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CHI
INQUINA PAGA
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
del 16 giugno
1975 relativa
ai rifiuti
75/442
CEE
IL
CONSIGLIO DELLE
COMUNITÀ
EUROPEE ,
visto il
trattato che
istituisce la
Comunità
economica
europea ,
in
particolare gli
articoli 100 e
235 ,
vista
la proposta
della
Commissione ,
visto il parere
del Parlamento
europeo ( 1 ) ,
visto il parere
del Comitato
economico e
sociale ( 2 ) ,
considerando che
una disparità
tra le
disposizioni in
applicazione
o
in preparazione
nei vari Stati
membri per lo
smaltimento dei
rifiuti può
creare
disuguaglianza
nelle condizioni
di concorrenza e
avere perciò un
' incidenza
diretta sul
funzionamento
del mercato
comune ;
che
è quindi
necessario
procedere , in
questo settore ,
al
ravvicinamento
delle
legislazioni
previsto dall '
articolo 100 del
trattato ;
considerando che
appare
necessario che
tale
ravvicinamento
delle
legislazioni sia
accompagnato da
un ' azione
della Comunità
per raggiungere
con una più
ampia
regolamentazione
uno degli
obiettivi della
Comunità nel
settore della
protezione dell
' ambiente e del
miglioramento
della qualità
della vita
;
che
occorre quindi
prevedere alcune
disposizioni
specifiche
;
che
, non essendo
stati previsti
dal trattato i
poteri d '
azione necessari
a tal fine ,
occore fare
ricorso all '
articolo 235 ;
considerando che
ogni regolamento
in materia di
smaltimento ,
dei rifiuti deve
essenzialmente
mirare alla
protezione della
salute umana e
dell ' ambiente
contro gli
effetti nocivi
della raccolta ,
del trasporto ,
del trattamento
, dell ' ammasso
e del deposito
dei rifiuti ;
considerando l '
importanza di
favorire il
ricupero dei
rifiuti e l '
utilizzazione
dei materiali di
ricupero per
preservare le
risorse naturali
;
considerando che
il programma d '
azione delle
Comunità
europee per la
protezione dell
' ambiente ( 3 )
sottolinea la
necessità di
azioni
comunitarie ,
compresa l '
armonizzazione
delle
legislazioni ;
considerando che
una
regolamentazione
efficace e
coerente dello
smaltimento dei
rifiuti, tale da
non ostacolare
gli scambi
intracomunitari
e da non
alterare le
condizioni di
concorrenza ,
dovrebbe
applicarsi ai
beni mobili di
cui il detentore
si disfi o sia
tenuto a
disfarsi a norma
delle
disposizioni
nazionali in
vigore , ad
eccezione dei
rifiuti
radioattivi ,
minerari e
agricoli , delle
carogne , delle
acque di scarico
, degli
effluenti
gassossi e dei
rifiuti soggetti
a una specifica
regolamentazione
comunitaria ;
considerando che
, per assicurare
la protezione
dell ' ambiente
, occorre
prevedere un
sistema d '
autorizzazione
per le imprese
che si
incaricano di
trattare ,
ammassare o
depositare
rifiuti per
conto altrui ,
la sorveglianza
delle imprese
che smaltiscono
i propri rifiuti
e di quelle che
raccolgono i
rifiuti altrui
nonché un piano
contenente i
dati essenziali
da prendere in
considerazione
per le varie
operazioni di
smaltimento dei
rifiuti ;
considerando che
la parte dei
costi non
coperta dalla
valorizzazione
dei rifiuti deve
essere ripartita
secondo il
principio « chi
inquina paga
» ,
HA
ADOTTATO LA
PRESENTE
DIRETTIVA :
Articolo 1
Ai sensi della
presente
direttiva :
a ) per «
rifiuto » si
intende
qualsiasi
sostanza od
oggetto di cui
il detentore si
disfi o abbia l
' obbligo di
disfarsi secondo
le disposizioni
nazionali
vigenti ;
b ) per «
smaltimento »
si intende :
- la raccolta ,
la cernita , il
trasporto , il
trattamento dei
rifiuti nonché
l ' ammasso e il
deposito dei
medesimi sul
suolo o nel
suolo ;
- le operazioni
di
trasformazione
necessarie per
il riutilizzo ,
il ricupero o i
riciclo dei
medesimi .
Articolo 2
1 . Fatta salva
la presente
direttiva , gli
Stati membri
possono adottare
specifiche
regolamentazioni
per categorie
particolari di
rifiuti .
2 . Sono esclusi
dal campo d '
applicazione
della presente
direttiva :
a ) i rifiuti
radioattivi ;
b ) i rifiuti
risultanti dalla
prospezione ,
dall '
estrazione , dal
trattamento ,
dall ' ammasso
di risorse
minerali o dallo
sfruttamento
delle cave ;
c ) le carogne
ed i seguenti
rifiuti agricoli
: materie fecali
ed altre
sostanze
utilizzate nell
' attività
agricola ;
d ) le acque di
scarico ,
esclusi i
rifiuti allo
stato liquido ;
e ) gli
effluenti
gassossi emessi
nell ' atmosfera
;
f ) i rifiuti
soggetti a
specifiche
regolamentazioni
comunitarie .
