviluppo
sostenibile,
ed
incoraggiare
la diffusione
di un’informazione
migliore dell’opinione
pubblica, ed
una
partecipazione
attiva nelle
decisioni che
possono
influenzare l’ambiente
e lo sviluppo
sostenibile, Prendendo
atto, in
questo
contesto, dell’importanza
di utilizzare
mezzi di
comunicazione
elettronica od
altre forme di
comunicazione
ancora da
sviluppare, Riconoscendo
l’importanza
dell’integrazione
delle
considerazioni
ambientali nei
processi
decisionali
governativi e
la conseguente
necessità per
le pubbliche
autorità di
essere in
possesso di
informazioni
ambientali
accurate,
comprensive ed
aggiornate, Riconoscendo
che le
autorità
detengono le
informazioni
ambientali nel
pubblico
interesse, Considerando
che effettivi
rimedi
giurisdizionali
dovrebbero
essere
accessibili al
pubblico,
incluse le
organizzazioni,
in modo da
proteggere i
legittimi
interessi e le
leggi siano
rispettate, Prendendo
atto
dell’importanza
che un’adeguata
informazione
sui prodotti
venga fornita
ai
consumatori,
in modo da
permettere
loro di
compiere
scelte
ambientalmente
consapevoli, Riconoscendo
come
valida la
preoccupazione
dell’opinione
pubblica
riguardo il
rilascio
deliberato
nell’ambiente
di organismi
modificati
geneticamente,
e la
necessità di
una maggiore
trasparenza e
dì un
miglioramento
della
partecipazione
popolare nei
processi
decisionali in
quest’ambito, Convinti
che
la
realizzazione
di questa
Convenzione
possa
contribuire a
rafforzare la
democrazia
nella regione
della
Commissione
Economica per
l’Europa
delle Nazioni
Unite (Economic
Commission for
Europe ‑
ECE), Consapevoli
del
ruolo svolto a
questo
riguardo dall’ECE
e ribadendo, inter
alia, le
linee guida
dell’ECE,
relativamente
all’accesso
ad
informazioni
ambientali ed
alla
partecipazione
pubblica nei
processi
decisionali in
materia di
ambiente,
approvate
nella
Dichiarazione
Ministeriale
adottata nel
corso della
Terza
Conferenza
Ministeriale
“Ambiente
per l’Europa”
a Sofia,
Bulgaria, il
25 ottobre
1995, Tenendo
conto delle
disposizioni
rilevanti
della
Convenzione
sulla
Valutazione
dell’Impatto
Ambientale in
un Contesto
Transfrontaliero,
adottata ad
Espoo, in
Finlandia, il
25 febbraio
1991, della
Convenzione
sugli Effetti
Transfrontalieri
degli
Incidenti
Industriali e
della
Convenzione
sulla
Protezione e
lo
Sfruttamento
di Corsi d’acqua
Transfrontalieri
e dei Laghi
Internazionali,
entrambe
adottate ad
Helsinki, il
17 marzo 1992,
e di altre
convenzioni
dell’ECE, Consapevoli
che l’adozione
di questa
Convenzione
contribuirà
ad un
rafforzamento
ulteriore del
processo “Ambiente
per l’Europa”
e dei
risultati
della Quarta
Conferenza
Ministeriale
ad Aarhus, in
Danimarca, nel
giugno del
1998, Hanno
concordato quanto
segue: Articolo
1
(Finalità) Al
fine di
contribuire
alla
protezione del
diritto di
ogni persona
della
presente. e
delle future
generazioni di
vivere in un
ambiente
adeguato alla
propria salute
ed al proprio
benessere,
ogni Parte
garantirà i
diritti di
accesso all’informazione,
alla
partecipazione
pubblica nel
processo
decisionale, e
l’accesso
alla giustizia
in materia di
ambiente,
secondo quanto
stabilito
dalla presente
Convenzione. Articolo
2 (Definizioni) Per gli scopi di questa Convenzione, l. Con “Parte” si intende, a meno che non venga indicato diversamente nel testo, una Parte Contraente di questa Convenzione; 2. Con “Autorità pubblica” si intende: (a) Il governo a livello nazionale, regionale o ad altri livelli, (b)
Le
altre persone
fisiche o
giuridiche,
che svolgono
funzioni
amministrative
pubbliche nell’ambito
delle leggi
nazionali,
compresi
compiti,
attività o
servizi
specifici in
relazione con
l’ambiente; (c) Qualsiasi altra persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche, o che fornisca pubblici servizi, in relazione con l’ambiente, controllata da una persona o da un ente che rientri nei sottoparagrafi (a) o (b); (d) Le istituzioni di una qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale, a cui si fa riferimento nell’articolo 17, che sia una Parte di questa Convenzione. Questa definizione non comprende enti od istituzioni che agiscono in un ambito giurisdizionale o legislativo; 3. Con “informazione ambientale” si intende qualsiasi informazione scritta, visiva, radiofonica, elettronica, o in qualsiasi altra forma riguardante: (a) Lo stato degli elementi dell’ambiente, quali aria ed atmosfera, acqua, terra, suolo, territorio, paesaggio e siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, inclusi gli organismi modificati geneticamente, e l’interazione tra questi elementi; (b) Fattori, quali sostanze, energia, rumore e radiazioni, ed attività o provvedimenti, inclusi provvedimenti amministrativi, accordi volontari ambientali, politiche, normativa, piani e programmi, che influenzano o che possono influenzare gli elementi dell’ambiente compresi nell’ambito della lettera (a), ed analisi dei costi/benefici ed altre analisi economiche utilizzate nei processi decisionali relativi all’ambiente, (c)
Lo
stato della
salute e della
sicurezza
delle persone,
le condizioni
di vita, i
siti culturali
e le strutture
abitative,
nella misura
in cui possono
essere
influenzati
dallo stato
degli elementi
dell’ambiente
o, attraverso
questi
elementi, dai
fattori,
attività o
provvedimenti,
a cui si è
fatto
riferimento
alla lettera
(b); 4. Con il termine “pubblico” si intende una o più persone fisiche o legali, e, in accordo con la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni organizzazioni o gruppi; 5.
