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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.3.2001 COM (2001) 139 definitivo

2001/0076 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

(presentata dalla Commissione)

 

RELAZIONE

1. GIUSTIFICAZIONE

Per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente (articolo 174, paragrafo 2, del trattato

CE) è necessario affrontare il fenomeno sempre più diffuso dei reati contro l'ambiente.

La Comunità ha adottato diversi provvedimenti legislativi di tutela dell'ambiente. Gli Stati

membri devono operare la trasposizione di tali provvedimenti e dare loro attuazione. A norma

dell'articolo 10 del trattato CE, gli Stati membri devono imporre, se necessario, sanzioni

efficaci, dissuasive e proporzionate per garantire l'applicazione del diritto comunitario1.

L'esperienza dimostra che le sanzioni previste attualmente dagli Stati membri non sempre

sono sufficienti a garantire il pieno rispetto del diritto comunitario. Non tutti gli Stati membri

prevedono sanzioni penali per le infrazioni più gravi della normativa comunitaria in materia

di tutela dell'ambiente. Esistono ancora molti casi di gravi infrazioni non sottoposte a pene

sufficientemente dissuasive ed efficaci.

Benché il diritto comunitario possa già, in alcuni casi, esigere che gli Stati membri, per

ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 10 del trattato CE, prevedano sanzioni penali, non

vi è, al momento, alcuna disposizione comunitaria che richieda espressamente questo tipo di

sanzioni. Di conseguenza, non solo c'è una carenza di certezza giuridica riguardo all'obbligo

degli Stati membri di prevedere sanzioni penali, ma mancano anche uno standard normativo

minimo, o un acquis communautaire relativo ai reati contro l'ambiente.

In molti casi, solo delle sanzioni penali possono produrre effetti sufficientemente dissuasivi.

Innanzitutto, l'imposizione di sanzioni penali è indice di una riprovazione sociale di natura

qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi di

compensazione di diritto civile. Costituisce un segnale forte per i trasgressori, con un effetto

deterrente molto maggiore. Ad esempio, le sanzioni amministrative o altre sanzioni pecuniarie

possono non avere alcun effetto di dissuasione nei casi in cui i trasgressori non siano solvibili

o, al contrario, quando abbiano cospicue risorse finanziarie.

In secondo luogo, gli strumenti a disposizione dell'azione penale e delle indagini in questo

campo (nonché l'assistenza reciproca tra Stati membri) sono più potenti rispetti agli strumenti

disponibili in materia amministrativa o civile, e possono accrescere l'efficacia delle indagini.

Inoltre, vi è un'ulteriore garanzia d'imparzialità degli inquirenti, in quanto a svolgere le

indagini penali sono autorità diverse da quelle che hanno rilasciato le licenze o i permessi per

l'attività inquinante.

Ne consegue che è necessario stabilire uno standard normativo minimo sugli elementi

costitutivi dei reati contro la legislazione comunitaria in materia di ambiente. Per una migliore

 

1 Si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia CE nelle cause C-186/98, Nunes-De Matos,

Racc.1999, I-4883 e C-77/97, Unilever, Racc.1999, I-431. Si veda anche la comunicazione della

Commissione del 3 maggio 1995 sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa

comunitaria nel settore del mercato interno COM (95) 162 def., e la risoluzione del Consiglio del 29

giugno 1995 sull'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e sulle sanzioni applicabili

alle violazioni di tale diritto nel settore del mercato interno (GU C 188 del 22.7.1995, pag. 1). La

Commissione ha cercato, conseguentemente, di fare sì che le misure adottate a livello comunitario

contengano, ove opportuno, disposizioni relative alle sanzioni appropriate.

 

ed uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, questo obiettivo può essere meglio

raggiunto a livello comunitario che a livello degli Stati membri (articolo 5, paragrafo 2, del

trattato CE).

2. BASE GIURIDICA

Il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto uno sforzo per

raggiungere un accordo su definizioni comuni, incriminazioni e sanzioni mirate, in un primo

momento, ad un certo numero di settori di particolare rilevanza, tra i quali quello dei reati

contro l'ambiente.

