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L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO E' LA LOTTA
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE - documento prodotto dal gruppo capitano ultimo - Questo documento vuole essere uno strumento di lotta affinchè tutti i cittadini, attraverso azioni di obbedienza civile, rivendichino e pratichino la facoltà di esercitare pienamente i diritti acquisiti, previsti dalle leggi esistenti perchè non vengano atrofizzati e stravolti dall' indifferenza della burokrazia e dai suoi abusi, per non trovarsi un giorno trasformati da cittadini in sudditi. Chiedere spiegazioni all' Autorità, anche fuori ed al di là del nostro immediato, legittimo (ed un po' egoistico) interesse, obbligare chi esercita un potere a motivare ed a spiegare i motivi che hanno determinato le sue decisioni, obbligare chi esercita un potere a rendere conto delle proprie azioni, non significa solo tutelare l' ambiente, significa rendere consapevoli le persone "che contano" che hanno dei poteri allo scopo di svolgere un Servizio per la collettività, e non per imporre il loro arbitrio. Significa tutelare la libertà e la dignità di una civiltà profonda, significa vivere e non sopravvivere. Le
ragioni del
diritto
all’informazione
in materia
ambientale
L’attenzione
riservata oggi
alle tematiche
ambientali è
soprattutto
motivata da una
serie di
esigenze legate
al cosiddetto
“sviluppo
sostenibile”,
cioè
all’individuazione
di forme di
progresso
tecnologico e
culturale che
siano
compatibili con
la natura e la
fisiologia del
nostro pianeta,
anche
nell’interesse
delle
generazioni
future. Essere
informati circa
le condizioni
dell’ambiente
che ci circonda
è, perciò,
estremamente
importante:
significa
anzitutto poter
capire quali
prospettive di
vita ci si
presentano
innanzi, nel
breve e nel
lungo periodo. Essere
curiosi circa le
condizioni
dell’ambiente
circostante è
altrettanto
essenziale.
L’aria che
respiriamo,
l’acqua che
beviamo, il cibo
di cui ci
nutriamo,
l’energia che
consumiamo, la
sicurezza delle
case che
abitiamo: tutto
è spesso meno
scontato di
quanto appaia. Ecco,
quindi, come
possa rivelarsi
utile porsi
delle semplici
domande relative
alla nostra vita
quotidiana e
come, del resto,
sia ugualmente
importante
ottenere delle
risposte.
Nelle
pieghe del
diritto
all’informazione
in materia
ambientale,
tuttavia, si
nasconde un
altro rilevante
fattore di
civiltà: la
possibilità
fornita a
ciascun soggetto
di rapportarsi
alle Autorità
investite di
pubblici poteri
in qualità di
cittadino, che
partecipa
attivamente alla
gestione dei
poteri medesimi
anche attraverso
forme di
prevenzione e di
controllo. Il
diritto
all’informazione
in materia
ambientale è
pertanto uno
strumento
giuridico
attraverso il
quale divenire
cittadini
consapevoli, i
quali non solo
non subiscono
passivamente le
scelte della
Pubblica
Amministrazione,
ma vi
contribuiscono
in prima persona
instaurando con
l’Amministrazione
medesima un
rapporto di
collaborazione e
trasparenza.
Tale
diritto diventa,
altresì, un
mezzo per essere
comunque
cittadini
responsabili:
anche decidere
di non
avvalersene
rappresenta,
infatti, un modo
di porsi
rispetto alla
questione
ambientale. L’evoluzione della legislazione sul diritto all’informazione in materia ambientale. Il
legislatore
italiano ha
ritagliato un
primo
significativo
spazio
all’informazione
in materia
ambientale con
la legge 8
luglio 1986
n.349
istitutiva del
Ministero
dell’ambiente.
All’art.14
comma 1° si
afferma infatti:
“Il
Ministro
dell’ambiente
assicura la più
ampia
divulgazione
delle
informazioni
sullo stato
dell’ambiente.”
E
di seguito, al
comma 3°: “Qualsiasi
cittadino ha
diritto di
accesso alle
informazioni
sullo stato
dell’ambiente
disponibili, in
conformità
delle leggi
vigenti, presso
gli uffici della
pubblica
amministrazione,
e può ottenere
copia previo
rimborso delle
spese di
riproduzione e
delle spese
effettive di
ufficio il cui
importo è
stabilito con
atto
dell’amministrazione
interessata.” Tale
norma ha,
quindi,
individuato il
dovere
dell’amministrazione
di fornire
informazioni e
il diritto dei
cittadini di
acquisirle. La
legge n.349/86
ha così
delineato un
diritto
spettante ai
cittadini
medesimi in
quanto tali,
attivabile
indipendentemente
da interessi o
motivazioni
particolari. Questa
norma, del
resto, è stata
oggetto di
incertezze
interpretative:
alcuni
studiosi,infatti,
avevano
ipotizzato la
necessità di un
ulteriore
intervento del
legislatore
affinché il
diritto in
questione
potesse essere
effettivamente
azionato. Solo
successivamente
si è giunti con
maggiore
convinzione a
qualificare la
pretesa del
cittadino come
vero e proprio
diritto
soggettivo
pubblico, cioè
come quella
posizione
giuridica cui
l’ordinamento
garantisce la più
intensa forma di
tutela. Anche la
giurisprudenza
dei T.A.R. ha
condiviso tale
qualificazione
del diritto di
accesso alle
informazioni
ambientali,
precisando
altresì che si
tratta di “un
diritto
soggettivo pieno
e perfetto ed
immediatamente
azionabile,
atteso che anche
le norme che lo
hanno introdotto
non prevedono la
necessità della
preventiva
emanazione di
una normativa
secondaria”
(v. T.A.R.
Emilia Romagna,
sez.II, Bologna,
20 febbraio
1992, n.78).