Con l’espressione
“pubblico
interessato”
si intende una
o più persone
fisiche o
giuridiche, le
loro
associazioni,
organizzazioni
o gruppi che
possono essere
interessati
dalle
potenziali
modifiche
della qualità
ambientale, o
che hanno
interesse nel
processo
decisionale,
nonché le
organizzazioni
non
governative di
protezione
ambientale ai
sensi della
legislazione
nazionale Articolo 3(Disposizioni
generali) 1. Ogni Parte prenderà i necessari provvedimenti legislativi, regolamentari e di altra natura, incluse misure necessarie per raggiungere una compatibilità tra i provvedimenti di applicazione delle disposizioni della convenzione concernenti l’informazione, la partecipazione pubblica e l’accesso alla giustizia, così come delle misure di controllo dell’applicazione, al fine di stabilire e mantenere una struttura chiara, trasparente e consistente, al fine di applicare le disposizioni della Convenzione. 2. Ogni Parte si impegnerà al fine di garantire che le autorità ed i funzionari assistano e forniscano una guida al pubblico che richiede di accedere alle informazioni, facilitando la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. 3. Ogni Parte promuoverà l’educazione e la consapevolezza ambientale fra l’opinione pubblica, specialmente su come ottenere l’accesso alle informazioni, partecipare ai processi decisionali, ed accedere alla giustizia in materia ambientale. 4.
Ogni
Parte in
maniera
appropriata
riconoscerà e
sosterrà
associazioni,
organizzazioni
o gruppi che
promuovono la
protezione
ambientale e
si assicurerà
che il proprio
sistema legale
nazionale sia
conforme con
questo
impegno. 5. Le disposizioni di questa Convenzione non influenzano il diritto delle Parti di mantenere o introdurre misure per fornire un accesso più ampio alle informazioni, una partecipazione pubblica più estesa ai processi decisionali, ed un più ampio accesso alla giustizia in materia ambientale, rispetto a quelli richiesti dalla Convenzione. 6. Questa Convenzione non richiede alcuna deroga da diritti già esistenti per quanto riguarda l’accesso alle informazioni., la partecipazione pubblica al processo decisionale, e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. 7. Ogni Parte promuoverà l’applicazione dei principi della Convenzione nei processi decisionali internazionali relativi all’ambiente ed all’interno della struttura delle organizzazioni internazionali in materia ambientale. 8. Ogni Parte assicura che qualsiasi persona fisica o legale che eserciti i propri diritti in conformità con i provvedimenti di questa Convenzione non venga penalizzata, perseguita o molestata in nessun modo per il proprio impegno. Questa clausola non influenzerà i poteri dei tribunali nazionali per risarcire costi ragionevoli nei procedimenti giudiziari. 9.
Nell’ambito
delle
previsioni
della
Convenzione,
il pubblico
avrà accesso
alle
informazioni,
potrà
partecipare al
processo
decisionale ed
avere la
possibilità
di accedere
alla giustizia
in materia
ambientale,
senza alcuna
discriminazione
per motivi di
cittadinanza,
nazionalità o
domicilio, e,
nel caso di
persona
legale, senza
discriminazione
riguardo il
luogo dove ne
sia registrata
la sede o il
centro
effettivo
delle sue
attività. Articolo 4(Accesso
alle
informazioni
ambientali) 1. Ogni Parte dovrà assicurare che, fermo restando i paragrafi successivi, le autorità pubbliche ‑ in risposta ad una richiesta di informazioni ambientali - rendano tali informazioni accessibili al pubblico, all’interno della normativa nazionale, incluse, dove richieste e fatto salvo il paragrafo (b), copie della documentazione originale contenente o comprendente tali informazioni: (a) Senza che sia necessario affermare un interesse; (b) Nella forma richiesta a meno che: i. Ci sia un motivo ragionevole per l’autorità pubblica per rendere disponibili le informazioni in un’altra forma, nel qual caso dovrà motivare le ragioni di questa scelta; o ii. Le informazioni siano già disponibili al pubblico in un’altra forma. 2.
Le
informazioni
relative all’ambiente,
di cui sopra
nel paragrafo
1, dovranno
essere fornite
nel più breve
tempo
possibile e,
al più tardi,
entro un mese
a partire
dalla
presentazione
della
richiesta, a
meno che l’estensione
e la
complessità
dei materiale
non
giustifichino
un
prolungamento
di questo
periodo fino a
due mesi a
partire dalla
richiesta. Il
richiedente
dovrà essere
informato di
ogni ritardo e
dei motivi che
lo
giustificano. 1.
Una
richiesta di
materiale sull’ambiente
può essere
disattesa
se: (a) L’autorità pubblica a cui la domanda viene inoltrata non sia in possesso del materiale sull’ambiente che si necessita; (b) La richiesta è obiettivamente irragionevole o formulata in un modo troppo generico; oppure (c) La richiesta concerne del materiale in corso di completamento, o delle comunicazioni interne all’autorità pubblica dove tale esenzione è prevista dalla normativa nazionale o nella pratica d’uso comune, considerando il pubblico interesse servito dalla divulgazione. 4.