Il Consiglio giustizia e affari interni ha convenuto il 28 settembre 2000 sulla necessità di

stabilire tale acquis in materia di reati contro l'ambiente. Il Parlamento europeo ha adottato il

7 luglio 20002 un parere favorevole su un'iniziativa del Regno di Danimarca volta all'adozione

di una decisione quadro sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente3.

La questione di quale fosse la base giuridica adeguata è stata dibattuta a lungo in seno al

gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto penale sostanziale ed al comitato di coordinamento

istituito dall'articolo 36 del trattato UE. Siccome la problematica riguarda sia la tutela

dell'ambiente che la cooperazione giudiziaria in materia penale, la questione era se la si

dovesse affrontare nell'ambito delle disposizioni del trattato CE o di quelle del trattato UE.

Come illustrato nel documento di lavoro della Commissione del 7.02.20014, la Commissione

è convinta che un acquis communautaire in materia di reati contro l'ambiente può e deve

essere stabilito nell'ambito del diritto comunitario. Ciò è vero, in particolare, per la

definizione di attività inquinanti soggette a sanzioni penali ed anche per l'obbligo generale

degli Stati membri di prevedere sanzioni penali. Tali questioni rientrano nell'ambito di

competenza comunitaria ai sensi dell'articolo 175 del trattato CE, perché attengono alla tutela

dell'ambiente. Il trattato UE, all'articolo 47 e all'articolo 29, conferisce una chiara priorità al

diritto comunitario. Di conseguenza, non vi è luogo ad adottare uno strumento ai sensi

dell'articolo 34 del trattato UE.

 

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA

a) Finalità e ambito d'applicazione (articoli 1 e 3)

Il progetto di direttiva proposto si applica unicamente alle attività che violano la legislazione

comunitaria in materia di tutela dell'ambiente e le disposizioni adottate dagli Stati membri per

conformarsi a tale disciplina comunitaria. Le definizioni degli elementi costitutivi delle

fattispecie di reato devono pertanto essere interpretate alla stessa stregua delle corrispondenti

definizioni nel diritto comunitario esistente. Ad esempio, il termine "scarico di oli usati" è

riferito alla direttiva 75/439/CEE sull'eliminazione degli oli usati5.

La proposta non riguarda tutte le attività disciplinate dal diritto comunitario, ma solo forme

gravi di inquinamento che possono essere attribuite a persone fisiche o giuridiche. Ad

 

2 Documento PE n° A5-0178/2000.

3 GU C 39 del 11.2.2000, pag. 4.

4 SEC(2001) 227.

5 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Si vedano, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4 di tale direttiva.

 

esempio, la direttiva non si applicherebbe all'inquinamento causato da fonti diffuse anche se

quest'ultimo è ampiamente trattato dalla legislazione comunitaria che stabilisce gli obiettivi di

qualità.

b) Reati (articolo 3)

In linea con il principio secondo cui un'azione della Comunità non deve andare al di là di

quanto necessario per raggiungere gli obiettivi del trattato (articolo 5, paragrafo 3, del trattato

CE), la proposta riguarda le attività inquinanti che in genere determinano, o è probabile che

determinino, un deterioramento significativo o un danno rilevante all'ambiente. Tali attività,

quando poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, devono costituire reato.

L'articolo 3 elenca un numero di infrazioni di obblighi stabiliti dalla legislazione comunitaria

in materia di ambiente e/o di disposizioni legislative nazionali di trasposizione di tali obblighi

nell'ordinamento giuridico interno. Sono stati selezionati solo gli obblighi la cui violazione

comporti seri danni all'ambiente. Il fatto che tali attività continuino ad esistere in alcune parti

della Comunità è indice importante del fatto che le sanzioni attualmente esistenti non sempre

hanno il necessario effetto deterrente.

