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DOCUMENTI
TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA
UFFICIO
DEL GIUDICE PER
LE INDAGINI
PRELIMINARI ORDINANZA
DI CUSTODIA
CAUTELARE IN
CARCERE Il
Giudice Dr.ssa
Gilda LOFORTI. Esaminata
la richiesta in
data 17.03.94
del Pubblico
Ministero (D.D.A.),
nel procedimento
penale nr.
2111/93/ mod. 21
R.G.N.R. per
l'applicazione
della misura
cautelare in
carcere nei
confronti di: 1.
AGLIERI Pietro
nato a Palermo
il 09.06.56;
gia' latitante
per altro; 2.
BRUSCA Bernardo
nato a San
Giuseppe Jato
09.09.29;
detenuto ; 3.
BUSCEMI
Salvatore nato a
Palermo il
28.05.38,
detenuto; 4.
CALO' Giuseppe
nato a Palermo
il 30.09.31,
detenuto; 5.
FARINELLA
Giuseppe nato a
San Mauro
Castelverde il
24.12.25,
detenuto; 6.
GAMBINO Giacomo
Giuseppe nato a
Palermo il
21.05.41,
detenuto; 7.
GERACI Antonino
nato a Partinico
il 02.01.17,
detenuto; 8.
GIUFFRE'
Antonino nato a
Caccamo il
21.07.45, ivi
residente in Via
Dante 56, 9.
GRAVIANO Filippo
nato a Palermo
il 27.06.61,
detenuto; 10.
GRAVIANO
Giuseppe nato a
Palermo il
30.09.63,
detenuto; 11.
GRECO Carlo nato
a Palermo il
18.05.57, gia'
latitante per
altro; 12.
LA BARBERA
Michelangelo
nato a Palermo
il 10.09.43,
gia' latitante
per altro; 13.
LUCCHESE
Giuseppe nato a
Palermo il
02.09.59,
detenuto; 14.
MADONIA
Francesco nato a
Palermo il
31.03.24,
detenuto; 15.
MONTALTO
Giuseppe nato a
Villabate
l'11.01.59,
detenuto; 16.
MONTALTO
Salvatore nato a
Villabate il
03.04.36,
detenuto; 17.
MOTISI Matteo
nato a Palermo
il 16.04.18, ivi
residente in Via
Roccella nr.
271; 18.
PROVENZANO
Bernardo nato a
Corleone il
31.01.33, gia'
latitante per
altro; 19.
SPERA Benedetto
nato a Belmonte
Mezzagno
l'01.07.34, ivi
residente in Via
A. De Gasperi
140. SOTTOPOSTI
AD INDAGINE a)
In ordine al
delitto p. e p.
dagli artt. 61
nr. 10, 81 cpv,
110, 112 nr. 1,
422 C.P. e 7
D.L. 13.05.91 nr.
152 convertito
in L. 12.07.91
nr. 203, per
aver, in
qualita' di
mandanti e in
ragione della
qualita'
ricoperta
all'interno
dell'organo di
governo (c.d.
"Commissione")
dell'organizzazione
mafiosa
denominata Cosa
Nostra, in
concorso con
AGRIGENTO
Giuseppe,
BAGARELLA
Leoluca,
BATTAGLIA
Giovanni,
BIONDINO
Salvatore,
BIONDO
Salvatore,
BRUSCA Giovanni,
CANCEMI
Salvatore, DI
MATTEO Mario
Santo, FERRANTE
Giovan Battista,
GANCI Calogero,
GANCI Domenico,
GANCI Raffaele,
LA BARBERA
Gioacchino,
RAMPULLA Pietro,
RIINA Salvatore,
SBEGLIA
Salvatore,
SCIARABBA
Giusto, TROIA
Antonino e con
altri soggetti
non ancora
identificati, in
numero superiore
a cinque, al
fine di
uccidere,
compiuto atti
tali da porre in
pericolo la
pubblicita'
incolumita', e
segnatamente,
dopo aver
sottoposto ad
attenta
osservazione la
vittima
predestinata in
Roma e in
territorio di
Palermo,
partecipando a
numerose
riunioni
operative per la
elaborazione dei
particolari del
piano criminoso,
scegliendo
mediante
ripetute
ricognizioni il
posto piu'
adatto
all'agguato,
effettuate le
prove del caso,
trasportando
quanto
necessario,
confezionando e
poscia
collocando in un
cunicolo
sottostante la
corsia lato
monte del tratto
autostradale
Punta Raisi -
Palermo,
localita'
Capaci, una
ingente carica
di materiale
esplosivo che
veniva fatta
brillare,
mediante un
dispositivo
telecomando, al
passaggio del
corteo delle
autovetture
blindate di
servizio in uso
al Dr. Giovanni
FALCONE e alla
sua scorta, da
cui conseguiva
direttamente la
morte del
predetto Dr.