Una
richiesta di
informazioni
ambientali può
essere
disattesa nel
caso in cui la
divulgazione
possa
influenzare
negativamente: (a) La segretezza di alcune procedure delle autorità pubbliche, dove tale segretezza è prevista dalla normativa; (b) Le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica, (c) Il corso della giustizia, la facoltà di una persona di ricevere un processo giusto o la facoltà di un’autorità pubblica di condurre un’inchiesta di natura criminale o disciplinare; (d) La segretezza di informazioni industriali e commerciali, laddove tale segretezza è protetta dalla legge al fine di salvaguardare un legittimo interesse economico. All’interno di quest’ambito, verranno fornite quelle informazioni sulle emissioni che siano rilevanti per la protezione ambientale; (e) I diritti di proprietà intellettuale; (f) La segretezza di informazioni personali e/o di archivi relativi a persone naturali, laddove tali persone non abbiano acconsentito alla diffusione di tali informazioni al pubblico, e nel caso in cui tale segretezza sia consentita dalla normativa nazionale; (g) Gli interessi di una terza parte che abbia fornito l’informazione richiesta senza che abbia o possa avere un obbligo legale per farlo, ove questa non consenta la diffusione del materiale; oppure (h) L’ambiente a cui le informazioni si riferiscono, come i luoghi di riproduzione di specie rare. Le
condizioni per
rifiutare le
informazioni
richieste di
cui alle
lettere
precedenti
dovranno
essere
interpretate
in maniera
restrittiva,
tenendo in
conto l’interesse
pubblico alla
disponibilità
delle
informazioni e
tenuto conto
se l’informazione
richiesta si
riferisce alle
emissioni nell’ambiente. 5. Laddove le autorità non possiedano le informazioni sull’ambiente che sono state richieste, dovranno, con la maggiore rapidità possibile, informare il richiedente relativamente al luogo dove sarà possibile ottenere le informazioni richieste, o trasferire la richiesta all’autorità competente ed informare di questo il richiedente. 6. Ogni Parte assicura che, se le informazioni dispensate dalla diffusione per le motivazioni sopra esposte nei paragrafi 3 © e 4 possono essere separate in modo da non compromettere la segretezza dell’informazione non diffusa, le autorità pubbliche rendano disponibile il promemoria delle informazioni ambientali richieste. 7. Un rifiuto ad una richiesta di accesso sarà comunicato in forma scritta in caso la richiesta di accesso sia stata effettuata in forma scritta o se il richiedente ne farà espressa richiesta. Un rifiuto dovrà essere motivato e dare informazioni delle procedure di cui al successivo articolo 9. Il rifiuto dovrà essere trasmesso nel più breve tempo possibile e al più tardi entro un mese, a meno che la complessità dei dati richiesti non giustifichi un’estensione di questo periodo fino a due mesi dopo la richiesta. Il richiedente sarà informato di qualsiasi ritardo e della sua motivazione. 8.
Ogni
Parte potrà
prevedere che
le proprie
autorità
pubbliche
richiedano una
tariffa per
fornire le
informazioni,
ma tale
tariffa non
dovrà
superare una
somma
ragionevole.
Le autorità
pubbliche che
vogliano
applicare tale
tariffa
dovranno
rendere
disponibile ai
richiedenti un
elenco delle
tariffe che
potranno
essere
imposte,
indicando le
circostanze in
cui possono
essere
applicate o
meno, e quando
la diffusione
delle
informazioni
è
condizionata
all’avvenuto
pagamento di
tale tariffa. Articolo 5(Raccolta
e diffusione
delle
informazioni
ambientali) 1.
Ogni
Parte
garantisce
che: (a) Le autorità pubbliche siano in possesso ed aggiornino le informazioni ambientali inerenti le loro funzioni; (b) Vengano creati dei sistemi obbligatori in modo che ci sia un flusso adeguato di informazioni verso le autorità pubbliche relativamente ad attività proposte o già esistenti, che potrebbero influenzare significativamente l’ambiente; (c) Nell’eventualità di una qualsiasi minaccia immediata per la salute dei cittadini o per il benessere ambientale, che sia causata da attività umane o dovuta a cause naturali, tutte le informazioni che potrebbero consentire alla popolazione di prendere misure precauzionali per prevenire o mitigare i danni derivati da tale minaccia e che siano detenute da una qualsiasi autorità, dovranno essere diffuse immediatamente e senza indugio a tutti gli interessati. 2.
Ogni
Parte
garantirà
che, all’interno
della
normativa
nazionale, il
modo in cui le
autorità
pubbliche
rendano
disponibili al
pubblico le
informazioni
sull’ambiente
sia
trasparente e
che le
informazioni
siano
realmente
accessibili, inter
alia: (a) Fornendo informazioni sufficienti al pubblico sul tipo e sull’estensione delle informazioni ambientali in possesso delle autorità pubbliche, i termini e le condizioni essenziali in base a cui tali informazioni vengono rese disponibili e accessibili, e le procedure mediante le quali possono essere ottenute; (b) Stabilendo e mantenendo soluzioni pratiche, come: i. liste, registri o archivi accessibili al pubblico; ii. richiedendo ai funzionari di aiutare il pubblico nella ricerca delle informazioni come previsto dalla Convenzione; e iii. l’identificazione di punti di contatto; e (c)
Consentendo
l’accesso
alle
informazioni
sull’ambiente
contenute in
liste,
registri o
archivi, come
riportato alla
lettera
(b)(i), senza
alcun onere
economico. 3.
Ogni
Parte farà in
modo che le
informazioni
ambientali
siano
disponibili
progressivamente
su database
elettronici,
che saranno
facilmente
accessibili al
pubblico
tramite le
reti di
telecomunicazioni.