Per motivi di certezza giuridica, l'allegato alla proposta di direttiva elenca in modo esaustivo

le rilevanti disposizioni comunitarie che vietano le attività descritte all'articolo 3. Per tutte

queste ipotesi, si è ritenuto che fossero necessarie, come minimo, delle sanzioni penali, in

modo da garantire un sufficiente effetto di dissuasione in tutta la Comunità. Ai fini della

presente direttiva, tutte le future modificazioni delle direttive elencate all'allegato saranno

automaticamente coperte dalla presente direttiva. Per quanto riguarda la legislazione

comunitaria futura, ogni testo stabilirà autonomamente in che misura sarà necessario

prevedere sanzioni penali.

Alcune delle attività elencate all'articolo 3 sono state vietate di per se stesse in virtù delle

diverse disposizioni legislative comunitarie, indipendentemente dall'esistenza o meno, nel

singolo caso concreto, della prova di un effetto negativo concreto sull'ambiente. La

legislazione comunitaria considera tali attività nocive o particolarmente pericolose per

l'ambiente. Per questo motivo, tali attività devono essere considerate reato, in quanto il rischio

per l'ambiente è insito nell'attività in quanto tale, indipendentemente dall'eventuale danno che

provoca.

L'applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente, che è in larga misura

alla base della legislazione in materia di ambiente degli Stati membri, desta grandi

preoccupazioni in tutta la Comunità. Per quanto riguarda le infrazioni nell'applicazione

pratica, il settore della tutela dell'ambiente è al primo posto tra quelli che sono oggetto di

monitoraggio a livello comunitario, La Commissione prenderà in considerazione l'adozione di

uno strumento legislativo per stabilire delle sanzioni penali per attività illecite relative al

traffico di materiali nucleari. Questa materia dovrà forse essere affrontata nel quadro del

trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

c) Sanzioni, partecipazione e istigazione (articolo 4)

In conformità con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, la presente direttiva non

disciplina le questioni relative alle indagini o all'azione penale né le questioni di procedura

penale. La decisione se i reati di cui all'articolo 3 debbano essere perseguiti in tutti i casi o se

invece essi siano tali che si possa evitare di imporre sanzioni penali nei casi di minore

importanza qualora l'effetto sull'ambiente sia insignificante, spetta alle autorità giudiziarie

degli Stati membri.

Per quanto riguarda le persone fisiche, la direttiva imporrà agli Stati membri di prevedere

pene efficaci, dissuasive e proporzionate per le violazioni del diritto comunitario ivi definite.

È importante, per assicurare una tutela efficace dell'ambiente, prevedere sanzioni per la

complicità (partecipazione ed istigazione) nei reati di cui all'articolo 3. Nei casi più gravi, gli

Stati membri saranno tenuti a prevedere la pena della reclusione in carcere. In tal caso, gli

Stati avranno un certo margine di discrezionalità per determinare quali siano i casi gravi in

questione.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, è essenziale, per assicurare l'osservanza effettiva

della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, che le persone giuridiche

possano essere ritenute responsabili e che siano passibili di sanzioni in tutta la Comunità.

Tuttavia, in alcuni Stati membri può rivelarsi difficile introdurre sanzioni penali contro le

persone giuridiche senza modificare principi fondamentali dell'ordinamento giuridico

nazionale. Pertanto, gli Stati membri potranno prevedere sanzioni di natura non penale,

purché siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Ad esempio, si potrebbero prevedere

sanzioni pecuniarie non penali, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, provvedimenti

giudiziari di scioglimento o l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico.

 

4. NATURA DELLA DIRETTIVA PROPOSTA

La proposta stabilisce uno standard minimo di protezione dell'ambiente attraverso il diritto

penale. A norma dell'articolo 176 del trattato CE, gli Stati membri sono liberi di mantenere e

di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Essi potrebbero, ad esempio,

istituire ulteriori fattispecie di reato e/o introdurre tipi di sanzioni o pene supplementari. Ad

esempio, potrebbero decidere di disporre l'interdizione di una persona fisica dall'esercizio di

un'attività per cui si richieda un'autorizzazione o un permesso ufficiale e che riguardi il

finanziamento, l'amministrazione o la direzione di una società o una fondazione.