FALCONE,
direttore
generale degli
Affari Penali
presso il
Ministero di
Grazia e
Giustizia, della
di lui consorte
Dr.ssa Francesca
MORVILLO,
Magistrato in
servizio presso
ufficio
giudiziario
compreso nel
Distretto della
Corte di Appello
di Palermo, e
degli agenti di
scorta Antonio
MONTINARO, Rocco
DI CILLO, Vito
SCHIFANI,
nonche' lesioni
personali di
varia entita' in
danno di altre
persone, con le
aggravanti di
aver commesso il
fatto in danno
di pubblici
ufficiali a
causa
dell'adempimento
delle funzioni e
del servizio
rispettivo di
ciascuno di essi
e di aver agito
al fine di
agevolare l'attivita'
dell'associazione
mafiosa
denominata
"Cosa
Nostra" di
cui essi
coindagati
facevano parte. In
Palermo,
localita' Capaci
fino al
23.05.92. b)
In ordine al
delitto p. e p.
dagli artt. 61
nr. 2, 110 e 112
nr. 1 C.P.,
1 e 2
della L.
02.10.67 nr. 895
e successive
modifiche e 7
D.L. 13.05.91 nr.
152 convertito
in L. 12.07.91
nr. 203, per
aver, in
qualita' di
mandanti e in
ragione della
qualita'
ricoperta
all'interno
dell'organo di
governo (c.d.
"Commissione")
dell'organizzazione
mafiosa
denominata Cosa
Nostra, al fine
di commettere il
delitto sub a)
indicato, in
concorso con
AGRIGENTO
Giuseppe,
BAGARELLA
Leoluca,
BATTAGLIA
Giovanni,
BIONDINO
Salvatore,
BIONDO
Salvatore,
BRUSCA Giovanni,
CANCEMI
Salvatore, DI
MATTEO Mario
Santo, FERRANTE
Giovan Battista,
GANCI Calogero,
GANCI Domenico,
GANCI Raffaele,
LA BARBERA
Gioacchino,
RAMPULLA Pietro,
RIINA Salvatore,
SBEGLIA
Salvatore,
SCIARABBA
Giusto, TROIA
Antonino e con
altri soggetti
non ancora
identificati, in
numero superiore
a cinque,
illegalmente
detenuto il
materiale
esplosivo e il
congegno
micidiale
utilizzato per
delitto sub a)
indicato, con
l'aggravante di
aver commesso il
fatto al fine di
agevolare l'attivita'
dell'associazione
mafiosa
denominata
"Cosa
Nostra" di
cui essi
coindagati
facevano parte. Accertato
in Palermo,
localita'
Capaci, fino al
23.05.92. c)
In ordine al
delitto p. p.
dagli artt. 61
nr. 2, 110 C.P.,
1 e 4 , primo e
secondo comma,
L. 02.10.67 nr.
895 e successive
modifiche, e 7
D.L. 13.05.91 nr.
152 convertito
in L. 12.07.91
nr. 203, per
aver, in
qualita' di
mandanti e in
ragione della
qualita'
ricoperta
all'interno
dell'organo di
governo (c.d.