Lo
sviluppo di una
più generale
cultura
dell’accesso
agli atti
amministrativi
ha portato in
seguito
all’emanazione
della legge 8
giugno 1990
n.142
(Ordinamento
delle autonomie
locali), ora
abrogata dal decreto
legislativo 18
agosto 2000
n.267 (Testo
unico degli enti
locali) che
all’art.10,
ricalcando in
parte l’art.7
della legge
n.142/90, ha così
disposto in
materia
d’accesso e di
informazione: “Tutti
gli atti
dell’amministrazione
comunale e
provinciale sono
pubblici, ad
eccezione di
quelli riservati
per espressa
indicazione di
legge o per
effetto di una
temporanea e
motivata
dichiarazione
del sindaco o
del presidente
della provincia
che ne vieti
l’esibizione,
conformemente a
quanto previsto
dal regolamento,
in quanto la
loro diffusione
possa
pregiudicare il
diritto alla
riservatezza
delle persone,
dei gruppi o
delle imprese. Il
regolamento
assicura ai
cittadini,
singoli e
associati, il
diritto di
accesso agli
atti
amministrativi e
disciplina il
rilascio di
copie di atti
previo pagamento
dei soli costi;
individua, con
norme di
organizzazione
degli uffici e
dei servizi, i
responsabili dei
procedimenti;
detta le norme
necessarie per
assicurare ai
cittadini
l’informazione
sullo stato
degli atti e
delle procedure
e sull’ordine
di esame di
domande,
progetti e
provvedimenti
che comunque li
riguardino;
assicura il
diritto dei
cittadini di
accedere, in
generale, alle
informazioni di
cui è in
possesso
l’amministrazione. Al
fine di rendere
effettiva la
partecipazione
dei cittadini
all’attività
dell’amministrazione,
gli enti locali
assicurano
l’accesso alle
strutture ed ai
servizi agli
enti, alle
organizzazioni
di volontariato
e alle
associazioni”.
La
norma si
riferisce in
questo caso al
più ampio
diritto dei
cittadini di
accedere, presso
le
amministrazioni
comunali e
provinciali,
alle
informazioni
sullo stato
degli atti che
li riguardano.
Ancora più
incisiva, in
questa
direzione, è
stata la legge
7 agosto 1990
n.241 (Nuove
norme in materia
di procedimento
amministrativo e
di diritto di
accesso ai
documenti
amministrativi),
che all’art.22
comma 1°
stabilisce: “Al
fine di
assicurare la
trasparenza
dell’attività
amministrativa e
di favorirne lo
svolgimento
imparziale è
riconosciuto a
chiunque vi
abbia interesse
per la tutela di
situazioni
giuridicamente
rilevanti il
diritto di
accesso ai
documenti
amministrativi,
secondo le
modalità
stabilite dalla
presente
legge”. L’art.25,
modificato
dall’art. 15
della legge
340/2000,
pertanto,
individua così
le modalità
dell’accesso e
della relativa
tutela: “Il
diritto di
accesso si
esercita
mediante esame
ed estrazione di
copia dei
documenti
amministrativi,
nei modi e con i
limiti indicati
dalla presente
legge. L’esame
dei documenti è
gratuito. Il
rilascio di
copia è
subordinato
soltanto al
rimborso del
costo di
riproduzione,
salve le
disposizioni
vigenti in
materia di
bollo, nonché i
diritti di
ricerca e visura. La richiesta
di accesso ai
documenti deve
essere motivata.
Essa deve essere
rivolta
all’amministrazione
che ha formato
il documento o
che lo detiene
stabilmente. Il rifiuto,
il differimento
e la limitazione
dell’accesso
sono ammessi nei
casi e nei
limiti stabiliti
dall’art.24 e
debbono essere
motivati. Decorsi
inutilmente
trenta giorni
dalla richiesta,
questa si
intende
respinta.In caso
di rifiuto,
espresso o
tacito, o di
differimento ai
sensi
dell’articolo
24, comma 6,
dell’accesso,
il richiedente
può presentare
ricorso al
tribunale
amministrativo
regionale ai
sensi del comma
5 del presente
articolo ovvero
chiedere, nello
stesso termine,
al difensore
civico
competente che
sia riesaminata
la suddetta
determinazione.
Se il difensore
civico ritiene
illegittimo il
diniego o il
differimento, lo
comunica a chi
lo ha disposto.
Se questi non
emana il
provvedimento
confermativo
motivato entro
trenta giorni
dal ricevimento
della
comunicazione
del difensore
civico,
l’accesso è
consentito.Qualora
il richiedente
l’accesso si
sia rivolto al
difensore
civico, il
termine di cui
al comma 5
decorre dalla
data del
ricevimento, da
parte del
richiedente,
dell’esito
della sua
istanza al
difensore
civico. Contro le
determinazioni
amministrative
concernenti il
diritto di
accesso e nei
casi previsti
dal comma 4 è
dato ricorso,
nel termine di
trenta giorni,
al tribunale
amministrativo
regionale, il
quale decide in
camera di
consiglio entro
trenta giorni
dalla scadenza
del termine per
il deposito del
ricorso, uditi i
difensori delle
parti che ne
abbiano fatto
richiesta. La
decisione del
tribunale è
appellabile,
entro trenta
giorni dalla
notifica della
stessa, al
Consiglio di
Stato, il quale
decide con le
medesime modalità
e negli stessi
termini. In
caso di totale o
parziale
accoglimento del
ricorso il
giudice
amministrativo,
sussistendone i
presupposti,
ordina
l’esibizione
dei documenti
richiesti”. Il
merito
principale della
legge n.241/90
è, dunque,
quello di aver
generalizzato il
diritto di
accesso agli
atti e ai
documenti in
possesso delle
amministrazioni,
prevedendo come
eccezionali e
tassative le
ipotesi di
compressione del
diritto stesso,
che devono
comunque essere
sempre motivate.
Sussiste,
tuttavia, un
limite
all’esercizio
del diritto in
questione, dato
dalla necessità
che a fondamento
della richiesta
di accesso vi
sia un interesse
finalizzato alla
tutela di
situazioni
giuridicamente
rilevanti: chi
chiede, ad
esempio,
all’amministrazione
di prendere
visione di un
determinato
documento, deve
perciò
giustificare una
simile domanda
sulla base di un
interesse
personale e
concreto.
Rispetto
alla precedente
normativa
contenuta nella
legge istitutiva
del Ministero
dell’ambiente,
la legge
n.241/90 ha
posto pertanto
un rilevante
problema
interpretativo:
quello di
verificare
l’applicabilità
del limite
rappresentato
dall’interesse
specifico anche
alla richiesta
di informazioni
in materia
ambientale. Sul
punto è
chiaramente
intervenuta la
giurisprudenza
amministrativa,
affermando che
“la norma di
cui all’art.14
l. 8 luglio 1986
n.349 si trova
in rapporto di
specialità
rispetto
all’art.22 l.