 

5. EVENTUALI MISURE COMPLEMENTARI NEL QUADRO DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Oltre alle disposizioni della presente direttiva, potrebbe essere necessario adottare misure

ulteriori nel quadro del trattato sull'Unione europea, con riferimento al miglioramento della

cooperazione giudiziaria. Sulla base delle discussioni attualmente in corso al Consiglio in

seguito all'iniziativa del Regno di Danimarca, si può considerare, come misura supplementare,

l'adozione di una decisione quadro ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato

UE, che potrebbe riguardare giurisdizione penale, misure volte a garantire l'estradizione

reciproca e/o il coordinamento nell'esercizio dell'azione penale e nelle indagini.

Per quanto riguarda gli elementi costitutivi delle condotte criminose, tale decisione quadro

potrebbe fare riferimento alla presente direttiva comunitaria. Alla luce dell'articolo 31, lettera

e), del trattato UE e del piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore

per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia del 19986, tale strumento potrebbe concentrarsi in particolar modo sui

settori della criminalità organizzata e/o del terrorismo.

 

6 GU C 19 del 23.1.1999, punto 46.

 

2001/0076 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

visto il parere del Comitato delle regioni3

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE la politica comunitaria in

materia di ambiente mira ad un elevato livello di tutela.

(2) La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati contro l’ambiente e per le

conseguenze che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli

Stati ove tali reati vengono commessi. Questi reati rappresentano una minaccia per

l'ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta adeguata.

(3) Le condotte in violazione del diritto comunitario o delle norme adottate dagli Stati

membri per conformarsi al diritto comunitario devono essere sottoposte, su tutto il

territorio della Comunità, a sanzioni a livello nazionale che siano efficaci, dissuasive e

proporzionate.

 

(4) L'esperienza ha dimostrato che i sistemi sanzionatori esistenti non sono bastati ad

assicurare la completa osservanza della normativa comunitaria. Tale osservanza può e

deve essere rafforzata attraverso l'applicazione di sanzioni penali, che sono indice di

una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni

amministrative o ai meccanismi di compensazione di diritto civile.

(5) L'introduzione di regole comuni sulle sanzioni penali consentirebbe di usare metodi

d'indagine e di assistenza, all'interno di uno Stato membro o tra diversi Stati membri,

più efficaci rispetto a quelli disponibili nell'ambito della cooperazione amministrativa.

 

1 GU C del , pag. .

2 GU C del , pag. .

3 GU C del , pag. .

4 GU C del , pag. .

 

(6) L'affidamento alle autorità giurisdizionali, anziché a quelle amministrative, del

compito di comminare sanzioni comporta l'attribuzione della responsabilità delle

indagini e dell'applicazione delle disposizioni in materia di ambiente ad autorità

indipendenti da quelle che concedono le licenze di esercizio e i permessi di emissione

e di scarico.

(7) Per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente, è particolarmente

necessario prevedere delle sanzioni maggiormente dissuasive per le attività inquinanti

che tipicamente provocano o sono suscettibili di provocare un deterioramento

significativo dell'ambiente.

(8) Pertanto, tali attività devono costituire reato su tutto il territorio della Comunità,

qualora siano state poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, e devono

essere sottoposte a sanzioni penali, tra cui, per i casi gravi, pene che comportino la

privazione della libertà personale.

(9) Al fine di assicurare una tutela efficace dell'ambiente, la partecipazione o l'istigazione

a tali attività devono altresì costituire reato. Questo vale anche per la mancata

osservanza di un obbligo giuridico ad agire, in quanto tale mancata azione può avere

gli stessi effetti della condotta attiva e deve quindi essere sottoposta alle sanzioni

corrispondenti.