L’informazione
accessibile in
questa forma
dovrebbe
includere: (a) Relazioni sullo stato dell’ambiente, come riportato nel successivo paragrafo 4; (b) Testi. legislativi sull’ambiente o relativi all’ambiente; (c) Come appropriato, politiche, piani e programmi sull’ambiente o relativi all’ambiente, ed accordi volontari ambientali; e (d)
Altre
informazioni,
in quantità
tale che la
disponibilità
di tali
informazioni
in questa
forma faciliti
l’applicazione
della
normativa
nazionale in
applicazione
della
Convenzione, qualora tali informazioni siano già disponibili in forma elettronica. 4. Ogni Parte dovrà, ad intervalli regolari che non superino i tre o i quattro anni, pubblicare e diffondere una relazione nazionale sullo stato dell’ambiente, comprensiva di informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni esercitate sull’ambiente. 5.
Ogni
Parte
prenderà
delle misure
all’interno
della
normativa
nazionale allo
scopo dì
diffondere, inter
alia (a) I documenti legislativi e politici, come documenti su strategie, politiche, programmi e piani d’azione attinenti all’ambiente, e relazioni a vari stadi concernenti la loro applicazione, preparati a vari livelli di governo; (b)
Trattati
internazionali,
convenzioni ed
accordi su
tematiche
ambientali; e (c) Altri significativi documenti internazionali su tematiche ambientali, se necessario. 6. Ogni Parte incoraggerà gli operatori le cui attività hanno un impatto significativo sull’ambiente ad informare regolarmente il pubblico sull’impatto ambientale delle loro attività e dei loro prodotti, dove appropriato, all’interno degli schemi volontari di etichettatura o di revisione, o tramite altri mezzi. 7.
Ogni
Parte deve: (a) Pubblicare i fatti e le analisi di fatti che vengono considerati importanti e pertinenti nell’inquadramento delle maggiori proposte di politica ambientale; (b) Pubblicare, od altrimenti rendere accessibile, del materiale esplicativo sui propri compiti rispetto al pubblico relativamente all’ambito della Convenzione; e (c) Fornire in una forma appropriata delle informazioni sui risultati delle funzioni pubbliche o dei pubblici servizi in materia ambientale realizzati dal governo a tutti i livelli. 8. Ogni Parte dovrà sviluppare dei meccanismi per assicurare che giunga al pubblico una sufficiente informazione sui prodotti in modo che i consumatori possano compiere delle scelte informate per quanto attiene all’ambiente. 9. Ogni Parte dovrà prendere provvedimenti per stabilire progressivamente ‑ tenendo conto di processi internazionali, dove necessario ‑ un sistema nazionale coerente di classificazione e archiviazione delle emissioni inquinanti sulla base di un database strutturato, computerizzato ed accessibile pubblicamente, aggiornato grazie ad una tecnica standardizzata di raccolta dei dati. Un tale sistema può includere l’immissione, il rilascio ed il trasferimento di una fascia specifica di sostanze e prodotti, inclusa l’acqua, l’energia ed utilizzo delle risorse, da particolari settori di attività verso l’ambiente, e le attività di smaltimento e di trattamento sul posto o altrove dei rifiuti. 10.
Nulla
in questo
articolo può
pregiudicare
il diritto
delle Parti di
rifiutare di
diffondere
alcune
informazioni
relative all’ambiente,
in accordo con
l’articolo
4, paragrafi 3
e 4. Articolo 6(Partecipazione
pubblica in
decisioni su
attività
specifiche) 1.
Ogni
Parte (a) Applica le previsioni di questo articolo con riguardo alle decisioni relative alle autorizzazioni delle attività proposte elencate nell’allegato I; (b)
Deve,
in accordo con
la normativa
nazionale,
applicare
questo
articolo anche
relativamente
alle
autorizzazioni
delle
attività
proposte non
elencate nell’allegato
I, che
potrebbero
avere un
effetto
significativo
sull’ambiente.
A questo fine,
le Parti
determinano se
le attività
proposte siano
soggette alle
previsioni di
questo
articolo; e (c)
Può
decidere, caso
per caso, se
così previsto
dalla
normativa
nazionale, di
non applicare
i
provvedimenti
di questo
articolo ad
attività
proposte che
servano
finalità di
difesa
nazionale, se
reputi che
tale
applicazione
potrebbe avere
un effetto
negativo
rispetto tali
finalità. 2.
Sin dai
primi momenti
del processo
decisionale in
materia
ambientale, il
pubblico
interessato
dovrà essere
informato, o
da un avviso
pubblico od
individualmente,
come ritenuto
opportuno ed
in un modo
adeguato,
efficace e
tempestivo, inter
alia,
circa: (a) L’attività proposta e la richiesta su cui verrà presa una decisone; (b) La natura delle possibili decisioni o la bozza di decisione; (c) L’autorità pubblica responsabile della decisione; (d)
La
procedura
prevista,
incluso, nel
caso in cui
queste
informazioni
possano essere
diffuse: i. L’inizio della procedura; ii. Le opportunità che ha il pubblico di partecipare;
iii La data ed il luogo di qualsiasi eventuale udienza pubblica; iv. Un’indicazione relativa all’autorità pubblica da cui è possibile ottenere le informazioni pertinenti e dove queste informazioni sono state depositate per essere esaminate dal pubblico; v. Un’indicazione dell’autorità pubblica pertinente o di qualsiasi altro ente ufficiale ai quali sia possibile presentare commenti o domande e del tempo necessario per la trasmissione dei commenti o delle domande; e vi. Un’indicazione di quale informazione pertinente alle tematiche ambientali e relativa all’attività proposta sia disponibile; e (e) Il fatto che l’attività proposta è soggetta ad una procedura nazionale o transfrontaliera di valutazione dell’impatto ambientale. 3. Le procedure di partecipazione pubblica includono dei ragionevoli lassi di. tempo per le diverse fasi, consentendo un periodo sufficiente per informare il pubblico in accordo con il paragrafo 2 e permettendo al pubblico di preparare e partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale. 4.