7 agosto 1990
n.241 che
estende il
diritto di
accesso a ogni
settore
dell’attività
amministrativa”
(T.A.R. Sicilia,
sez.II, Catania,
9 aprile 1991,
n.118); ed
ancora che “il
particolare
diritto
d’informazione
di cui
all’art.14
comma 3 l. 8
luglio 1986
n.349
costituisce un
diritto
soggettivo
pubblico,
direttamente
finalizzato alla
soddisfazione di
un interesse
primario e deve
essere oggi
considerato come
una
specificazione
del più
generale diritto
di accesso ai
documenti
amministrativi
introdotto con
la l. 7 agosto
1990 n.241”
(T.A.R. Emilia
Romagna, sez.II,
Bologna, 20
febbraio 1992,
n.78). Anche
in dottrina, del
resto, si è
riconosciuta
l’inapplicabilità
del limite
introdotto con
la legge
n.241/90 al
diritto alle
informazioni in
materia
ambientale,
poiché è la
stessa scelta
legislativa a
definire
rilevante in
queste ipotesi
l’interesse
del cittadino.
Un simile
orientamento
interpretativo
ha ricevuto
altresì
autorevole
conferma dal
legislatore
comunitario
attraverso la Direttiva
del Consiglio CE
7 giugno 1990
n.313
(Libertà di
accesso
all’informazione
in materia di
ambiente), con
la quale gli
Stati membri si
impegnano a
garantire
l’accesso alle
“informazioni
relative
all’ambiente a
qualsiasi
persona, fisica
o giuridica, che
ne faccia
richiesta, senza
che questa debba
dimostrare il
proprio
interesse”
(art.3 n.1). La
Corte
Costituzionale
ha peraltro
riconosciuto la
diretta
applicabilità
della direttiva
medesima,
nonostante
questa sia stata
recepita
dall’Italia
solo con il decreto
legislativo 24
febbraio 1997
n.39 (v.
Corte Cost.
389/1989). Nello
stesso senso, più
in generale,
sono
l’orientamento
consolidato
della dottrina e
la costante
giurisprudenza
della Corte di
Giustizia CE in
tema di
direttive
autoesecutive o
analitiche: le
disposizioni
sufficientemente
dettagliate
suscettibili di
applicazione
incondizionata
sono
immediatamente
efficaci,
malgrado
l’inerzia del
legislatore
statale. Il decreto legislativo n.39/97.
Il
decreto
legislativo
n.39/97, che ha
finalmente
recepito in
Italia la
Direttiva 90/313
CE, ha fugato
tutta una serie
di precedenti
incertezze
interpretative
circa il diritto
all’informazione
in materia
ambientale. Nessun
dubbio
sembrerebbe
residuare circa
il carattere
speciale della
disciplina in
oggetto rispetto
a quella
stabilita più
in generale
dalla legge
n.241/90, né
circa la
qualificazione
del diritto alle
informazioni in
materia
d’ambiente
come vero e
proprio diritto
soggettivo pieno
e perfetto,
immediatamente
azionabile (cfr.
però in materia
di accesso ai
documenti
amministrativi
ex l. 241/90
Cons. Stato ad.
Plen., 24 giugno
1999, n.16, che
ha modificato il
prevalente
orientamento
giurisprudenziale
definendo
atecnico l’uso
del termine
“diritto” e
qualificando
pertanto il
“diritto” di
accesso ai
documenti
amministrativi
come interesse
legittimo). A
tale proposito,
la dottrina ha
altresì
elaborato una
collocazione più
puntuale del
diritto
all’informazione
ambientale
nell’ambito
dei cosiddetti
“diritti
civici”,
sottolineando
-accanto
all’importanza
del diritto di
acquisire
informazioni- la
necessità che
la pubblica
amministrazione
garantisca
specularmente un
adeguato sistema
informativo. Del
resto, se il
tradizionale
fondamento
costituzionale
del diritto
all’informazione
viene rinvenuto
nell’art.21
Cost., non
mancano
autorevoli voci
che riportano più
specificamente
il diritto
all’informazione
in materia
ambientale al
principio di
buon andamento e
imparzialità
della pubblica
amministrazione
di cui
all’art.97
Cost.:
un’amministrazione
in grado di
informare il
cittadino deve
essere pertanto
organizzata ed
efficiente.
Lo scopo
del decreto
legislativo
n.39/97 è
espressamente
individuato
dallo stesso
legislatore
all’art.1: “assicurare
a chiunque la
libertà di
accesso alle
informazioni
relative
all’ambiente
in possesso
delle autorità
pubbliche, nonché
la diffusione
delle medesime,
definendo i
termini e le
condizioni
fondamentali in
base ai quali
tali
informazioni
devono essere
rese
disponibili”.
Per
meglio garantire
le finalità del
decreto,
l’art.2
definisce cosa
debba intendersi
per
“informazioni
relative
all’ambiente”
e per “autorità
pubbliche”. Le
informazioni
relative
all’ambiente sono
costituite da “qualsiasi
informazione
disponibile in
forma scritta,
visiva, sonora o
contenuta nelle
basi di dati
riguardante lo
stato delle
acque,
dell’aria, del
suolo, della
fauna, della
flora, del
territorio e
degli spazi
naturali, nonché
le attività,
comprese quelle
nocive, o le
misure che
incidono o
possono incidere
negativamente
sulle predette
componenti
ambientali e le
attività o le
misure destinate
a tutelarle, ivi
compresi le
misure
amministrative e
i programmi di
gestione
dell’ambiente”. Oggetto
del diritto,
perciò, non è
più -come è
stato osservato
in dottrina- il
documento, ma
l’informazione:
accessibile non
è solo l’atto
amministrativo,
ma qualsiasi
atto ed attività
anche informale
della pubblica
amministrazione
suscettibile di
incidere sullo
stato
dell’ambiente.
La stessa
giurisprudenza
amministrativa,
infatti, ha
affermato che il
diritto
d’accesso alle
informazioni
ambientali
“non investe
solo le
situazioni di
inquinamento in
genere, ma anche
le notizie sui
singoli episodi
di degrado e di
inquinamento,
nonché
l’azione
dell’amministrazione
per modificare
quelle
situazioni e,
infine,
l’interpretazione
dei dati, le
valutazioni
tecniche e dei
rischi,
l’applicazione
di leggi e
regolamenti,
l’acquisizione
di pareri e di
quant’altro
possa giovare
alla conoscenza
dello stato di
salute
dell’habitat
circostante”
(T.A.R. Sicilia,
Catania, sez.II,
9 aprile 1991,
n.118). Possono
pertanto essere
richieste
informazioni di
tipo tecnico
(quali i
risultati di
un’analisi di
laboratorio),
come pure
semplici
elementi
conoscitivi a
disposizione
dell’amministrazione
che ancora non
formano atti
sotto il profilo
amministrativo. Le
informazioni in
questione
possono essere
contenute,
quindi, in
documenti, atti,
lettere,
rapporti,
pareri,
fotografie,
nastri
elettromagnetici,
supporti
informatici e in
qualunque altra
forma idonea a
darne
rappresentazione
visiva o sonora.
