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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 13.3.2001 COM(2001)139 definitivo 2001/0076 (COD)Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (presentata dalla Commissione)RELAZIONE 1. G IUSTIFICAZIONEPer garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente (articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE) è necessario affrontare il fenomeno sempre più diffuso dei reati contro l'ambiente. La Comunità ha adottato diversi provvedimenti legislativi di tutela dell'ambiente. Gli Stati membri devono operare la trasposizione di tali provvedimenti e dare loro attuazione. A norma dell'articolo 10 del trattato CE, gli Stati membri devono imporre, se necessario, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per garantire l'applicazione del diritto comunitario1.L'esperienza dimostra che le sanzioni previste attualmente dagli Stati membri non sempre sono sufficienti a garantire il pieno rispetto del diritto comunitario. Non tutti gli Stati membri prevedono sanzioni penali per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente. Esistono ancora molti casi di gravi infrazioni non sottoposte a pene sufficientemente dissuasive ed efficaci.Benché il diritto comunitario possa già, in alcuni casi, esigere che gli Stati membri, per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 10 del trattato CE, prevedano sanzioni penali, non vi è, al momento, alcuna disposizione comunitaria che richieda espressamente questo tipo di sanzioni. Di conseguenza, non solo c'è una carenza di certezza giuridica riguardo all'obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni penali, ma mancano anche uno standard normativo minimo, o un acquis communautaire relativo ai reati contro l'ambiente.In molti casi, solo delle sanzioni penali possono produrre effetti sufficientemente dissuasivi. Innanzitutto, l'imposizione di sanzioni penali è indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi di compensazione di diritto civile. Costituisce un segnale forte per i trasgressori, con un effetto deterrente molto maggiore. Ad esempio, le sanzioni amministrative o altre sanzioni pecuniarie possono non avere alcun effetto di dissuasione nei casi in cui i trasgressori non siano solvibili o, al contrario, quando abbiano cospicue risorse finanziarie.In secondo luogo, gli strumenti a disposizione dell'azione penale e delle indagini in questo campo (nonché l'assistenza reciproca tra Stati membri) sono più potenti rispetti agli strumenti disponibili in materia amministrativa o civile, e possono accrescere l'efficacia delle indagini.Inoltre, vi è un'ulteriore garanzia d'imparzialità degli inquirenti, in quanto a svolgere le indagini penali sono autorità diverse da quelle che hanno rilasciato le licenze o i permessi per l'attività inquinante.Ne consegue che è necessario stabilire uno standard normativo minimo sugli elementi costitutivi dei reati contro la legislazione comunitaria in materia di ambiente. Per una migliore ed uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, questo obiettivo può essere meglio raggiunto a livello comunitario che a livello degli Stati membri (articolo 5, paragrafo 2, del trattato CE).1 Si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia CE nelle cause C-186/98, Nunes-De Matos,Racc.1999, I-4883 e C-77/97, Unilever, Racc.1999, I-431. Si veda anche la comunicazione della Commissione del 3 maggio 1995 sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno COM (95) 162 def., e la risoluzione del Consiglio del 29 giugno 1995 sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno (GU C 188 del 22.7.1995, pag. 1). La Commissione ha cercato, conseguentemente, di fare sì che le misure adottate a livello comunitario contengano, ove opportuno, disposizioni relative alle sanzioni appropriate.