Ogni
Parte provvede
a permettere
la
partecipazione
del pubblico
sin dai primi
momenti della
procedura,
quando tutte
le opzioni
sono aperte e
possa avere
luogo l’effettiva
partecipazione
pubblica. 5. Ogni Parte dovrebbe, dove sia pertinente, incoraggiare potenziali richiedenti le autorizzazioni ad identificare il pubblico interessato, avviare un dibattito, ed a fornire informazioni riguardanti gli obiettivi della loro richiesta prima di fare domanda per un’autorizzazione. 6.
Ogni
Parte richiede
alle autorità
competenti di
fornire al
pubblico
interessato la
possibilità
di esaminare,
inoltrando
richiesta dove
richiesto
dalla
normativa
nazionale,
senza versare
alcuna tariffa
e nel più
breve lasso di
tempo
possibile,
tutte le
informazioni
pertinenti al
processo
decisionale a
cui si fa
riferimento in
questo
articolo, che
siano
disponibili
nel periodo in
cui avviene la
procedura di
partecipazione
del pubblico,
senza
pregiudicare
il diritto
delle Parti a
rifiutare di
diffondere
alcune
informazioni
secondo l’articolo
4, paragrafi
3 e 4.
L’informazione
relativa
dovrà, senza
pregiudicare
le previsioni
di cui all’articolo
4,
includere: (a) Una descrizione del luogo e le caratteristiche fisiche e tecniche dell’attività proposta, inclusa una stima delle emissioni e dei residui previsti; (b) Una descrizione degli effetti significativi sull’ambiente dell’attività proposta; (c) Una descrizione dei provvedimenti ideati per prevenire e/o ridurre gli effetti, incluse le emissioni; (d) Un riassunto non tecnico di quanto richiesto; (e) Una descrizione delle alternative principali studiate dal richiedente; e (f) In accordo con la normativa nazionale, i rapporti e gli avvisi principali emessi dall’autorità pubblica nel periodo di tempo antecedente l’informazione al pubblico interessato secondo quanto stabilito dal paragrafo 2. 7. Le procedure per la partecipazione pubblica devono permettere al pubblico di presentare, in forma scritta o, come pertinente, durante una seduta o un’inchiesta pubblica con il richiedente, tutti i commenti, le informazioni, le analisi od opinioni che esso consideri rilevanti per l’attività proposta. 8. Ogni Parte provvede in modo che nella decisione presa si tenga dovutamente conto della partecipazione pubblica. 9. Ogni Parte deve assicurare che, quando la decisione è stata presa dalle pubbliche autorità, il pubblico venga prontamente informato di tale decisione in accordo con le procedure appropriate. Ogni Parte rende accessibile al pubblico il testo della decisione insieme con le motivazioni e le considerazioni sulle quali si è basata. 10. Ogni Parte assicura che, quando un’autorità pubblica riconsidera o aggiorna le condizioni operative per una delle attività a cui si è fatto riferimento nel paragrafo 1, le disposizioni dai paragrafi 2 a 9 vengano applicate mutatis mutandis, e dove pertinente. 11.
Ogni
Parte deve,
nell’ambito
della
normativa
nazionale,
applicare,
nella misura
realizzabile
ed
appropriata,
le previsioni
di questo
articolo ad
ogni decisione
sull’autorizzazione
di un rilascio
deliberato
nell’ambiente
dì organismi
modificati
geneticamente. Articolo 7(Partecipazione
pubblica ai
piani, ai
programmi ed
alle politiche
in materia
ambientale) Ogni Parte deve mettere in atto appropriate misure procedurali o di altra natura per permettere al pubblico di partecipare durante la preparazione di piani e programmi in materia ambientale, all’interno di un quadro adeguato e trasparente, avendo fornito le informazioni necessarie al pubblico. All’interno di questo quadro, deve essere applicato l’articolo 6, paragrafi 3, 4 e 8. Il pubblico che potrà partecipare deve essere identificato dalle autorità competenti, tenendo in conto gli obiettivi della Convenzione. Per quanto appropriato, ogni Parte cercherà di fornire giuste opportunità per la partecipazione del pubblico nella preparazione di politiche in materia ambientale. Articolo 8(Partecipazione
pubblica
durante la
preparazione
di decreti
esecutivi e/o strumenti
normativi
legalmente
vincolanti e
di
applicazione
generica) Ogni Parte si impegnerà per promuovere una partecipazione del pubblico efficace e nella fase appropriata, e mentre le opzioni sono ancora aperte, durante la preparazione da parte delle autorità di decreti esecutivi e altri strumenti normativi legalmente vincolanti di carattere generale, che potrebbero avere un effetto significativo sull’ambiente. A questo scopo, si dovrebbe procedere secondo i seguenti punti: (a) Si dovrebbero fissare degli intervalli di tempo sufficienti per una partecipazione effettiva; (b) Le bozze dei testi dovrebbero essere pubblicate o rese comunque accessibili al pubblico; e (c) Il pubblico dovrebbe avere la possibilità di manifestare la propria opinione, direttamente o tramite i propri organi rappresentativi. Il risultato della partecipazione pubblica dovrebbe essere preso in considerazione per quanto possibile. Articolo 9(Accesso
alla
giustizia) 1. Ogni Parte dovrà, nell’ambito della normativa nazionale, assicurare che ogni persona che ritenga che la propria richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, oppure rifiutata ingiustamente, sia in parte che del tutto, oppure che abbia avuto una risposta inadeguata, o comunque non sia stata trattata secondo le disposizioni di quell’articolo, abbia accesso ad una procedura giurisdizionale o ad un altro organo imparziale ed indipendente stabilito dalla legge. Nel caso in cui una Parte preveda una procedura giurisdizionale, dovrà fare in modo che tale persona possa anche usufruire di una procedura sollecita, come stabilito dalla legge, senza alcun onere finanziario, per la riesamina da parte di un’autorità pubblica o una revisione eseguita da un organo imparziale ed indipendente, diverso da una corte di giustizia. Le decisioni finali di cui al paragrafo 1 devono essere vincolanti sull’autorità pubblica che detiene le informazioni. Le motivazioni devono essere in forma scritta, almeno laddove venga rifiutato l’accesso alle informazioni ai sensi di questo paragrafo. 2.