Il
decreto
legislativo
n.39/97 ha così
delineato una
nozione di
informazione
ambientale
estremamente
ampia,
soprattutto se
raffrontata con
quella di
documento
amministrativo
contenuta nella
precedente legge
n.241/90. Praticamente,
possono essere
richieste
informazioni su:
·
Emissioni
nell’aria ·
Scarichi
nelle acque
superficiali o
in falda ·
Rumore
·
Produzione
rifiuti ·
Smaltimento
rifiuti ·
Consumo
di acqua
potabile ·
Uso
di acqua
potabile e uso
di acqua non
potabile ·
Traffico
urbano ed
extraurbano ·
Contaminazione
dei suoli ·
Consumi
energetici ·
Produzione
di energia ·
Fonti
energetiche ·
Autorizzazioni
per centrali
elettriche ·
Recupero
di calore da
rifiuti ·
Risparmio
energetico ·
Trasporto
di sostanze
pericolose ·
Incidenti
con rilascio di
inquinanti ·
Siti
contaminati ·
Emissioni
radioattive ·
Piani
territoriali ·
Costruzioni
di strade e
autostrade ·
Concessioni
edilizie ·
Impiego
di fertilizzanti
·
Impiego
di fanghi
residui Le
autorità
pubbliche cui
si riferisce il
decreto sono “tutte
le
amministrazioni
pubbliche
statali,
regionali,
locali, le
aziende
autonome, gli
enti pubblici e
i concessionari
di pubblici
servizi, con
l’eccezione
degli organi che
esercitano
competenze
giurisdizionali
o legislative”. Le
informazioni in
materia
ambientale
possono, perciò,
essere richieste
a qualunque
articolazione
della pubblica
amministrazione,
sia a livello
statale (ad es.
Ministero) che
locale (Regioni,
Provincie,
Comuni, Comunità
montane), agli
organismi
sottoposti al
controllo dello
Stato che
gestiscono
servizi di
pubblico
interesse
(aziende
autonome), agli
enti pubblici, a
quei soggetti
che esercitano
pubblici servizi
su concessione
della pubblica
amministrazione
(ad es. aziende
municipalizzate).
Non
sono, invece,
tenuti a fornire
le informazioni
che possiedono
gli organismi
che svolgono una
funzione
giurisdizionale
o legislativa,
in relazione
alla funzione
medesima. Le
Assemblee
parlamentari, i
Consigli
regionali,
provinciali e
comunali,
dunque, non sono
obbligati a
rilasciare
informazioni che
riguardino la
propria attività
normativa;
analogamente è
a dirsi per i
Tribunali e gli
altri organismi
giudiziari
nell’esercizio
delle rispettive
competenze
giurisdizionali.
L’art.3
del decreto
individua il soggetto
legittimato ad
ottenere le
informazioni in
materia
ambientale in “chiunque
ne faccia
richiesta, senza
che questi debba
dimostrare il
proprio
interesse”. L’accesso
a tali
informazioni è
pertanto
garantito a
qualunque
richiedente,
senza che questi
debba attestare
un proprio
particolare
status
personale. Non
si parla più,
infatti, di
“cittadino”,
come già
nell’art.14
comma 3 della
legge n.349/86,
né si limita il
diritto alle
sole persone
fisiche o
giuridiche: la
dottrina ha
sostenuto la
legittimazione
all’accesso
persino degli
enti privi di
personalità
giuridica, quali
i comitati e le
associazioni non
riconosciute,
nonostante
qualche dissenso
giurisprudenziale
(cfr. T.A.R.
Toscana, sez.I,
21 luglio 1994,
n.443). Ulteriore
significativo
progresso
rispetto alla
legislazione
precedente è
dato
dall’esplicita
previsione di
non dover
motivare la
richiesta di
informazioni in
materia
ambientale. In
questo caso,
perciò, non è
necessario che
la domanda sia
sorretta da un
interesse
personale e
concreto, come
invece continua
ad essere
stabilito per il
più generale
accesso agli
atti
amministrativi
disciplinato
dalla legge
n.241/90 (cfr.
T.A.R.
Lombardia, sez.
Brescia, 30
aprile 1999,
n.397: “In
base
all’ordinamento
vigente [d.lgs.
24 febbraio 1997
n.39, di
recepimento
della direttiva
313/1990/Ce], il
diritto
d’accesso alle
informazioni in
possesso della
p.a. relative a
beni ambientali
non comporta
l’esistenza di
un interesse
specifico da
parte del
richiedente in
ordine a tale
materia”). Pertanto,
qualunque
soggetto può
legittimamente
avanzare
richiesta di
informazioni
relative allo
stato
dell’ambiente,
avendo
unicamente cura
di consentire la
propria
identificazione.
Sussistono,
tuttavia, dei casi
di esclusione del
diritto di
accesso alle
informazioni in
materia
ambientale che
l’art.4 del
decreto prevede
come ipotesi
tassative ed
eccezionali: ciò
significa che
esse
rappresentano le
uniche ragioni
per cui
l’Autorità
interessata
possa
legittimamente
decidere di
rifiutare,
differire o
comunque
limitare
l’accesso
medesimo. In
proposito, la
giurisprudenza,
ribadendo che
“l’accesso
agli atti
amministrativi
(…) va escluso
nei soli casi
espressamente
previsti dalla
legge”, ha
puntualizzato
come tra tali
ipotesi “non
rientri quella
dello
svolgimento
dell’attività
di vigilanza, di
controllo o di
accertamento di
illeciti, atteso
che le esigenze
del buon
andamento e
dell’imparzialità
dell’amministrazione
(…) riguardano
allo stesso modo
tutte le attività
volte
all’emanazione
di
provvedimenti,
anche quando si
tratti delle
attività
ispettive di
vigilanza, di
controllo e di
accertamento
delle infrazioni
alle leggi
vigenti” (Cons.
Stato Ad. Plen.,
28 aprile 1999,
n.6).