Articolo 3
1 . Gli Stati
membri adottano
le misure atte a
promuovere la
prevenzione , il
riciclo , la
trasformazione
dei rifiuti e l
' estrazione dai
medesimi di
materie prime e
eventualmente di
energia , nonché
ogni altro
metodo che
consenta il
riutilizzo dei
rifiuti .
2 . Essi
informano in
tempo utile la
Commissione di
ogni progetto
avente per
oggetto tali
misure , e in
particolare
qualsiasi
progetto di
regolamento
relativo :
a ) all '
impiego dei
prodotti che
possono causare
difficoltà
tecniche di
smaltimento o
comportare costi
di smaltimento
eccessivi ;
b ) all '
incoraggiamento
:
- della
diminuzione
della quantità
di taluni
rifiuti ;
- del
trattamento dei
rifiuti per il
riciclo e il
riutilizzo ;
- del ricupero
di materie prime
e/o della
produzione di
energia da
alcuni rifiuti ;
c ) all '
impiego di certe
risorse naturali
, ivi comprese
le risorse
energetiche ,
per usi in cui
è possibile
sostituirle con
materiali di
ricupero .
Articolo 4
Gli Stati membri
adottano le
misure
necessarie per
assicurare che i
rifiuti verranno
smaltiti senza
pericolo per la
salute dell '
uomo e senza
recare
pregiudizio all
' ambiente e in
particolare :
- senza creare
rischi per l '
acqua , l ' aria
, il suolo e per
la fauna e la
flora ;
- senza causare
inconvenienti da
rumori od odori
;
- senza
danneggiare la
natura e il
paesaggio .
Articolo 5
Gli Stati membri
stabiliscono o
designano l '
autorità o le
autorità
competenti
incaricate , in
una determinata
zona , di
programmare ,
organizzare ,
autorizzare e
controllare le
operazioni di
smaltimento dei
rifiuti .
Articolo 6
La o le autorità
competenti di
cui all '
articolo 5
dovranno
elaborare quanto
prima uno o più
piani che
contemplino fra
l ' altro :
- i tipi ed i
quantitativi di
rifiuti da
smaltire ;
- i requisiti
tecnici generali
;
- i luoghi
adatti allo
smaltimento ;
- tutte le
disposizioni
speciali per
rifiuti di tipo
particolare .
Tale o tali
piani potranno
riguardare ad
esempio :
- le persone
fisiche o
giuridiche
abilitate a
procedere allo
smaltimento dei
rifiuti ,
- la stima dei
costi delle
operazioni di
smaltimento ,
- le misure atte
ad incoraggiare
la
razionalizzazione
della raccolta ,
della cernita e
del trattamento
dei rifiuti .
Articolo 7
Gli Stati membri
adottano le
disposizioni
necessarie
affinché ogni
detentore di
rifiuti :
- li consegni ad
un raccoglitore
privato o
pubblico , o ad
un ' impresa di
smaltimento ,
oppure
- provveda egli
stesso allo
smaltimento ,
conformandosi
alle misure
prese a norma
dell ' articolo
4 .
Articolo 8
Per rispettare
le misure
adottate in virtù
dell ' articolo
4 , gli
stabilimenti o
imprese che
provvedono al
trattamento ,
all ' ammasso o
al deposito dei
rifiuti per
conto di terzi
devono ottenere
dalla autorità
competenti di
cui all '
articolo 5 un '
autorizzazione
che indichi in
particolare :
- i tipi e i
quantitativi di
rifiuti da
trattare ,
- i requisiti
tecnici generali
,
- le precauzioni
da prendere ,
- le indicazioni
, da fornire su
richiesta dell '
autorità
competente ,
sull ' origine ,
la destinazione
, il trattamento
, i tipi e le
quantità di
rifiuti .
Articolo 9
Gli stabilimenti
o le imprese di
cui all '
articolo 8 sono
controllati
periodicamente
dall ' autorità
competente
menzionata all '
articolo 5 ,
specialmente per
quanto concerne
il rispetto
delle condizioni
di
autorizzazione .
Articolo 10
Le imprese che
provvedono al
trasporto , alla
raccolta , all '
ammasso , al
deposito o al
trattamento dei
proprie rifiuti
nonché quelle
che raccolgono o
trasportano i
rifiuti per
conto di terzi
sono soggette
alla vigilanza
dell ' autorità
competente di
cui all '
articolo 5 .