2. B ASE GIURIDICAIl Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto uno sforzo per raggiungere un accordo su definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni mirate, in un primo momento, ad un certo numero di settori di particolare rilevanza, tra i quali quello dei reati contro l'ambiente.Il Consiglio giustizia e affari interni ha convenuto il 28 settembre 2000 sulla necessità di stabilire tale acquis in materia di reati contro l'ambiente. Il Parlamento europeo ha adottato il 7 luglio 20002 un parere favorevole su un'iniziativa del Regno di Danimarca volta all'adozione di una decisione quadro sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente3.La questione di quale fosse la base giuridica adeguata è stata dibattuta a lungo in seno al gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto penale sostanziale ed al comitato di coordinamento istituito dall'articolo 36 del trattato UE. Siccome la problematica riguarda sia la tutela dell'ambiente che la cooperazione giudiziaria in materia penale, la questione era se la si dovesse affrontare nell'ambito delle disposizioni del trattato CE o di quelle del trattato UE.Come illustrato nel documento di lavoro della Commissione del 7.02.2001 4, la Commissione è convinta che un acquis communautaire in materia di reati contro l'ambiente può e deve essere stabilito nell'ambito del diritto comunitario. Ciò è vero, in particolare, per la definizione di attività inquinanti soggette a sanzioni penali ed anche per l'obbligo generale degli Stati membri di prevedere sanzioni penali. Tali questioni rientrano nell'ambito di competenza comunitaria ai sensi dell'articolo 175 del trattato CE, perché attengono alla tutela dell'ambiente. Il trattato UE, all'articolo 47 e all'articolo 29, conferisce una chiara priorità al diritto comunitario. Di conseguenza, non vi è luogo ad adottare uno strumento ai sensi dell'articolo 34 del trattato UE.3. C ONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTAa) Finalità e ambito d'applicazione (articoli 1 e 3) Il progetto di direttiva proposto si applica unicamente alle attività che violano la legislazione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e le disposizioni adottate dagli Stati membri per conformarsi a tale disciplina comunitaria. Le definizioni degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato devono pertanto essere interpretate alla stessa stregua delle corrispondenti definizioni nel diritto comunitario esistente. Ad esempio, il termine "scarico di oli usati" è riferito alla direttiva 75/439/CEE sull'eliminazione degli oli usati5.La proposta non riguarda tutte le attività disciplinate dal diritto comunitario, ma solo forme gravi di inquinamento che possono essere attribuite a persone fisiche o giuridiche. Ad esempio, la direttiva non si applicherebbe all'inquinamento causato da fonti diffuse anche se quest'ultimo è ampiamente trattato dalla legislazione comunitaria che stabilisce gli obiettivi di qualità.2 Documento PE n° A5-0178/2000.3 GU C 39 del 11.2.2000, pag. 4.4 SEC(2001) 227.5 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Si vedano, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4 di tale direttiva.
b) Reati (articolo 3) In linea con il principio secondo cui un'azione della Comunità non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato (articolo 5, paragrafo 3, del trattato CE), la proposta riguarda le attività inquinanti che in genere determinano, o è probabile che determinino, un deterioramento significativo o un danno rilevante all'ambiente. Tali attività, quando poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, devono costituire reato.L'articolo 3 elenca un numero di infrazioni di obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria in materia di ambiente e/o di disposizioni legislative nazionali di trasposizione di tali obblighi nell'ordinamento giuridico interno. Sono stati selezionati solo gli obblighi la cui violazione comporti seri danni all'ambiente. Il fatto che tali attività continuino ad esistere in alcune parti della Comunità è indice importante del fatto che le sanzioni attualmente esistenti non sempre hanno il necessario effetto deterrente.Per motivi di certezza giuridica, l'allegato alla proposta di direttiva elenca in modo esaustivo le rilevanti disposizioni comunitarie che vietano le attività descritte all'articolo 3. Per tutte queste ipotesi, si è ritenuto che fossero necessarie, come minimo, delle sanzioni penali, in modo da garantire un sufficiente effetto di dissuasione in tutta la Comunità. Ai fini della presente direttiva, tutte le future modificazioni delle direttive elencate all'allegato saranno automaticamente coperte dalla presente direttiva. Per quanto riguarda la legislazione comunitaria futura, ogni testo stabilirà autonomamente in che misura sarà necessario prevedere sanzioni penali.Alcune delle attività elencate