"Commissione")
dell'organizzazione
mafiosa
denominata Cosa
Nostra, al fine
di commettere il
delitto sub a)
indicato, in
concorso con
AGRIGENTO
Giuseppe,
BAGARELLA
Leoluca,
BATTAGLIA
Giovanni,
BIONDINO
Salvatore,
BIONDO
Salvatore,
BRUSCA Giovanni,
CANCEMI
Salvatore, DI
MATTEO Mario
Santo, FERRANTE
Giovan Battista,
GANCI Calogero,
GANCI Domenico,
GANCI Raffaele,
LA BARBERA
Gioacchino,
RAMPULLA Pietro,
RIINA Salvatore,
SBEGLIA
Salvatore,
SCIARABBA
Giusto, TROIA
Antonino e con
altri soggetti
non ancora
identificati,
illegalmente
portato in luogo
pubblico il
materiale
esplosivo e il
congegno
micidiale
utilizzati per
il delitto sub
a) indicato, con
le aggravanti di
avere commesso
il fatto in piu'
di due persone e
in luogo in cui
era concorso e
adunanza di
persone nonche'
al fine di
agevolare l'attivita'
dell'associazione
mafiosa
denominata
"Cosa
Nostra" di
cui essi
coindagati
facevano parte. Accertato
in Palermo,
localita' Capaci
il 23.05.92. MOTIVAZIONE La
presente
ordinanza
costituisce la
logica, naturale
e conseguente
prosecuzione di
quelle emesse da
questo Ufficio
nel Novembre
1993 e nel
Gennaio 1994 nei
confronti di
RIINA Salvatore
+ 17, raggiunti
da gravi indizi
di
responsabilita'
in ordine alla
nota strage di
Capaci del
23.05.92. Esse
traevano
fondamento,
principalmente,
dalle
dichiarazioni di
due
collaboratori di
giustizia, Santo
Mario
DI MATTEO
e Salvatore
CANCEMI, le
dichiarazioni
dei quali -
corroborate
ulteriormente
nel corso delle
successive
indagini da
quelle rese da
Gioacchino LA
BARBERA, in
ordine di tempo
ultimo
collaboratore di
giustizia per i
fatti in esame -
consentivano
l'esatta
ricostruzione
delle fasi
preparative ed
esecutive
dell'attentato,
avendovi i
predetti preso
parte
personalmente. Si
richiamano, in
proposito, i
precedenti
provvedimenti
anche in
relazione
all'alta
affidabilita'
dei menzionati
collaboratori. Si
perveniva, cosi',
alla
identificazione
dei componenti
il commando
operativo che
agi' il giorno
della strage e
di coloro che
avevano offerto
un contributo
attivo durante
la meticolosa
preparazione
della strage
medesima. L'odierna
richiesta del
P.M. riguarda,
invece, colore
che, per la loro
qualita', nel
periodo
immediatamente
antecedente la
strage, di
componenti la
c.d.
"Commissione
provinciale"
di Palermo -
organo di
vertice della
organizzazione
criminale
"Cosa
Nostra" con
indiscussi
poteri
decisionali, di
raccordo e di
coordinamento
delle attivita'
delle singole
famiglie - non
possono aver
preso parte alla
deliberazione di
un evento
criminoso si'
grave ed
eclatante sia
per la qualita'
della vittima,
ritenuta
unanimemente da
"Cosa
Nostra"
costante e
concreta fonte
di pericolo per
l'organizzazione,
che per i
risvolti che
tale tragico
evento avrebbe
avuto per gli
interessi della
stessa, come di
fatto poi
avvenne, nella
estate del 1992,
con
l'approvazione
del c.d. decreto
MARTELLI, con il
trasferimento
dei piu'
pericolosi
detenuti presso
le carceri di
Pianosa e
dell'Asinara,
con
l'introduzione
dell'art. 41/bis
nell'ordinamento
penitenziario e
con alcune
novelle
legislative che
apportarono
sostanziali
modifiche di
tipo processuale
si da creare una
sorta di regime
differenziato
per gli imputati
di fatti di
criminalita'
organizzata. Ha
precisato,
tuttavia, il
P.M. che la
richiesta in
esame non
riveste
carattere
esaustivo e che
sono in corso
ulteriori
approfondite
indagini volte
ad accertare se
"la
decisione di
eliminare quel
Magistrato,
proprio nel
Maggio 92, possa
aver costituito
il frutto di una
convergenza
d'interessi tra
quelli,
preminenti, di
Cosa Nostra,
quelli di altri
gruppi criminali
e quelli di
esponenti del
mondo politico -
finanziario -
imprenditoriale"
e se rivesta
carattere di
concretezza
l'ipotesi di un
"filo
conduttore che
collega gli
attentati del
Maggio e Luglio
92 alle
autobombe fatte
esplodere in
Italia a partire
dal
27.05.93"
(attentati di
Via dei
Gergofili a
Firenze, di Via
Palestro a
Milano, di P.zza
San Giovanni e
Via del Velabro
a Roma). Tale
specificazione
ha in questa
sede il fine di
chiarire che,
solo allo stato
delle attuali
acquisizione
processuali e
senza
preclusioni di
sorta per
eventuali futuri
sviluppi, il
movente della
strage va'
individuato
nella volonta'
di Cosa Nostra
di eliminare un
acerrimo nemico
la cui concreta
pericolosita'
aveva ricevuto -
ove ancora ne
occorresse
-
ulteriore
dimostrazione
con la sentenza
del 30.01.92 con
la quale la
Corte di
Cassazione aveva
sancito
definitivamente
non solamente
l'esistenza di
Cosa Nostra ma
anche la sua
struttura
tentacolare e
piramidale ed
aveva inoltre
confermato la
pesanti condanne
inflitte in
primo grado a
molti degli
imputati del
c.d. "maxi
processo di
Palermo". Ed
e' proprio a
seguito di tale
sentenza che,
secondo i dati
offerti da
numerosi
collaboratori di
giustizia, Cosa
Nostra ha posto
in essere
"una
strategia di
morte"
volta
all'eliminazione
non soltanto di
quei membri
delle
Istituzioni che
avevano
contrastato
l'organizzazione
- tra cui, per
l'appunto, il
Giudice FALCONE
- ma anche di
tutti coloro
che, dopo aver
contribuito a
garantire
l'esistenza con
atteggiamenti di
compiacente
connivenza, ne
avevano assunto
le distanze. Ma
poiche' su tale
ultimo punto
sono in corso
indagini anche
da parte di
altre A.G.