Ogni
Parte deve,
nell’ambito
della
normativa
nazionale,
assicurare che
i membri del
pubblico
interessato, (a)
abbiano
un sufficiente
interesse
oppure,
in
alternativa, (b)
asseriscano
l’indebolimento
di un diritto,
dove la legge
di procedura
amministrativa
di una Parte
richieda
questo come
condizione di
partenza,
abbiano accesso ad una procedura di revisione davanti ad una corte dì giustizia e/o ad un altro organo imparziale ed indipendente stabilito dalla legge, per contestare la legalità sostanziale e procedurale di qualsiasi decisione, atto od omissione, soggetto alle previsioni dell’articolo 6 e, dove stabilito dalla legge nazionale e senza alcun pregiudizio per il sottostante paragrafo 3, delle altre previsioni pertinenti della Convenzione. Ciò che costituisce un interesse sufficiente e un indebolimento di un diritto, è determinato in accordo con i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e conformemente all’obiettivo di dare al pubblico interessato ampio accesso alla giustizia, nell’ambito stabilito da questa Convenzione. A questo scopo, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che risponda ai requisiti enunciati nell’articolo 2, paragrafo 5, viene ritenuto sufficiente ai fini del succitato sottoparagrafo (a). Tali organizzazioni si ritiene siano titolari di diritti che possono essere indeboliti ai sensi del sottoparagrafo (b). Le previsioni. di questo paragrafo non escluderanno la possibilità di una procedura preliminare di revisione davanti ad un’autorità amministrativa e non influenzeranno la richiesta di esaurimento delle procedure amministrative dì revisione, prima di un ricorso alle procedure di revisione giurisdizionali, dove tale ricorso sia possibile nell’ambito della legge nazionale. 3. Inoltre, e senza alcun pregiudizio nei confronti delle procedure di revisione di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Parte assicura che, dove vengano rispettati i criteri, se ce ne sono, stabiliti dalla legge nazionale, i membri del pubblico abbiano accesso a procedure giurisdizionali od amministrative per contestare atti ed omissioni di privati o di autorità pubbliche che contravvengono alle previsioni della normativa nazionale in materia ambientale. 4. Inoltre, e senza alcun pregiudizio per le previsioni del paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono prevedere rimedi efficaci ed adeguati, incluse misure ingiuntive dove necessario, e devono essere eque, valide, tempestive e ad un costo accessibile. Le decisioni di cui al presente articolo sono comunicate o registrate in forma scritta. Le decisioni dei tribunali, e, dove possibile, di altri organi, dovranno essere accessibili al pubblico. 5. Al fine di accrescere l’efficacia delle disposizioni di questo articolo, ogni Parte assicura che vengano diffuse al pubblico informazioni su come accedere alle procedure giurisdizionali ed amministrative, e dovrà considerare la creazione di modalità appropriate di assistenza per rimuovere o ridurre gli ostacoli economici e di altro tipo, che impediscano l’accesso da giustizia. Articolo 10(Incontri
delle parti) 1. Il primo incontro delle Parti si terrà non più tardi di un anno dalla data dell’entrata in vigore di questa Convenzione. In seguito, si terrà una riunione ordinaria delle Parti, almeno ogni due anni, a meno che non venga deciso diversamente dalle Parti, o in seguito ad una richiesta scritta di qualsiasi delle Parti, a patto che, nell’arco di tempo di sei mesi da quando la richiesta venga comunicata a tutte le Parti dal Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa (Economic Commission for Europe – ECE), detta richiesta venga confermata almeno da un terzo delle parti. 2.