all'articolo 3 sono state vietate di per se stesse in virtù delle diverse disposizioni legislative comunitarie, indipendentemente dall'esistenza o meno, nel singolo caso concreto, della prova di un effetto negativo concreto sull'ambiente. La legislazione comunitaria considera tali attività nocive o particolarmente pericolose per l'ambiente. Per questo motivo, tali attività devono essere considerate reato, in quanto il rischio per l'ambiente è insito nell'attività in quanto tale, indipendentemente dall'eventuale danno che provoca.L'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente, che è in larga misura alla base della legislazione in materia di ambiente degli Stati membri, desta grandi preoccupazioni in tutta la Comunità. Per quanto riguarda le infrazioni nell'applicazione pratica, il settore della tutela dell'ambiente è al primo posto tra quelli che sono oggetto di monitoraggio a livello comunitario, La Commissione prenderà in considerazione l'adozione di uno strumento legislativo per stabilire delle sanzioni penali per attività illecite relative al traffico di materiali nucleari.Questa materia dovrà forse essere affrontata nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. c) Sanzioni, partecipazione e istigazione (articolo 4) In conformità con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, la presente direttiva non disciplina le questioni relative alle indagini o all'azione penale né le questioni di procedura penale. La decisione se i reati di cui all'articolo 3 debbano essere perseguiti in tutti i casi o se invece essi siano tali che si possa evitare di imporre sanzioni penali nei casi di minore importanza qualora l'effetto sull'ambiente sia insignificante, spetta alle autorità giudiziarie degli Stati membri. Per quanto riguarda le persone fisiche, la direttiva imporrà agli Stati membri di prevedere pene efficaci, dissuasive e proporzionate per le violazioni del diritto comunitario ivi definite.È importante, per assicurare una tutela efficace dell'ambiente, prevedere sanzioni per la complicità (partecipazione ed istigazione) nei reati di cui all'articolo 3. Nei casi più gravi, gli Stati membri saranno tenuti a prevedere la pena della reclusione in carcere. In tal caso, gli Stati avranno un certo margine di discrezionalità per determinare quali siano i casi gravi in questione. Per quanto riguarda le persone giuridiche, è essenziale, per assicurare l'osservanza effettiva della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili e che siano passibili di sanzioni in tutta la Comunità. Tuttavia, in alcuni Stati membri può rivelarsi difficile introdurre sanzioni penali contro le persone giuridiche senza modificare principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale. Pertanto, gli Stati membri potranno prevedere sanzioni di natura non penale, purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Ad esempio, si potrebbero prevedere sanzioni pecuniarie non penali, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti giudiziari di scioglimento o l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico. 4. N ATURA DELLA DIRETTIVA PROPOSTALa proposta stabilisce uno standard minimo di protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale. A norma dell'articolo 176 del trattato CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Essi potrebbero, ad esempio, istituire ulteriori fattispecie di reato e/o introdurre tipi di sanzioni o pene supplementari. Ad esempio, potrebbero decidere di disporre l'interdizione di una persona fisica dall'esercizio di un'attività per cui si richieda un'autorizzazione o un permesso ufficiale e che riguardi il finanziamento, l'amministrazione o la direzione di una società o una fondazione. 5. E VENTUALI MISURE COMPLEMENTARI NEL QUADRO DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEAOltre alle disposizioni della presente direttiva, potrebbe essere necessario adottare misure ulteriori nel quadro del trattato sull'Unione europea, con riferimento al miglioramento della cooperazione giudiziaria. Sulla base delle discussioni attualmente in corso al Consiglio in seguito all'iniziativa del Regno di Danimarca, si può considerare, come misura supplementare, l'adozione di una decisione quadro ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE, che potrebbe riguardare giurisdizione penale, misure volte a garantire l'estradizione reciproca e/o il coordinamento nell'esercizio dell'azione penale e nelle indagini. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi delle condotte criminose, tale decisione quadro potrebbe fare riferimento alla presente direttiva comunitaria. Alla luce dell'articolo 31, lettera e), del trattato UE e del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia del 19986, tale strumento potrebbe concentrarsi in particolar modo sui settori della criminalità organizzata e/o del terrorismo.6 GU C 19 del 23.1.1999, punto 46.