Le
informazioni
relative
all’ambiente,
quindi, possono
essere sottratte
all’accesso
solo “qualora
dalla loro
divulgazione
possano derivare
danni
all’ambiente
stesso o quando
sussiste
l’esigenza di
salvaguardare”
una
serie di priorità
elencate dal
medesimo art.4. In
ogni caso, il
rifiuto, il
differimento o
la limitazione
del diritto in
oggetto devono
sempre essere
motivati. Come
chiarito dalla
dottrina, un
simile onere non
potrà essere
validamente
assolto
attraverso il
semplice
richiamo agli
interessi
indicati nella
norma, ma impone
invece
all’amministrazione
di specificare
il genere e
l’intensità
del pregiudizio
che verrebbe
arrecato tramite
l’accesso. Una
motivazione
generica,
insussistente,
insufficiente,
incongrua o/e
illogica rende,
pertanto,
illegittimo il
diniego o il
differimento
dell’amministrazione
che può essere
impugnato nei
modi previsti
dall’art. 25
della legge n.
241/1990. L’atto
di differimento,
peraltro, oltre
alle specifiche
motivazioni che
lo giustificano,
deve indicare
altresì la
durata della
sospensione
dell’esercizio
del diritto,
essendo questa
strettamente
correlata al
carattere
temporaneo della
tutela da
apprestare agli
interessi di cui
all’art.4. La
motivazione del
rifiuto,
differimento o
comunque della
limitazione del
diritto ad
essere informati
in ordine alle
istanze
formulate, deve
essere curata
dal responsabile
del
procedimento:
l’amministrazione
ha l’obbligo,
perciò, di
individuare al
proprio interno
il soggetto cui
è affidata la
gestione della
richiesta
d’accesso,
altrimenti ne
sarà
responsabile il
funzionario
preposto
all’unità
organizzativa.
Al
rifiuto è
equiparata la
mancanza di
risposte da
parte
dell’amministrazione
entro il termine
di trenta giorni
dalla
presentazione o
ricezione della
richiesta
d’accesso:
decorso
inutilmente tale
termine, cioè,
il silenzio
dell’autorità
pubblica
equivale a
negazione
dell’accesso
alle
informazioni
richieste. Gli
interessi la cui
salvaguardia può
legittimare una
qualunque forma
di esclusione o
limitazione
dell’accesso,
devono comunque
essere oggetto
di comparazione
con
l’interesse
del richiedente
all’informazione
ambientale: a
seguito di tale
valutazione,
l’amministrazione
potrebbe perciò
decidere di
consentire
ugualmente
l’accesso,
nonostante il
concorrere delle
ipotesi
contemplate
dall’art.4, se
queste non
venissero
giudicate di
intensità tale
da motivare
adeguatamente la
compressione
anche solo
temporanea del
diritto. Nel
dettaglio, i
casi di
esclusione o
limitazione
possono
ricollegarsi a
ragioni di: ·
Riservatezza
delle
deliberazioni
delle autorità
pubbliche,
relazioni
internazionali e
attività
necessarie alla
difesa nazionale In
questo caso, il
limite
all’accesso può
derivare
dall’esigenza
di tutelare i
prioritari
interessi legati
alla sicurezza
nazionale,
quantunque
determinate
informazioni (ad
es. in materia
di smaltimento
di rifiuti
tossici o
nucleari)
dovrebbero
risultare
ugualmente di
importanza
prevalente. Se
le particolari
cautele connesse
a relazioni
internazionali e
difesa nazionale
costituiscono un
comune
denominatore in
materia di
diritto
d’accesso, più
sfumato appare
il limite
dettato da
ragioni di
riservatezza
amministrativa,
ove si
presentasse la
necessità di
salvaguardare il
profilo
confidenziale di
taluni atti. Le
ipotesi
maggiormente
controverse
riguardano quei
procedimenti
amministrativi
in cui si
inseriscano
informazioni
fornite da
privati i quali
non ne
desiderino la
diffusione. ·
Ordine e
sicurezza
pubblici Anche
qui, il
legislatore
valuta come
prioritaria la
protezione
dell’ordine e
della sicurezza
pubblici,
tenendo conto
dell’interesse
all’incolumità
di tutti i
cittadini:
pertanto, solo
le informazioni
suscettibili di
incidere
negativamente in
tal senso
dovrebbero
essere sottratte
al pieno diritto
d’accesso. ·
Questioni
che sono in
discussione,
sotto inchiesta,
ivi comprese le
inchieste
disciplinari, o
oggetto di
un’azione
investigativa
preliminare, o
che lo siano
state La
norma in
questione sembra
orientata alla
protezione di
informazioni
sensibili
all’utilizzo
in sede
giudiziaria ai
fini
dell’emissione
di rinvii a
giudizio o
comunque oggetto
di indagini non
ancora concluse.
Meno
comprensibile
appare il
riferimento a
informazioni
relative a
questioni già
definite in sede
giudiziale o
extragiudiziale.
·
Riservatezza
industriale o
commerciale, ivi
compresa la
proprietà
intellettuale Premesso
che i processi
di produzione
industriale
possiedono una
spiccata idoneità
ad incidere
sullo stato
dell’ambiente,
la previsione in
oggetto rischia
di far
retrocedere la
comparazione
legislativa tra
gli interessi in
conflitto a
tutto discapito
della tutela
ambientale. La
legge n.241/90,
infatti, pur
inserendo la
protezione del
segreto
industriale e
commerciale tra
le cause
limitatrici del
diritto
d’accesso agli
atti
amministrativi,
garantisce
comunque “agli
interessati la
visione degli
atti relativi ai
procedimenti
amministrativi,
la cui
conoscenza sia
necessaria per
curare o
difendere i loro
interessi
giuridici”
(art.24 comma 2
lett.d). Analoga
previsione non
si riscontra,
invece, nel
decreto
legislativo
n.39/97, con
un’evidente
riduzione di
garanzie per il
diritto
all’informazione
in materia
ambientale. ·
Riservatezza
di dati o
schedari
personali Il
limite verrebbe
giustificato, in
questo caso,
dalla necessità
di tutelare il
diritto alla
privacy. In
verità, il
rapporto tra
accesso e
riservatezza
risulta ancora
oggetto di
dibattito,
spesso
risolvendosi in
una difficile
comparazione tra
interessi
contrapposti e
pur meritevoli
di tutela. Si
segnala, in
proposito, una
recente
decisione del
Consiglio di
Stato secondo la
quale le
amministrazioni
coinvolte (e
successivamente,
quindi, il
giudice)
sarebbero
chiamate, nel
caso concreto,
ad una
ponderazione tra
diritto alla
privacy e
diritto
all’accesso,
favorendo infine
quello fra i due
che risulti
essere di rango
prevalente (cfr.