Articolo 11
Conformemente al
principio « chi
inquina paga »
, il costo dello
smaltimento dei
rifiuti ,
detratto l '
importo dalla
loro eventuale
valorizzazione
deve essere
sostenuto :
- dal detentore
che consegni i
rifiuti ad un
raccoglitore o
ad una impresa
di cui all '
articolo 8 ;
- e/o dai
precedenti
detentori o dal
produttore del
prodotto causa
dei rifiuti .
Articolo 12
Ogni tre anni
ciascuno Stato
membro redige
una relazione
sulla situazione
dello
smaltimento dei
rifiuti nel
proprio paesi e
la invia alla
Commissione . A
tal fine gli
stabilimenti e
le imprese di
cui agli
articoli 8 e 10
sono tenuti a
fornire all '
autorità
competente di
cui all '
articolo 5 le
informazioni
relative allo
smaltimento dei
rifiuti . La
Commissione
trasmette la
relazione agli
altri Stati
membri .
Ogni tre anni la
Commissione
presente al
Consiglio e al
Parlamento
europeo una
relazione sull '
applicazione
della presente
direttiva .
Articolo 13
Gli Stati membri
adottano le
misure
necessarie per
conformarsi alla
presente
direttiva entro
ventiquattro
mesi dalla sua
notifica e ne
informano
immediatamente
la Commissione .
Articolo 14
Gli Stati membri
comunicano alla
Commissione il
testo delle
principali
disposizioni di
diritto interno
emanate nel
settore
disciplinato
dalla presente
direttiva .
Articolo 15
Gli Stati membri
sono destinatari
della presente
direttiva .
Fatto a
Bruxelles , il
15 luglio 1975 .
Per
il Consiglio
Il Presidente
M . RUMOR
( 1 ) GU n . C
32 dell ' 11 . 2
. 1975 , pag .
36 .
( 2 ) GU n . C
16 del 23 . 1 .
1975 , pag . 12
.
( 3 ) GU n . C
112 del 20 . 12
. 1973 , pag . 3
.
DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO
del
18 marzo
1991
che
modifica la
direttiva
75/442/CEE
relativa ai
rifiuti (91/156/CEE)
IL CONSIGLIO
DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il
trattato che
istituisce la
Comunità
economica
europea, in
particolare
l'articolo 130
S,
vista la
proposta della
Commissione (1),
visto il parere
del Parlamento
europeo (2),
visto il parere
del Comitato
economico e
sociale (3),
considerando che
la direttiva
75/442/CEE (4)
ha istituito, a
livello
comunitario, una
regolamentazione
per lo
smaltimento dei
rifiuti; che,
per tener conto
delle esperienze
acquisite
nell'applicazione
di tale
direttiva da
parte degli
Stati membri,
occorre
modificare la
stessa; che
dette modifiche
si basano su un
livello elevato
di protezione
dell'ambiente;
considerando che
nella
risoluzione del
7 maggio 1990
sulla politica
in materia di
rifiuti (5) il
Consiglio si è
impegnato a
modificare la
direttiva
75/442/CEE;
considerando
che, per rendere
più efficace la
gestione dei
rifiuti
nell'ambito
della Comunità,
sono necessarie
una terminologia
comune e una
definizione dei
rifiuti;
considerando che
ai fini di
un'elevata
protezione
dell'ambiente è
necessario che
gli Stati
membri, oltre a
provvedere in
modo
responsabile
allo smaltimento
e al ricupero
dei rifiuti,
adottino misure
intese a
limitare la
formazione dei
rifiuti
promuovendo le
tecnologie «
pulite » e i
prodotti
riciclabili e
riutilizzabili,
tenuto conto
delle attuali e
potenziali
possibilità del
mercato per i
rifiuti
ricuperati;
considerando
inoltre che una
disparità tra
le legislazioni
degli Stati
membri in
materia di
smaltimento e di
ricupero dei
rifiuti può
incidere sulla
qualità
dell'ambiente e
il buon
funzionamento
del mercato
interno;
considerando che
è auspicabile
promuovere il
riciclo dei
rifiuti e la
loro
riutilizzazione
come materia
prima; che
potrebbe
risultare
necessario
adottare
apposite norme
per i rifiuti
riutilizzabili;
considerando che
occorre che la
Comunità stessa
nel suo insieme
sia in grado di
raggiungere
l'autosufficienza
nello
smaltimento dei
suoi rifiuti e
che è
auspicabile che
ciascuno Stato
membro
singolarmente
tenda a questo
obiettivo;
considerando che
per realizzare
tali obiettivi
si dovrebbero
delineare negli
Stati membri
programmi di
gestione dei
rifiuti;
considerando che
occorre ridurre
i movimenti dei
rifiuti e che a
tal fine gli
Stati membri
possono adottare
le misure
necessarie nel
contesto dei
loro piani di
gestione;
considerando
che, per
assicurare un
alto livello di