2001/0076 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione 1,visto il parere del Comitato economico e sociale 2,visto il parere del Comitato delle regioni 3deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 4,considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE la politica comunitaria in materia di ambiente mira ad un elevato livello di tutela. (2) La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati contro l’ambiente e per le conseguenze che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta adeguata.(3) Le condotte in violazione del diritto comunitario o delle norme adottate dagli Stati membri per conformarsi al diritto comunitario devono essere sottoposte, su tutto il territorio della Comunità, a sanzioni a livello nazionale che siano efficaci, dissuasive e proporzionate.(4) L'esperienza ha dimostrato che i sistemi sanzionatori esistenti non sono bastati ad assicurare la completa osservanza della normativa comunitaria. Tale osservanza può e deve essere rafforzata attraverso l'applicazione di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi di compensazione di diritto civile.(5) L'introduzione di regole comuni sulle sanzioni penali consentirebbe di usare metodi d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri, più efficaci rispetto a quelli disponibili nell'ambito della cooperazione amministrativa. 1 GU C del , pag. .2 GU C del , pag. .3 GU C del , pag. .4 GU C del , pag. .(6) L'affidamento alle autorità giurisdizionali, anziché a quelle amministrative, del compito di comminare sanzioni comporta l'attribuzione della responsabilità delle indagini e dell'applicazione delle disposizioni in materia di ambiente ad autorità indipendenti da quelle che concedono le licenze di esercizio e i permessi di emissione e di scarico.(7) Per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente, è particolarmente necessario prevedere delle sanzioni maggiormente dissuasive per le attività inquinanti che tipicamente provocano o sono suscettibili di provocare un deterioramento significativo dell'ambiente.(8) Pertanto, tali attività devono costituire reato su tutto il territorio della Comunità, qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, e devono essere sottoposte a sanzioni penali, tra cui, per i casi gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.(9) Al fine di assicurare una tutela efficace dell'ambiente, la partecipazione o l'istigazione a tali attività devono altresì costituire reato. Questo vale anche per la mancata osservanza di un obbligo giuridico ad agire, in quanto tale mancata azione può avere gli stessi effetti della condotta attiva e deve quindi essere sottoposta alle sanzioni corrispondenti.(10) Anche le persone giuridiche devono sottoposte a sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate su tutto il territorio della Comunità, in quanto le violazioni della normativa comunitaria sono in gran parte commesse nell'interesse o a beneficio di persone giuridiche.(11) Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa. (12) Il presente atto rispetta i diritti ed i principi fondamentali riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 - Scopo Lo scopo della presente direttiva è quello di garantire un'applicazione più efficace della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente attraverso la fissazione di una serie minima di fattispecie di reato comuni a tutta la Comunità.Articolo 2 - Definizioni Ai sensi della presente direttiva s'intende per a) "persona giuridica" qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche; b) "attività" condotte attive e condotte omissive, nella misura in cui sussista un obbligo giuridico ad agire.