Cons. Stato, sez.VI,
decisione 12
gennaio-30 marzo
2001 n.1882). ·
Materiale
fornito da terzi
senza che questi
siano
giuridicamente
tenuti a
fornirlo Il
diritto
all’informazione
può essere
limitato solo
rispetto al
materiale che i
terzi estranei
all’amministrazione
abbiano fornito
spontaneamente,
in assenza di
specifici
obblighi di
legge. La norma
mira, infatti,
ad agevolare
l’acquisizione
di informazioni
in materia
ambientale da
parte delle
pubbliche
autorità. L’art.4
del decreto
legislativo
n.39/97
stabilisce
altresì la
legittimità di
un possibile
rifiuto o
limitazione del
diritto
all’accesso in
caso di documenti
o dati
incompleti o di
atti
interni ovvero
di richiesta
formulata in
modo non
sufficientemente
specifico
(comma 5). Qualche
incertezza
interpretativa
sorge circa la
nozione di atto
interno,
rispetto alla
quale non si
dovrebbe
prescindere
dalla
contestuale
lettura della
direttiva con il
decreto
recepita, in cui
si utilizza più
chiaramente
l’espressione comunicazioni
interne. Pertanto,
taluno ha
suggerito di
circoscrivere ai
soli
provvedimenti
relativi
all’organizzazione
amministrativa
le limitazioni
all’accesso
che riguardino
appunto atti
interni. Nel
complesso,
tuttavia, la
norma risponde
all’esigenza
di preservare
quegli aspetti
dell’attività
amministrativa
che sono
squisitamente
interni alla
stessa. In
nessun caso può,
tuttavia, essere
opposto il
rifiuto ove tale
atto interno sia
stato richiamato
in uno dei
documenti il cui
accesso sia
stato consentito
dall’amministrazione
(vedi art.5
D.P.R.
n.352/92). Molto
importante,
infine, è
formulare la
richiesta di
accesso in modo
tale che
l’amministrazione
sia in grado di
individuare i
dati da fornire:
qualora si
presentasse,
invece, una
richiesta troppo
generica o
concepita in
termini non
ragionevoli, la
stessa potrebbe
essere
legittimamente
respinta.
Le modalità
del procedimento
di accesso
sono stabilite
dall’art.5 del
decreto. L’esercizio
del diritto
consiste nella
possibilità di
chiedere
all’autorità
pubblica
competente di
estrarre copia
delle
informazioni
ambientali
oggetto della
relativa domanda
o semplicemente
di prenderne
visione. In
quest’ultimo
caso,
l’accesso è
disposto
gratuitamente,
mentre la
richiesta di
copie comporta
da parte del
richiedente il
pagamento del
costo di
riproduzione e
delle eventuali
imposte per
bolli, diritti
di ricerca e di
visura. A tal
proposito, può
risultare utile
specificare
nella richiesta
di accesso la
volontà di
essere avvisati
qualora dette
spese superino
un determinato
importo. Il
primo elemento
da definire
nella
formulazione
della richiesta
è
l’individuazione
dell’autorità
tenuta al
rilascio delle
informazioni.
Nonostante il
decreto preveda
l’istituzione
di apposite
strutture
nell’ambito di
ogni
amministrazione,
attualmente è
ancora
necessario
rivolgersi a
quell’autorità
che si ritiene
sia in possesso
delle
informazioni
medesime. Nei
casi dubbi, la
richiesta può
essere inoltrata
a ciascuna delle
diverse autorità
che si reputino
interessate alla
stessa,
specificando
comunque a quali
altre
amministrazioni
essa venga
contemporaneamente
presentata. Risulta
essenziale
indicare con
sufficiente
precisione le
informazioni in
relazione alle
quali si chiede
l’accesso: una
richiesta mal
formulata,
infatti, può
costituire
valido motivo di
rifiuto.
Pertanto, può
essere utile
individuare la
località o il
periodo cui
l’informazione
si riferisce,
ovvero gli
estremi
dell’atto cui
si è
interessati. Per
maggiore
chiarezza, è
altresì
opportuno
riferirsi alla
normativa
introdotta con
il decreto
legislativo
n.39/97,
puntualizzando
perciò che la
richiesta è
formulata ai
sensi del
decreto in
questione. Ulteriore
precisazione
deve riguardare
la forma e le
modalità con
cui si
preferisce
ricevere le
informazioni: se
si tratti di
originali o
copie, il tipo
di supporto e il
tipo di formato
desiderati,
eventualmente
anche le modalità
di trasmissione
(posta, fax,
ecc…). La
richiesta
debitamente
formulata può
essere
presentata
direttamente
agli uffici
dell’autorità
competente
oppure inoltrata
mediante
lettera,
preferibilmente
raccomandata con
avviso di
ricevimento. Se
si sceglie di
depositarla
manualmente,
invece, è
opportuno farsi
rilasciare,
sulla
propria
copia, il numero
di protocollo
dall’ufficio
ricevente. A
tal proposito va
ricordato che, a
norma
dell’art.12
comma 1 del
decreto
legislativo n.
29/1993, ora
abrogato e
sostituito
dall’art.11
del decreto
legislativo 30
marzo 2001
n.165, le
amministrazioni
pubbliche
istituiscono,
nell’ambito
della propria
struttura,
appositi uffici
per le relazioni
con il pubblico,
il cui compito
è, fra gli
altri, quello di
fornire ogni
utile
indicazione al
fine di
individuare
l’autorità
competente nonché
il nominativo
del funzionario
responsabile del
procedimento. Schema per
la richiesta di
informazioni A (indicare
l’autorità
pubblica
destinataria
della richiesta)
Oggetto:
richiesta
informazioni in
materia
ambientale ai
sensi del
decreto
legislativo
n.39/97.