(10) Anche le persone giuridiche devono sottoposte a sanzioni efficaci, dissuasive e

proporzionate su tutto il territorio della Comunità, in quanto le violazioni della

normativa comunitaria sono in gran parte commesse nell'interesse o a beneficio di

persone giuridiche.

(11) Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni alla Commissione sull'attuazione

della presente direttiva, per consentirle di valutare gli effetti della direttiva stessa.

(12) Il presente atto rispetta i diritti ed i principi fondamentali riconosciuti, in particolare,

nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 - Scopo

Lo scopo della presente direttiva è quello di garantire un'applicazione più efficace della

normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente attraverso la fissazione di una serie

minima di fattispecie di reato comuni a tutta la Comunità.

Articolo 2 - Definizioni

Ai sensi della presente direttiva s'intende per

a) "persona giuridica" qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale

applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell’esercizio dei

pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;

b) "attività" condotte attive e condotte omissive, nella misura in cui sussista un obbligo

giuridico ad agire.

 

Articolo 3 - Reati

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti attività,

qualora siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza, e nella misura

in cui costituiscano una violazione delle disposizioni normative comunitarie in

materia di tutela dell'ambiente, come elencate all'allegato e/o delle norme adottate

dagli Stati membri per conformarsi a tali disposizioni, costituiscano reato:

a) lo scarico di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in acqua;

b) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di sostanze nell'aria, nel suolo o nelle acque, e il trattamento, l'eliminazione, il deposito, il trasporto,

l'esportazione o l'importazione di rifiuti pericolosi;

c) lo scarico di rifiuti sul o nel suolo o in acqua, compresa la gestione di una discarica;

d) il possesso, la cattura, il danneggiamento o il commercio di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse;

e) il deterioramento significativo di un habitat protetto;

f) il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

g) l'esercizio di uno stabilimento industriale in cui si svolgano attività pericolose o

in cui siano conservate o usate sostanze o preparazioni pericolose.

Articolo 4 - Sanzioni

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3,

nonché la partecipazione e l'istigazione a tali reati siano puniti con pene efficaci, dissuasive e

proporzionate, tra cui, nei casi più gravi, pene che comportino la privazione della libertà

personale.

a) Per quanto riguarda le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, tra cui,

per casi gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.

b) Per quanto riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, se del caso, gli Stati

prevedono sanzioni pecuniarie, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto

pubblico, il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale,

l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o a provvedimenti giudiziari di scioglimento.

Articolo 5 - Relazioni triennali

Ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, sotto forma di relazione,

informazioni relative all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tali relazioni, la

Commissione presenta una relazione comunitaria al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 6 - Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [1° settembre 2003]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento

alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

 

ALLEGATO

Lista delle disposizioni legislative comunitarie in materia di tutela dell'ambiente di cui

all'articolo 31

Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento

atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore2 ;

Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto

dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli3 ;

Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli

usati4 ;

Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti5 ;

Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento

provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità6 ;

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle

restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati

pericolosi7 ;

Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati Membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto

dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote8 ;

Direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti

dell'industria del biossido di titanio9 ;

Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in

commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive10 ;

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli

uccelli selvatici11 ;

Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle

acque sotterranee dell'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose12 ;

1 La legislazione elencata di seguito comprende le modificazioni della legislazione adottate fino al 1

marzo 2001.

2 GU 1970, L 76, pag. 1

3 GU 1972, L 190, pag. 1

4 GU 1975, L 194, pag. 23

5 GU 1975, L 194, pag. 39

6 GU 1976, L 129, pag. 23

7 GU 1976, L 262, pag. 201

8 GU 1977, L 220, pag. 38

9 GU 1978, L 54, pag. 19

10 GU 1979, L 33, pag. 36

11 GU 1979, L 103, pag. 1

 

Regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981 relativo a un regime

comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei13 ;

Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli

obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini14 ;

Direttiva 83/129/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa all'importazione negli Stati

Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati15 ;