protezione e un
controllo
efficace,
occorre
rilasciare le
autorizzazioni e
procedere ai
controlli delle
imprese che
provvedono allo
smaltimento e al
ricupero dei
rifiuti;
considerando
che, a
determinate
condizioni e
purché
rispettino le
esigenze di
tutela
dell'ambiente,
taluni
stabilimenti che
trattano i
propri rifiuti o
recuperano
rifiuti possono
essere
dispensati
dall'autorizzazione
richiesta; che
tali
stabilimenti
dovrebbero
essere soggetti
ad iscrizione;
considerando che
per assicurare
il controllo
continuo dei
rifiuti, dalla
produzione allo
smaltimento
definitivo,
occorre anche
sottoporre ad
autorizzazione o
iscrizione e ad
un adeguato
controllo altre
imprese che si
occupano di
rifiuti, come
gli operatori
intermedi
addetti alla
raccolta, al
trasporto e alla
mediazione;
considerando che
è opportuno
istituire un
comitato
incaricato di
assistere la
Commissione
nell'applicazione
della presente
direttiva e nel
suo adeguamento
al progresso
scientifico e
tecnico,
HA ADOTTATO LA
PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva
75/442/CEE è
modificata come
segue:
1) Gli articoli
da 1 a 12 sono
sostituiti dai
seguenti:
« Articolo 1
Ai sensi della
presente
direttiva, si
intende per:
a)
"rifiuto":
qualsiasi
sostanza od
oggetto che
rientri nelle
categorie
riportate
nell'allegato I
e di cui il
detentore si
disfi o abbia
deciso o abbia
l'obbligo di
disfarsi.
La Commissione,
conformemente
alla procedura
di cui
all'articolo 18,
preparerà,
entro il 1o
aprile 1993, un
elenco dei
rifiuti che
rientrano nelle
categorie di cui
all'allegato I.
Questo elenco
sarà oggetto di
un riesame
periodico e, se
necessario, sarà
riveduto secondo
la stessa
procedura;
b)
"produttore":
la persona la
cui attività ha
prodotto rifiuti
("produttore
iniziale")
e/o la persona
che ha
effettuato
operazioni di
pretrattamento,
di miscuglio o
altre operazioni
che hanno mutato
la natura o la
composizione di
detti rifiuti;
c)
"detentore":
il produttore
dei rifiuti o la
persona fisica o
giuridica che li
detiene;
d)
"gestione":
la raccolta, il
trasporto, il
recupero e lo
smaltimento dei
rifiuti,
compreso il
controllo di
queste
operazioni nonché
il controllo
delle discariche
dopo la loro
chiusura;
e)
"smaltimento":
tutte le
operazioni
previste
nell'allegato II
A;
f)
"ricupero":
tutte le
operazioni
previste
nell'allegato II
B;
g)
"raccolta":
l'operazione di
raccolta, di
cernita e/o di
raggruppamento
dei rifiuti per
il loro
trasporto.
Articolo 2
1. Sono esclusi
dal campo di
applicazione
della presente
direttiva:
a) gli effluenti
gassosi emessi
nell'atmosfera;
b) qualora già
contemplati da
altra normativa:
i) i rifiuti
radioattivi;
ii) i rifiuti
risultanti dalla
prospezione,
dall'estrazione,
dal trattamento,
dall'ammasso di
risorse minerali
o dallo
sfruttamento
delle cave;
iii) le carogne
ed i seguenti
rifiuti
agricoli:
materie fecali
ed altre
sostanze
naturali e non
pericolose
utilizzate
nell'attività
agricola;
iv) le acque di
scarico, esclusi
i rifiuti allo
stato liquido;
v) i materiali
esplosivi in
disuso.
2. Disposizioni
specifiche
particolari o
complementari a
quelle della
presente
direttiva per
disciplinare la
gestione di
determinate
categorie di
rifiuti possono
essere fissate
da direttive
particolari.
Articolo 3
1. Gli Stati
membri adottano
le misure
appropriate per
promuovere:
a) in primo
luogo la
prevenzione o la
riduzione della
produzione e
della nocività
dei rifiuti, in
particolare
mediante:
- lo sviluppo di
tecnologie
pulite, che
permettano un
maggiore
risparmio di
risorse
naturali;
- la messa a
punto tecnica e
l'immissione sul
mercato di
prodotti
concepiti in
modo da non
contribuire o da
contribuire il
meno possibile,
per la loro
fabbricazione,
il loro uso o il
loro
smaltimento, ad
incrementare la
quantità o la
nocività dei
rifiuti e i
rischi di
inquinamento;
- lo sviluppo di
tecniche
appropriate per
l'eliminazione
di sostanze
pericolose
contenute nei
rifiuti
destinati ad
essere
recuperati;
b) in secondo
luogo:
i) il ricupero
dei rifiuti
mediante
riciclo,
reimpiego,
riutilizzo o
ogni altra
azione intesa a
ottenere materie
prime secondarie
o
ii) l'uso di
rifiuti come
fonte di
energia.