Ai loro
incontri, le
Parti
verificano
costantemente
l’applicazione
della
Convenzione,
sulla base di
resoconti
periodici
delle Parti,
e, a tal
proposito,
devono: (a) Riesaminare le politiche per l’approccio metodologico e legale per l’accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali, e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con il fine di migliorarle ulteriormente; (b) Scambiare informazioni, riguardanti l’esperienza acquisita nel definire e migliorare accordi bilaterali e multilaterali od altri accordi che abbiano rilevanza per i fini della Convenzione ed ai quali partecipino una o più Parti; (c) Cercare, dove necessario, i servizi di organizzazioni attinenti all’ECE e ad altri enti internazionali competenti e di comitati specifici, pertinenti in tutti gli aspetti al raggiungimento degli scopi della Convenzione; (d) Stabilire degli organi sussidiari se lo reputano necessario; (e) Preparare, dove necessario, dei protocolli alla Convenzione; (f)
Esaminare
ed adottare
proposte per
emendamenti
alla
Convenzione,
secondo le
procedure di
cui all’articolo
14; (g) Esaminare ed intraprendere qualsiasi azione supplementare che possa essere necessaria per il raggiungimento degli scopi della Convenzione; (h) Durante il primo incontro, esaminare e, consensualmente, adottare regole procedurali per lo svolgimento degli incontri delle parti o di organi sussidiari; (i) Durante il primo incontro, esaminare le diverse esperienze fatte durante il processo dì attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 9, e considerare quali azioni siano necessarie per sviluppare ulteriormente il sistema a cui si fa riferimento in quel paragrafo, considerando anche gli sviluppi ed i processi internazionali, inclusa l’elaborazione di uno strumento appropriato riguardante registri o inventari del rilascio o trasferimento di sostanze inquinanti che potrebbero essere annessi alla Convenzione. 3. L’incontro delle Parti può, se necessario, considerare l’istituzione di accordi finanziari su base consensuale. 4. Le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, nonché qualsiasi organizzazione statale o regionale per l’integrazione economica che hanno la facoltà, in base all’articolo 17, di firmare questa Convenzione, ma che non sono Parti della Convenzione, e qualsiasi organizzazione intergovernativa qualificata nei settori a cui fa riferimento questa Convenzione, hanno la facoltà di partecipare come osservatori nelle riunioni delle Parti. 5. Qualsiasi organizzazione non governativa, qualificata nei settori a cui fa riferimento la Convenzione, che abbia informato il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa del desiderio di essere rappresentata in un incontro delle Parti, ha la facoltà di partecipare come osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presente all’incontro sollevi delle obiezioni. 6.
Per gli
scopi dei
paragrafi 4 e
5, le regole
di procedura a
cui si fa
riferimento
nel paragrafo
2 (h) devono
prevedere le
modalità
pratiche per
la procedura
di ammissione
e per altre
condizioni
pertinenti. Articolo 11(Diritto
al voto) 1. Salvo quanto previsto nel paragrafo 2 di questo articolo, ogni Parte della Convenzione avrà disposizione un voto. 2.
Le
organizzazioni
per l’integrazione
economica
regionale, in
questioni di
loro
competenza,
eserciteranno
il diritto di
voto con un
numero di voti
uguale al
numero dei
loro Stati
membri che
sono Parti
della
Convenzione.
Tali
organizzazioni
non
eserciteranno
il loro
diritto di
voto se lo
faranno i loro
Stati membri,
e viceversa. Articolo 12(Segretariato) Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa eseguirà le seguenti funzioni di segretariato: (a) La convocazione ed i preparativi degli incontri delle Parti; (b) La comunicazione alle Parti di resoconti e di altre informazioni ricevute in accordo con le disposizioni della Convenzione; (e)
Tutte
le altre
funzioni che
potrebbero
essere
stabilite
dalle Parti. Articolo 13(Allegati) Gli allegati di questa Convenzione ne sono parte integrante. Articolo 14(Emendamenti
alla
Convenzione) 1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla Convenzione. 2. Il testo di qualsiasi proposta di emendamento alla Convenzione verrà consegnato in forma scritta al Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa, che lo inoltrerà a tutte le Parti almeno novanta giorni prima dell’incontro delle Parti durante il quale verrà proposto per l’adozione. 3. Le Parti faranno ogni tentativo per raggiungere un accordo con consenso unanime su qualsiasi emendamento proposto alla Convenzione. Se nonostante tutti gli sforzi questo non dovesse essere raggiunto, l’emendamento può, come ultima risorsa, essere adottato con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti all’incontro. 4. Gli emendamenti alla Convenzione adottati secondo il paragrafo 3 di questo articolo saranno sottoposti dal Depositario a tutte le Parti per la ratifica, l’approvazione o consenso. Gli emendamenti alla Convenzione che non siano emendamenti agli allegati entreranno in vigore per le Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati, nel novantesimo giorno dopo aver ricevuto dal Depositario la notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte di almeno tre quarti delle Parti. Quindi entreranno in vigore per ogni altra Parte nel novantesimo giorno dopo che queste hanno depositato i propri strumenti di ratifica, approvazione o consenso agli emendamenti. 5. Ogni Parte che non sia in grado di approvare un emendamento ad un allegato alla Convenzione deve notificarlo al Depositario in forma scritta entro dodici mesi a partire dalla data della comunicazione dell’adozione. Il Depositario deve senza indugio informare tutte le Parti di aver ricevuto tale notifica. Una Parte potrà in qualsiasi momento sostituire la sua precedente notifica con una di accettazione e, depositando uno strumento di accettazione presso il Depositario, gli emendamenti a quell’allegato diventeranno effettivi per quella Parte. 6. Alla scadenza dei dodici mesi dalla data in cui il Depositario ne abbia dato comunicazione, come esposto nel paragrafo 4, un emendamento ad un allegato diventerà effettivo per quelle Parti che non abbiano provveduto alla notifica al Depositario secondo quanto previsto dal paragrafo 5, a condizione che non più di un terzo delle Parti abbiano provveduto alla notifica. 7.
Per le
finalità di
questo articolo,
l’espressione
“le Parti
presenti e
votanti” viene
intesa come le
Parti presenti e
che esprimono un
voto affermativo
o
negativo. Articolo 15(Esame
del rispetto
della
Convenzione) L’incontro
delle Partì
decide, con
consenso
unanime, accordi
facoltativi non
aventi carattere
di
contraddittorio
o giudiziale, ma
consultivo, per
esaminare il
rispetto delle
disposizioni
della
Convenzione.