Direttiva 83/513/CEE del Consiglio del 26 settembre 1983 concernente i valori limite e gli

obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio16 ;

Direttiva 84/156/CEE del Consiglio dell'8 marzo 1984 concernente i valori limite e gli

obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini17 ;

Direttiva 84/360/CEE del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro

l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali18 ;

Direttiva 84/491/CEE del Consiglio del 9 ottobre 1984 concernente i valori limite e gli

obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano19 ;

Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione

dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura20 ;

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli

obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I

dell'allegato della direttiva 76/464/CEE21 ;

Direttiva 88/77/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1987 concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas

inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli22 ;

Direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originari dai grandi impianti di combustione23 ;

Direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione

dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani24 ;

 

12 GU 1980, L 20, pag. 43

13 GU 1981, L 39, pag. 1

14 GU 1982, L 81, pag. 29

15 GU 1983, L 91, pag. 30

16 GU 1983, L 291, pag. 1

17 GU 1984, L 74, pag. 49

18 GU 1984, L 188, pag. 20

19 GU 1994, L 274, pag. 11

20 GU 1986, L 181, pag. 6

21 GU 1986, L 181, pag. 16

22 GU 1988, L 36, pag. 33

23 GU 1988, L 336, pag. 1

 

Direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione

dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti

urbani25 ;

Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di

microrganismi geneticamente modificati26 ;

Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata

nell'ambiente di organismi geneticamente modificati27 ;

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane28 ;

Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi29 ;

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche30 ;

Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di

armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento

provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio31 ;

Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1ºfebbraio 1993, relativo alla sorveglianza e

al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e

in uscita dal suo territorio32 ;

Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di

biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)33 ;

Direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, relativa alle

misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e

recante modifica della direttiva 70/220/CEE34 ;

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul 

controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della

benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio35 ;

Direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi36 ;

 

24 GU 1989, L 163, pag. 32

25 GU 1989, L 203, pag. 50

26 GU 1990, L 117, pag. 1

27 GU 1990, L 117, pag. 15

28 GU 1991, L 135, pag. 40

29 GU 1991, L 377, pag. 20

30 GU 1992, L 206, pag. 7

31 GU 1992, L 409, pag. 11

32 GU 1993, L 30, pag. 1

33 GU 1993, L 237, pag. 28

34 GU 1994, L 100, pag. 42

35 GU 1994, L 365, pag. 24

36 GU 1997, L 365, pag. 34

 

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di

vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle

acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)37 ;

Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei

policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)38 ;

Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione

integrate dell'inquinamento39 ;

Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti

rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose40 ;

Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti

da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e percolato inquinante prodotti dai

motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali41 ;

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di

specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio42 ;

Direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alle

misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e

recante modificazione della direttiva 70/220/CEE del Consiglio43 ;

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla

qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio44 ;

Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di

composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti45 ;

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti46 ;

Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di

zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE47 ;

Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere

contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione

 

37 GU 1995, L 157, pag. 1

38 GU 1996, L 243, pag. 31

39 GU 1996, L 257, pag. 26

40 GU 1997, L 10, pag. 13

41 GU 1997, L 59, pag. 1

42 GU 1997, L 61, pag. 1

43 GU 1998, L 350, pag. 1

44 GU 1998, L 350, pag. 58

45 GU 1999, L 85, pag. 1

46 GU 1999, L 182, pag.1

47 GU 1999, L 121, pag. 13

 

spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai

motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto

destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio48 ;

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa

ai veicoli fuori uso - Dichiarazioni della Commissione49 ;

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa

agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico50 ;

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che

istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque51 ;

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000,

sulle sostanze che riducono lo strato di ozono52.

 

48 GU 2000, L 44, pag. 1

49 GU 2000, L 269, pag. 34

50 GU 2000, L 332, pag. 81

51 GU 2000, L 327, pag. 1

52 GU 2000, L 244, pag. 1

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