2. Salvo nei
casi in cui si
applicano le
disposizioni
della direttiva
83/189/CEE del
Consiglio, del
28 marzo 1983,
che prevede una
procedura
d'informazione
nel settore
delle norme e
delle
regolamentazioni
tecniche (*),
gli Stati membri
informano la
Commissione
delle misure che
intendono
adottare per
conseguire gli
obiettivi di cui
al paragrafo 1.
La Commissione
informa di tali
misure gli altri
Stati membri e
il comitato di
cui all'articolo
18.
(*) GU n. L 109
del 26. 4. 1983,
pag. 8.
Articolo 4
Gli Stati membri
adottano le
misure
necessarie per
assicurare che i
rifiuti siano
ricuperati o
smaltiti senza
pericolo per la
salute dell'uomo
e senza usare
procedimenti o
metodi che
potrebbero
recare
pregiudizio
all'ambiente e
in particolare:
- senza creare
rischi per
l'acqua, l'aria,
il suolo e per
la fauna e la
flora;
- senza causare
inconvenienti da
rumori od odori;
- senza
danneggiare il
paesaggio e i
siti di
particolare
interesse.
Gli Stati membri
adottano inoltre
le misure
necessarie per
vietare
l'abbandono, lo
scarico e lo
smaltimento
incontrollato
dei rifiuti.
Articolo 5
1. Gli Stati
membri, di
concerto con
altri Stati
membri qualora
ciò risulti
necessario od
opportuno,
adottano le
misure
appropriate per
la creazione di
una rete
integrata e
adeguata di
impianti di
smaltimento, che
tenga conto
delle tecnologie
più
perfezionate a
disposizione che
non comportino
costi eccessivi.
Questa rete deve
consentire alla
Comunità nel
suo insieme di
raggiungere
l'autosufficienza
in materia di
smaltimento dei
rifiuti e ai
singoli Stati
membri di mirare
al conseguimento
di tale
obiettivo,
tenendo conto
del contesto
geografico o
della necessità
di impianti
specializzati
per determinati
tipi di rifiuti.
2. Tale rete
deve inoltre
permettere lo
smaltimento dei
rifiuti in uno
degli impianti
appropriati più
vicini, grazie
all'utilizzazione
dei metodi e
delle tecnologie
più idonei a
garantire un
alto grado di
protezione
dell'ambiente e
della salute
pubblica.
Articolo 6
Gli Stati membri
stabiliscono o
designano
l'autorità o le
autorità
competenti
incaricate di
porre in atto le
disposizioni
della presente
direttiva.
Articolo 7
1. Per
realizzare gli
obiettivi
previsti negli
articoli 3, 4 e
5 la o le
autorità
competenti di
cui all'articolo
6 devono
elaborare quanto
prima uno o più
piani di
gestione dei
rifiuti, che
contemplino fra
l'altro:
- tipo, quantità
e origine dei
rifiuti da
ricuperare o da
smaltire;
- requisiti
tecnici
generali;
- tutte le
disposizioni
speciali per
rifiuti di tipo
particolare;
- i luoghi o
impianti adatti
per lo
smaltimento.
Tali piani
potranno
riguardare ad
esempio:
- le persone
fisiche o
giuridiche
abilitate a
procedere alla
gestione dei
rifiuti,
- la stima dei
costi delle
operazioni di
ricupero e di
smaltimento,
- le misure atte
ad incoraggiare
la
razionalizzazione
della raccolta,
della cernita e
del trattamento
dei rifiuti.
2.
Eventualmente,
gli Stati membri
collaborano con
gli altri Stati
membri
interessati e la
Commissione per
l'elaborazione
dei piani. Essi
li trasmettono
alla
Commissione.
3. Gli Stati
membri hanno la
facoltà di
prendere i
provvedimenti
necessari per
impedire
movimenti di
rifiuti non
conformi con i
loro piani di
gestione dei
rifiuti. Tali
provvedimenti
devono essere
comunicati alla
Commissione e
agli Stati
membri.
Articolo 8
Gli Stati membri
adottano le
disposizioni
necessarie
affinché ogni
detentore di
rifiuti:
- li consegni ad
un raccoglitore
privato o
pubblico, o ad
un'impresa che
effettua le
operazioni
previste
nell'allegato II
A o II B, oppure
- provveda egli
stesso al
ricupero o allo
smaltimento,
conformandosi
alle
disposizioni
della presente
direttiva.
Articolo 9
1. Ai fini
dell'applicazione
degli articoli
4, 5 e 7 tutti
gli stabilimenti
o imprese che
effettuano le
operazioni
elencate
nell'allegato II
A debbono
ottenere
l'autorizzazione
dell'autorità
competente di
cui all'articolo
6.