Articolo 3 - Reati Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti attività, qualora siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, e nella misura in cui costituiscano una violazione delle disposizioni normative comunitarie in materia di tutela dell'ambiente, come elencate all'allegato e/o delle norme adottate dagli Stati membri per conformarsi a tali disposizioni, costituiscano reato:a) lo scarico di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in acqua; b) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di sostanze nell'aria, nel suolo o nelle acque, e il trattamento, l'eliminazione, il deposito, il trasporto, l'esportazione o l'importazione di rifiuti pericolosi;c) lo scarico di rifiuti sul o nel suolo o in acqua, compresa la gestione di una discarica;d) il possesso, la cattura, il danneggiamento o il commercio di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse; e) il deterioramento significativo di un habitat protetto; f) il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono; g) l'esercizio di uno stabilimento industriale in cui si svolgano attività pericolose o in cui siano conservate o usate sostanze o preparazioni pericolose.Articolo 4 - Sanzioni Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, nonché la partecipazione e l'istigazione a tali reati siano puniti con pene efficaci, dissuasive e proporzionate, tra cui, nei casi più gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.a) Per quanto riguarda le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, tra cui, per casi gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.b) Per quanto riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, se del caso, gli Stati prevedono sanzioni pecuniarie, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o a provvedimenti giudiziari di scioglimento.Articolo 5 - Relazioni triennali Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, sotto forma di relazione, informazioni relative all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tali relazioni, la Commissione presenta una relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio.Articolo 6 - Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [1o settembre 2003]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.Articolo 7 - Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 8 - Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente
ALLEGATO Lista delle disposizioni legislative comunitarie in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 3 1Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore2 ;Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli3 ;Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati4 ;Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti 5 ;Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità 6 ;Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi7 ;Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote8 ;Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dell'industria del biossido di titanio 9 ;Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive10 ;Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici 11 ;Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose12 ;1 La legislazione elencata di seguito comprende le modificazioni della legislazione adottate fino al 1 marzo 2001.2 GU 1970, L 76, pag. 13 GU 1972, L 190, pag. 14 GU 1975, L 194, pag. 235 GU 1975, L 194, pag. 396 GU 1976, L 129, pag. 237 GU 1976, L 262, pag. 2018 GU 1977, L 220, pag. 389 GU 1978, L 54, pag. 1910 GU 1979, L 33, pag. 3611 GU 1979, L 103, pag. 1
Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 relativo a un regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei13 ;Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini 14 ;Direttiva 83/129/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati15 ;Direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio 16 ;Direttiva 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini17 ;Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali18 ;Direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano 19 ;Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura20 ;Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE21 ;Direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli StatiMembri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli22 ;Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione 23 ;Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani24 ;12 GU 1980, L 20, pag. 4313 GU 1981, L 39, pag. 114 GU 1982, L 81, pag. 2915 GU 1983, L 91, pag. 3016 GU 1983, L 291, pag. 117 GU 1984, L 74, pag. 4918 GU 1984, L 188, pag. 2019 GU 1994, L 274, pag. 1120 GU 1986, L 181, pag. 621 GU 1986, L 181, pag. 1622 GU 1988, L 36, pag. 3323 GU 1988, L 336, pag. 1
Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani25 ;Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati26 ;Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati 27 ;Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane28 ;Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi 29 ;Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 30 ;Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio31 ;Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio32 ;Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE) 33 ;Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE34 ;Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio35 ;Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi36 ;24 GU 1989, L 163, pag. 3225 GU 1989, L 203, pag. 5026 GU 1990, L 117, pag. 127 GU 1990, L 117, pag. 1528 GU 1991, L 135, pag. 4029 GU 1991, L 377, pag. 2030 GU 1992, L 206, pag. 731 GU 1992, L 409, pag. 1132 GU 1993, L 30, pag. 133 GU 1993, L 237, pag. 2834 GU 1994, L 100, pag. 4235 GU 1994, L 365, pag. 2436 GU 1997, L 365, pag. 34
Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)37 ;Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)38 ;Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento 39 ;Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose40 ;Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali41 ;Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio42 ;Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio43 ;Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio44 ;Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti45 ;Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti 46 ;Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE 47 ;Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio48 ;Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
37 GU 1995, L 157, pag. 138 GU 1996, L 243, pag. 3139 GU 1996, L 257, pag. 2640 GU 1997, L 10, pag. 1341 GU 1997, L 59, pag. 142 GU 1997, L 61, pag. 143 GU 1998, L 350, pag. 144 GU 1998, L 350, pag. 5845 GU 1999, L 85, pag. 146 GU 1999, L 182, pag.147 GU 1999, L 121, pag. 13
- Dichiarazioni della Commissione 49 ;Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico50 ;Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 51 ;Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono52.48 GU 2000, L 44, pag. 149 GU 2000, L 269, pag. 3450 GU 2000, L 332, pag. 8151 GU 2000, L 327, pag. 152 GU 2000, L 244, pag. 1
- iniziativa sostenuta dal gruppo capitano ultimo -
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