Il
sottoscritto …
ai sensi e per
gli effetti del
decreto in
oggetto, con la
presente
richiede le
seguenti
informazioni
relative a …
(descrivere
comunque nel
dettaglio le
informazioni
richieste,
indicare se si
desidera
prendere visione
di atti o
estrarne copia
ed eventualmente
specificare il
formato delle
riproduzioni e
le modalità di
trasmissione di
quanto
richiesto). Qualora
il rimborso di
eventuali spese
superasse la
cifra di lire
…, si prega
darne previa
comunicazione al
richiedente. In
attesa di
positivi
riscontri nel
termine di
trenta giorni,
come disposto
dal d.lgs.
n.39/97, si
inviano distinti
saluti. (data)
firma del
richiedente (dati
del richiedente)
nome
e cognome indirizzo
CAP
– Comune Telefono/fax/e-mail
----------------------------
Il
legislatore ha
altresì
predisposto
meccanismi di tutela
contro le
determinazioni
amministrative
concernenti il
diritto
d’accesso alle
informazioni
ambientali:
qualora la
richiesta
dovesse essere
respinta o
differita o
limitata in
violazione delle
norme del
decreto
legislativo
n.39/97, al
richiedente è
fornito lo
strumento del
ricorso in sede
giurisdizionale
secondo la
procedura di cui
all’art.25
comma 5 della
legge n.241/90.
Analogamente il
richiedente può
procedere nel
caso in cui
l’amministrazione
non risponda
entro trenta
giorni dalla
ricezione della
richiesta
d’accesso,
poiché il
decreto equipara
il silenzio al
rifiuto. Poiché
l’autorità
competente è
tenuta a
soddisfare le
richieste di
informazioni
legittimamente
avanzate, anche
una risposta
incompleta o
insufficiente può
giustificare il
ricorso alla
tutela
giurisdizionale.
In
sostanza, la
tutela del
diritto alle
informazioni in
materia
ambientale si
attiva mediante
la presentazione
di un ricorso al
Tribunale
Amministrativo
Regionale
(T.A.R.), il
quale, accertata
l’esistenza
dei relativi
presupposti,
ordina che
l’amministrazione
fornisca le
informazioni
dovute. A
norma
dell’art.4
ultimo comma
della legge n.
205/2000, nei
giudizi
instaurati ai
sensi
dell’art.25
comma 5 e
seguenti della
legge 241/1990
il ricorrente può
stare in
giudizio senza
l’assistenza
del difensore. In
alternativa alla
proposizione del
ricorso al
T.A.R., l’art.
15 della legge
n. 340/2000
(Disposizioni
per la
delegificazione
di norme e per
la
semplificazione
di procedimenti
amministrativi
– Legge di
semplificazione
1999),
modificando
l’art.25 comma
4 della legge
n.241/90, ha
previsto che il
soggetto
interessato
all’accesso
possa chiedere
al difensore
civico
competente che
la
determinazione
dell’amministrazione
circa la
richiesta
d’informazioni
venga
riesaminata. Il
difensore
civico,
istituito in
alcune Regioni
ed enti locali,
è un organo
monocratico
dotato di poteri
di controllo e
di intervento,
il cui ruolo di
collegamento tra
cittadini e
attività dei
pubblici uffici
risulta
finalizzato
principalmente a
garantire una
maggiore
trasparenza
dell’organizzazione
amministrativa (cfr.
art.11 d.lgs.
n.267/00). La
legge n.340/2000
prevede che, su
istanza
dell’interessato,
il difensore
civico, qualora
ritenga
illegittimo il
diniego o il
differimento, ne
dia
comunicazione
all’autorità
che l’ha
emesso. Se tale
amministrazione,
avvisata del
dissenso del
difensore
civico, non
conferma
motivatamente il
diniego entro 30
giorni,
l’accesso è
consentito. Contro
le decisioni del
difensore civico
è sempre
possibile
ricorrere
giurisdizionalmente.
In questi casi
il termine per
presentare il
ricorso al
giudice
amministrativo
decorre dalla
data del
ricevimento
dell’esito
dell’istanza
fatta dal
ricorrente al
difensore
civico. Tuttavia,
non pochi dubbi
sono stati
avanzati sulla
reale efficacia
di questa
procedura
rispetto
all’esigenza
di garantire una
tutela effettiva
del diritto. Un esempio pratico di accesso alle informazioni in materia ambientale Raccomandata
a.r. Al Sindaco
del Comune di Palazzopoli
Il
sottoscritto
sig. Mario
Rossi,
nato a Roma il 30/01/1940
e residente in Palazzopoli
alla via Delle
Rose n.1,
ai sensi e per
gli effetti del
decreto in
oggetto, con la
presente
richiede le
seguenti
informazioni
relative alla
discarica sita
in località Beltempo con
riferimento al
periodo gennaio
2000-luglio 2001 : ·
Data
di attivazione
della discarica ·
Tipologia
dei rifiuti che
possono esservi
immessi ·
Costo
sostenuto per la
gestione ·
Quantità
dei rifiuti
conferiti in
discarica ·
Incidenti
(incendi o
uscite di
percolato)
verificatisi ·
Eventuale
esistenza di un
impianto di
captazione di
biogas ed esiti
della relativa
captazione ·
Capacità
della discarica Si
resta in attesa
di positivi
riscontri nel
termine di
trenta giorni,
come disposto
dal d.lgs.
n.39/97. Palazzopoli,09/08/01
Sig.
Mario
Rossi Via
Delle Rose n.1 00001
– Palazzopoli (telefono/fax/e-mail)
Il
sig. Mario
Rossi potrebbe
altresì aver
interesse a
conoscere alcuni
dati inerenti
all’impianto
di depurazione
del
Comune di Palazzopoli:
Al Sindaco
del Comune di Palazzopoli
Il
sottoscritto
sig. Mario
Rossi,
nato a Roma
il 30/01/1940
e
residente in Palazzopoli
alla
via
Delle Rose n.1,
ai sensi e per
gli effetti del
decreto in
oggetto, con la
presente chiede
le seguenti
informazioni
relative
all’impianto
di depurazione
del Comune di Palazzopoli:
·
Data
di costruzione
dell’impianto ·
Numero
guasti
verificatisi
nell’ultimo
anno ·
Quantità
di rifiuti
prodotti
nell’ultimo
anno ·
Costo
di manutenzione Si
resta in attesa
di positivi
riscontri entro
il termine di
trenta giorni,
come previsto
dal d.lgs.
n.39/97. Palazzopoli,09/08/01
firma
del sig. Mario Rossi
Sig.