Tale
autorizzazione
riguarda in
particolare:
- i tipi ed i
quantitativi di
rifiuti,
- i requisiti
tecnici,
- le precauzioni
da prendere in
materia di
sicurezza,
- il luogo di
smaltimento,
- il metodo di
trattamento.
2. Le
autorizzazioni
possono essere
concesse per un
periodo
determinato,
essere
rinnovate,
essere
accompagnate da
condizioni e
obblighi, o
essere rifiutate
segnatamente
quando il metodo
di smaltimento
previsto non è
accettabile dal
punto di vista
della protezione
dell'ambiente.
Articolo 10
Ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 4,
tutti gli
stabilimenti o
imprese che
effettuano le
operazioni
elencate
nell'allegato II
B devono
ottenere
un'autorizzazione
a tal fine.
Articolo 11
1. Fatto salvo
il disposto
della direttiva
78/319/CEE del
Consiglio, del
20 marzo 1978,
relativa ai
rifiuti tossici
e nocivi (*),
modificata da
ultimo dall'atto
di adesione
della Spagna e
del Portogallo,
possono essere
dispensati
dall'autorizzazione
di cui
all'articolo 9 o
all'articolo 10:
a) gli
stabilimenti o
le imprese che
provvedono essi
stessi allo
smaltimento dei
propri rifiuti
nei luoghi di
produzione
e
b) gli
stabilimenti o
le imprese che
recuperano
rifiuti:
Tale dispensa si
può concedere
solo:
- qualora le
autorità
competenti
abbiano adottato
per ciascun tipo
di attività
norme generali
che fissano i
tipi e le
quantità di
rifiuti e le
condizioni alle
quali l'attività
può essere
dispensata
dall'autorizzazione
e
- qualora i tipi
o le quantità
di rifiuti ed i
metodi di
smaltimento o di
ricupero siano
tali da
rispettare le
condizioni
imposte
all'articolo 4.
2. Gli
stabilimenti o
le imprese
contemplati nel
paragrafo 1 sono
soggetti a
iscrizione
presso le
competenti
autorità.
3. Gli Stati
membri informano
la Commissione
delle norme
generali
adottate in virtù
del paragrafo 1.
(*) GU n. L 84
del 31. 3. 1978,
pag. 43.
Articolo 12
Gli stabilimenti
o le imprese che
provvedono alla
raccolta o al
trasporto di
rifiuti a titolo
professionale, o
che provvedono
allo smaltimento
o al ricupero di
rifiuti per
conto di terzi
(commercianti o
intermediari),
devono essere
iscritti presso
le competenti
autorità
qualora non
siano soggetti
ad
autorizzazione.
Articolo 13
Gli stabilimenti
o le imprese che
effettuano le
operazioni
previste agli
articoli 9-12
sono sottoposti
a adeguati
controlli
periodici da
parte delle
autorità
competenti.
Articolo 14
Ogni
stabilimento o
impresa di cui
agli articoli 9
e 10 deve:
- tenere un
registro in cui
siano indicati
la quantità, la
natura,
l'origine nonché,
se opportuno, la
destinazione, la
frequenza della
raccolta, il
mezzo di
trasporto e il
modo di
trattamento dei
rifiuti, per i
rifiuti di cui
all'allegato I e
per le
operazioni
previste
nell'allegato II
A o II B;
- fornire,
dietro
richiesta, tali
informazioni
alle autorità
competenti di
cui all'articolo
6.
Gli Stati membri
possono esigere
che anche i
produttori
adempiano le
disposizioni di
questo articolo.
Articolo 15
Conformemente al
principio
"chi
inquina
paga", il
costo dello
smaltimento dei
rifiuti deve
essere
sostenuto:
- dal detentore
che consegna i
rifiuti ad un
raccoglitore o
ad una impresa
di cui
all'articolo 9
e/o
- dai precedenti
detentori o dal
produttore del
prodotto causa
dei rifiuti.
Articolo 16
1. Ogni tre
anni, e per la
prima volta il
1o aprile 1995,
gli Stati membri
trasmettono alla
Commissione una
relazione sulle
misure adottate
per l'attuazione
delle
disposizioni
della presente
direttiva. Tale
relazione viene
preparata in
base a un
questionario,
redatto secondo
la procedura di
cui all'articolo
18, che la
Commissione
invia agli Stati
membri sei mesi
prima della data
suddetta.
2. In base alle
relazioni di cui
al paragrafo 1,
la Commissione
pubblica ogni
tre anni, e per
la prima volta
il 1o aprile
1996, una
relazione di
sintesi.
Articolo 17
Le modifiche
necessarie per
adeguare al
progresso
scientifico e
tecnico gli
allegati della
presente
direttiva sono
adottate
conformemente
alla procedura
prevista
all'articolo 18.
Articolo 18
La Commissione
è assistita da
un comitato
composto dai
rappresentanti
degli Stati
membri e
presieduto dal
rappresentante
della
Commissione.