Questi accordi
devono
permettere un
appropriato
coinvolgimento
del pubblico, e
possono
includere la
possibilità di
considerare le
comunicazioni
dei membri del
pubblico su
questioni
relative alla
Convenzione. Articolo 16(Gestione
delle dispute) 1. Se sorge una disputa tra due o più Parti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, queste dovranno cercare una soluzione tramite negoziato o con qualsiasi altro mezzo di gestione delle dispute accettato dalle parti in disaccordo. 2.
Al
momento di
firmare,
ratificare,
accettare,
approvare o
accedere alla
Convenzione, o
in qualsiasi
momento
successivo, una
Parte può
dichiarare sotto
forma scritta al
Depositario, in
caso di disputa
non risolta in
accordo con il
paragrafo 1 qui
sopra, di
accettare uno o
entrambi dei
seguenti mezzi
di gestione
delle dispute
come obbligatori
rispetto ad ogni
Parte che
accetti lo
stesso impegno: (a) Sottomissione della disputa alla Corte Internazionale di Giustizia; (b)
Arbitrato
secondo la
procedura
stabilita nell’allegato
II. 3.
Se le
Parti in disputa
hanno accettato
entrambi i mezzi
di gestione
delle dispute
esposti nel
paragrafo 2 di
questo articolo,
la disputa potrà
essere solo
sottoposta alla
Corte
Internazionale
di Giustizia, a
meno che non
venga stabilito
diversamente
dalle Parti. Articolo 17 (Firma) Questa
Convenzione
sarà
disponibile per
la firma ad
Aarhus
(Danimarca) il
25 giugno 1998,
ed in seguito
presso la Sede
delle Nazioni
Unite a New York
fino al 21
dicembre 1998
per gli Stati
membri della
Commissione
Economica per l’Europa,
nonché gli
Stati che hanno
potere
consultivo
presso la
Commissione
Economica per l’Europa,
conformemente
ai paragrafi
8 ed 11
della
risoluzione 36 (IV)
del
Consiglio
Economico e
Sociale
del 28
marzo 1947, e
per le
organizzazioni
di integrazione
economica
regionale
costituite da
Stati sovrani,
membri della
Commissione
Economica per l’Europa,
che hanno loro
trasferito la
competenza su
tematiche
affrontate da
questa
Convenzione,
inclusa la
facoltà di
entrare in
trattati
collegati a
queste materie. Articolo 18(Depositario) Il
Segretario
Generale degli
Stati Uniti
fungerà da
Depositario
della
Convenzione. Articolo 19(Ratifica,
consenso,
approvazione ed
adesione) 1. Questa Convenzione verrà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni per l’integrazione economica. 2. Questa Convenzione sarà disponibile per l’adesione dal 22 dicembre 1998 dagli Stati e dalle organizzazioni per l’integrazione economica di cui all’articolo 17. 3. Ogni altro Stato, a cui non si fa riferimento al paragrafo 2, che sia un Membro delle Nazioni Unite può aderire alla Convenzione con l’approvazione dell’incontro delle Parti. 4. Qualsiasi organizzazione a cui si fa riferimento nell’articolo 17 che diventi una Parte della Convenzione, senza che i suoi Stati membri siano una Parte, sarà vincolata a tutti gli impegni di questa Convenzione. Se uno o più di tali Stati sono Parti di questa Convenzione, l’organizzazione ed i suoi Stati membri decidono delle loro rispettive responsabilità per l’adempimento degli obblighi legati a questa Convenzione. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati membri non avranno il potere di esercitare alcun diritto in concorrenza con la Convenzione. 5.
Nei loro
strumenti di
ratifica,
consenso,
approvazione o
adesione, le
organizzazioni
per l’integrazione
economica
regionale, di
cui si parla
nell’articolo
17,
dichiareranno l’estensione
della propria
competenza nelle
materie della
Convenzione.
Queste
organizzazioni
informeranno
inoltre il
Depositario di
qualsiasi
modifica
sostanziale
nella sfera
della propria
competenza. Articolo 20(Entrata
in vigore) 1. Questa Convenzione entra in vigore nel novantesimo giorno dopo la data in cui sia stato depositato il sedicesimo strumento di ratifica, consenso, approvazione od adesione. 2. Per le finalità del paragrafo 1, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione per l’integrazione economica regionale non verrà considerato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione. 3.
Per ogni
Stato od
organizzazione,
di cui all’articolo
17, che
ratifichi, dia
il consenso o
approvi questa
Convenzione o vi
aderisca dopo il
deposito del
sedicesimo
strumento di
ratifica, di
consenso,
approvazione od
adesione, la
Convenzione
entrerà in
vigore nel
novantesimo
giorno dopo la
data di deposito
da parte dello
Stato o dell’organizzazione
degli strumenti
di ratifica, di
consenso,
approvazione od
adesione. Articolo 21 (Recesso) In ogni momento dopo tre anni dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per una Parte, questa Parte può ritirarsi dalla Convenzione dandone notifica scritta al Depositario. Tale revoca avrà effetto dal novantesimo giorno dopo la data di ricevimento da parte del Depositario. Articolo 22(Testi
originali) L’originale di questa Convenzione, del quale le versioni inglese, francese e russa sono ugualmente autentiche, verrà depositato presso la Segreteria generale delle Nazioni Unite. A CONFERMA DI QUANTO SOPRA i firmatari, debitamente autorizzati, hanno sottoscritto questa Convenzione. FATTO ad Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno del millenovecentonovantotto.
strumenti di tutela e di esercizio del diritto:
- iniziativa promossa dal gruppo capitano ultimo -
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