Mario
Rossi Via
Delle Rose n.1 00001
– Palazzopoli (telefono/fax/e-mail)
Al TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE della
Toscana Ricorso
del
sig. Mario
Rossi, nato a Roma
il
30/01/1940 e residente
in Palazzopoli
alla via Delle
Rose n.1,
elettivamente
domiciliato
presso l’avv.to
Giuseppe
Bianchi
con studio in Palazzopoli
alla
via
Delle Gardenie
n.2,
il quale lo
rappresenta e
difende come da
procura in calce
[a margine] del
presente atto, contro il
Comune di Palazzopoli in persona
del Sindaco
legale
rappresentante
pro-tempore sig.
Giovanni
Verdi
per l’accesso
alle
informazioni in
materia
ambientale
relative alla
richiesta
inviata con
raccomandata
a.r. n° 4715 del 09/08/01
ricevuta in data
11/08/01. Fatto e
diritto Con
raccomandata
a.r. n°4715 del 09/08/01,
il ricorrente
presentava al
Comune di Palazzopoli
richiesta di
informazioni
relative alla
discarica sita
in località Beltempo. Pur avendo
il Comune di Palazzopoli ricevuto
tale richiesta
in data 11/08/01, lo stesso
lasciava
inutilmente
decorrere il
termine di
trenta giorni
previsto
dall’art.4
comma 6 d.lgs.
n.39/97 senza
fornire al sig. Mario
Rossi
alcuna risposta
in merito. Pertanto,
il ricorrente
impugna il
silenzio rifiuto
dell’amministrazione
comunale di Palazzopoli per il
seguente motivo:
-
illegittimità
per violazione
di legge. Il
decreto
legislativo
n.39/97,
infatti, dispone
all’art.4
comma 6 che il
procedimento di
accesso alle
informazioni in
materia
ambientale debba
concludersi nel
termine di gg.30
dalla
presentazione
della richiesta,
ritenendosi
altrimenti la
stessa
rifiutata. Stante
l’assoluta
legittimità
della richiesta
formulata dal
sig. Mario
Rossi,
poiché le
informazioni che
ne erano oggetto
rientrano
certamente nella
nozione di
informazioni
relative
all’ambiente
di cui
all’art.2
comma 1 d.lgs.
n.39/97, il
Comune di Palazzopoli
avrebbe potuto
rifiutare
l’accesso solo
ed
esclusivamente
nelle ipotesi ed
alle condizioni
previste
nell’art.4 del
decreto
medesimo,
motivando
adeguatamente il
relativo
provvedimento. P.Q.M.
Voglia
l’Ill.mo
T.A.R. adito, in
camera di
consiglio, udito
il difensore del
ricorrente che
ne fa espressa
richiesta col
presente
ricorso, ed in
accoglimento del
ricorso
medesimo,
ordinare l’esibizione
degli atti
relativi alle
informazioni
richieste. -
raccomandata
a.r. n° 4715
del 09/08/01
contenente la
richiesta di
informazioni. Palazzopoli,
30/09/01
Si
ribadisce che, a
norma
dell’art.4
ultimo comma
della legge n.
205/2000, nei
giudizi
instaurati ai
sensi
dell’art.25
comma 5 e
seguenti della
legge 241/1990
il ricorrente può
stare in
giudizio
personalmente
senza
l’assistenza
del difensore.
In tal caso,
pertanto, la
stessa formula
potrà essere
utilizzata
operando gli
opportuni
aggiustamenti. Prospettive
legislative del
diritto
all’informazione
in materia
ambientale: la
Convenzione di
Aarhus Con la legge 16 marzo 2001 n.108 l’Italia ha proceduto alla ratifica della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998. In
seguito alle
ratifiche di
Armenia ed
Estonia
dell’agosto
2001, la
Convenzione è
finalmente
entrata in
vigore il 30
ottobre 2001. La Convenzione di Aarhus è il risultato di una delle più grandi conferenze mai indette in materia ambientale e rappresenta, secondo le parole del Segretario della Convenzione Jeremy Wates, “non solo una potente arma nella lotta per la tutela dell’ambiente, ma altresì uno strumento per la democrazia”. Essa parte dal riconoscimento degli obiettivi individuati e delle scelte normative già effettuate a livello internazionale in relazione alla questione ambientale, rilevando –con specifico riferimento al tema in oggetto- come “un migliore accesso alle informazioni ed una più efficace partecipazione pubblica nei processi decisionali, possano migliorare la qualità e l’applicazione delle decisioni, contribuire alla consapevolezza diffusa riguardo alle tematiche ambientali, fornire all’opinione pubblica l’opportunità di esprimere le proprie necessità e permettere alle autorità di prendere atto di tali preoccupazioni”. La Convenzione inquadra l’accesso alle informazioni in materia ambientale tra gli strumenti privilegiati per la protezione ed il miglioramento dello stato dell’ambiente, anche nell’interesse delle generazioni future, evidenziando così una prospettiva di lungo periodo nell’elaborazione di politiche ambientali che consentano condizioni di vita adeguate alla salute e al benessere di ogni persona. In realtà, le determinazioni assunte ad Aarhus dagli Stati partecipanti si articolano su tre punti fondamentali, tra loro strettamente connessi: accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia. Risulta chiaro, infatti, quale potenziamento riceva lo strumento partecipativo da un efficace esercizio del diritto alle informazioni e come quest’ultimo, del resto, possa essere realmente garantito solo attraverso la predisposizione di meccanismi di effettiva tutela giurisdizionale. Ciò comporta, a carico del legislatore interno, l’impegno a definire sistemi informativi adeguati, di rapida e facile consultazione, che consentano oltretutto una celere elaborazione dei dati disponibili: da qui la particolare attenzione per le tecnologie informatiche, principalmente attraverso la creazione di siti e banche dati elettroniche. Anche l’accesso alla giustizia costituisce materia di un futuro intervento legislativo, poiché dovranno essere predisposti meccanismi più semplici ed efficaci di attivazione della tutela giurisdizionale del diritto alle informazioni ambientali. Nelle previsioni della Convenzione, pertanto, sussiste l’obiettivo di garantire, nell’ambito delle rispettive normative nazionali, la possibilità di ricorrere ad una corte di giustizia o ad altro organo indipendente, anche attraverso la definizione di appropriate modalità di assistenza che rimuovano o riducano eventuali ostacoli, specie di natura economica. La
Convenzione di
Aarhus, quindi,
rimane vincolata
all’attività
del legislatore
nazionale, che
è chiamato a
predisporre gli
strumenti per
una sua concreta
applicazione
mediante
approvazione di
un’adeguata
normativa
interna. strumenti di tutela e di esercizio del diritto:
- iniziativa promossa dal gruppo capitano ultimo -
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