Il
rappresentante
della
Commissione
sottopone al
comitato un
progetto delle
misure da
adottare. Il
comitato formula
il suo parere
sul progetto
entro un termine
che il
presidente può
fissare in
funzione
dell'urgenza
della questione
in esame. Il
parere è
formulato alla
maggioranza
prevista
all'articolo
148, paragrafo 2
del trattato per
l'adozione delle
decisioni che il
Consiglio deve
prendere su
proposta della
Commissione.
Nelle votazioni
al comitato,
viene attribuita
ai voti dei
rappresentanti
degli Stati
membri la
ponderazione
definita
all'articolo
precitato. Il
presidente non
partecipa alla
votazione.
La Commissione
adotta le misure
previste qualora
siano conformi
al parere del
comitato.
Se le misure
previste non
sono conformi al
parere del
comitato, o in
mancanza di
parere, la
Commissione
sottopone senza
indugio al
Consiglio una
proposta in
merito alle
misure da
prendere. Il
Consiglio
delibera a
maggioranza
qualificata.
Se il Consiglio
non ha
deliberato entro
un termine di
tre mesi a
decorrere dalla
data in cui gli
è stata
sottoposta la
proposta, la
Commissione
adotta le misure
proposte. »
2) Gli articoli
13, 14 e 15
diventano gli
articoli 19, 20
e 21.
3) Vengono
aggiunti i
seguenti
allegati:
« ALLEGATO I
CATEGORIE DI
RIFIUTI
Q1 Residui di
produzione o di
consumo in
appresso non
specificati Q2
Prodotti fuori
norma Q3
Prodotti scaduti
Q4 Sostanze
accidentalmente
riversate,
perdute o aventi
subito qualunque
altro incidente,
compresi tutti i
materiali, le
attrezzature,
ecc. contaminati
in seguito
all'incidente in
questione Q5
Sostanze
contaminate o
insudiciate in
seguito ad
attività
volontarie (ad
esempio residui
di operazioni di
pulizia,
materiali da
imballaggio,
contenitori,
ecc.) Q6
Elementi
inutilizzabili
(ad esempio
batterie fuori
uso,
catalizzatori
esauriti, ecc.)
Q7 Sostanze
divenute
inadatte
all'impiego (ad
esempio acidi
contaminati,
solventi
contaminati sali
da rinverdimento
esauriti, ecc.)
Q8 Residui di
processi
industriali (ad
esempio scorie,
residui di
distillazione,
ecc.) Q9 Residui
di procedimenti
antinquinamento
(ad esempio
fanghi di
lavaggio di gas,
polveri di
filtri
dell'aria,
filtri usati,
ecc.) Q10
Residui di
lavorazione/sagomatura
(ad esempio
trucioli di
tornitura o di
fresatura, ecc.)
Q11 Residui
provenienti
dall'estrazione
e dalla
preparazione
delle materie
prime (ad
esempio residui
provenienti da
attività
minerarie o
petrolifere,
ecc.) Q12
Sostanze
contaminate (ad
esempio olio
contaminato da
PCB, ecc.) Q13
Qualunque
materia,
sostanza o
prodotto la cui
utilizzazione è
giuridicamente
vietata Q14
Prodotti di cui
il detentore non
si serve più
(ad esempio
articoli messi
fra gli scarti
dall'agricoltura,
dalle famiglie,
dagli uffici,
dai negozi,
dalle officine,
ecc.) Q15
Materie,
sostanze o
prodotti
contaminati
provenienti da
attività di
riattamento di
terreni Q16
Qualunque
sostanza,
materia o
prodotto che non
rientri nelle
categorie sopra
elencate.
ALLEGATO II A
OPERAZIONI DI
SMALTIMENTO
NB: Nel presente
allegato sono
ricapitolate le
operazioni di
smaltimento così
come esse sono
effettuate in
pratica.
Conformemente
all'articolo 4 i
rifiuti devono
essere smaltiti
senza pericolo
per la salute
dell'uomo e
senza usare
procedimenti o
metodi che
possano recare
pregiudizio
all'ambiente.
D1 Deposito sul
o nel suolo (ad
esempio, messa
in discarica,
ecc.) D2
Trattamento in
ambiente
terrestre (ad
esempio
biodegradazione
di rifiuti
liquidi o di
fanghi nei
suoli, ecc.) D3
Iniezioni in
profondità (ad
esempio
iniezione dei
rifiuti
pompabili in
pozzi, in cupole
saline o in
faglie
geologiche
naturali, ecc.)
D4 Lagunaggio
(ad esempio
scarico di
rifiuti liquidi
o di fanghi in
pozzi, stagni o
bacini, ecc.) D5
Messa in
discarica
specialmente
allestita (ad
esempio
sistemazione in
alveoli stagni
separati,
ricoperti e
isolati gli uni
dagli altri e
dall'ambiente,
ecc.) D6 Scarico
dei rifiuti
solidi
nell'ambiente
idrico eccetto
l'immersione D7
Immersione,
compreso il
seppellimento
nel sottosuolo
marino D8
Trattamento
biologico non
specificato
altrove nel
presente
allegato, che
dia origine a
composti o a
miscugli che
vengono
eliminati
secondo uno dei
procedimenti
elencati nel
presente
allegato D9
Trattamento
fisico-chimico
non specificato
altrove nel
presente
allegato che dia
origine a
composti o a
miscugli
eliminati
secondo uno dei
procedimenti
elencati nel
presente
allegato (ad
esempio
evaporazione,
essiccazione,
calcinazione,
ecc.) D10
Incenerimento a
terra D11
Incenerimento in
mare D12
Deposito
permanente (ad
esempio
sistemazione di
contenitori in
una miniera,
ecc.) D13
Raggruppamento
preliminare
prima di una
delle operazioni
di cui al
presente
allegato D14
Ricondizionamento
preliminare
prima di una
delle operazioni
di cui al
presente
allegato D15
Deposito
preliminare
prima di una
delle operazioni
di cui al
presente
allegato,
escluso il
deposito
temporaneo,
prima della
raccolta, nel
luogo in cui
sono prodotti.
ALLEGATO II B
OPERAZIONI CHE
COMPORTANO UNA
POSSIBILITÀ DI
RICUPERO
NB: Nel presente
allegato sono
ricapitolate le
operazioni di
ricupero così
come esse sono
effettuate in
pratica.
Conformemente
all'articolo 4 i
rifiuti devono
essere
ricuperati senza
pericolo per la
salute dell'uomo
e senza usare
procedimenti o
metodi che
possano recare
pregiudizio
all'ambiente.
R1 Ricupero o
rigenerazione
dei solventi R2
Riciclo o
ricupero delle
sostanze
organiche non
utilizzate come
solventi R3
Riciclo o
ricupero dei
metalli o dei
composti
metallici R4
Riciclo o
ricupero di
altre sostanze
inorganiche R5
Rigenerazione
degli acidi o
delle basi R6
Ricupero dei
prodotti che
servono a
captare gli
inquinanti R7
Ricupero dei
prodotti
provenienti dai
catalizzatori R8
Rigenerazione o
altri reimpieghi
degli oli R9
Utilizzazione
principale come
combustibile o
altro mezzo per
produrre energia
R10 Spandimento
sul suolo a
beneficio
dell'agricoltura
o dell'ecologia,
comprese le
operazioni di
compostaggio e
altre
trasformazioni
biologiche,
salvo nel caso
di rifiuti
esclusi a norma
dell'articolo 2,
paragrafo 1,
lettera b),
punto iii) R11
Utilizzazione di
rifiuti ottenuti
da una delle
operazioni
indicate da R1 a
R10 R12 Scambio
di rifiuti per
sottoporli ad
una qualunque
delle operazioni
indicate da R1 a
R11 R13 Messa in
riserva di
materiali per
sottoporli a una
delle operazioni
che figurano nel
presente
allegato,
escluso il
deposito
temporaneo,
prima della
raccolta, nei
luoghi in cui
sono prodotti.
»
Articolo 2
1. Gli Stati
membri mettono
in vigore le
disposizioni
legislative,
regolamentari e
amministrative
necessarie per
conformarsi alla
presente
direttiva entro
e non oltre il
1o aprile 1993.
Essi ne
informano
immediatamente
la Commissione.
Quando gli Stati
membri adottano
tali
disposizioni,
queste
contengono un
riferimento alla
presente
direttiva o sono
corredate di un
siffatto
riferimento
all'atto della
pubblicazione
ufficiale. Le
modalità di
tale riferimento
sono decise
dagli Stati
membri.
2. Gli Stati
membri
comunicano alla
Commissione il
testo delle
disposizioni di
diritto interno
che essi
adottano nel
settore
disciplinato
dalla presente
direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri
sono destinatari
della presente
direttiva. Fatto
a Bruxelles, addì
18 marzo
1991.
Per
il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1)
GU n. C 295 del
19. 11. 1988,
pag. 3 e GU n. C
326 del 30. 12.
1989, pag. 6.
(2) GU n. C 158
del 26. 6. 1989,
pag. 232 e
parere formulato
il 22 febbraio
1991 (non ancora
pubblicato nella
Gazzetta
ufficiale). (3)
GU n. C 56 del
6. 3. 1989, pag.
2. (4) GU n. L
194 del 25. 7.
1975, pag. 47.
(5) GU n. C 122
del 18. 5. 1990,
pag. 2.
L'
azione
strumenti
di tutela e di
esercizio del
diritto:
il
diritto all'
informazione
il
Decreto
Legislativo
39/97
la
convenzione di
Aarhus
-
iniziativa promossa
dal gruppo capitano
ultimo -
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