appare doveroso
per
quest'Ufficio
non soffermarsi
oltre. Quanto
alle
responsabilita'
degli odierni
indagati si
osserva che
appaiono
sussistenti a
loro carico
gravi indizi di
colpevolezza
desumibili
principalmente: A.
dall'accertata
esistenza,
nell'ambito
delle strutture
organizzative di
Cosa Nostra,
della
Commissione
provinciale,
come
concordemente
riferito da
numerosi
collaboratori di
giustizia tra i
quali Tommaso
BUSCETTA,
Salvatore
CONTORNO,
Antonino
CALDERONE,
Francesco MARINO
MANNOIA, Gaspare
MUTOLO, Giuseppe
MARCHESE,
Baldassare DI
MAGGIO, Giovanni
DRAGO, Salvatore
CANCEMI, Santo
DI MATTEO i
quali hanno
unanimemente
riferito,
altresi', della
esclusiva
competenza di
tale organismo a
deliberare gli
omicidi c.d.
"eccellenti"; B.
dalla presenza
degli indagati
in seno alla
detta
Commissione, in
epoca
immediatamente
antecedente alla
strage, in
qualita' di capi
mandamento o
sostituiti degli
stessi nel caso
di impedimento
dei primi,
presenza da
ritenersi certa
in esito
all'analisi
coordinata delle
dichiarazioni
rese da: MUTOLO,
MARCHESE, DRAGO,
DI MAGGIO, DI
MATTEO e CANCEMI,
alcuni dei
quali, come DI
MAGGIO, legati
sino ai tempi
recentissimi da
rapporti di
estrema fiducia
con i vertici
dell'organizzazione
(leggi RIINA),
si' da rendere
particolarmente
affidabili tali
conoscenze, ed
il CANCEMI,
reggente di
fatto (attesa la
detenzione del
CALO') del
mandamento di
Porta Nuova e
quindi effettivo
componente della
detta
Commissione ed
in stato di
liberta' sino al
Luglio 93; C.
dai riferiti
rapporti
intercorrenti
tra il capo
mandamento ed il
suo sostituto
che ne
rappresenta a
tutti gli
effetti la
volonta'
manifestandola
all'esterno
previo consenso
del primo come
unanimemente
riferito dai
collaboranti; D.
dalla concreta
possibilita' per
i capi
mandamento che,
all'epoca presa
in
considerazione,
erano detenuti,
di mantenere
contatti con
l'esterno,
possibilita'
accertata presso
alcuni istituti
di pena (cfr.
missive in atti)
cosi'
riscontrando
quanto
dichiarato sul
punto dai
collaboratori di
giustizia; E.
dalle
dichiarazioni di
CANCEMI
Salvatore il
quale ha
riferito, tra
l'altro, di
essere stato
preventivamente
informato dalle
decisione di
attuare la
strage cosi'
come gli altri
capi mandamento,
e di averla di
fatto approvata
partecipando
addirittura
personalmente
alle fasi
operative. Per
una migliore
illustrazione
degli elementi
gravemente
indizianti sopra
indicati giova
riportare
integralmente le
argomentazioni
addotte dal P.M.
(da pag. 21 a
pag. 140) a
sostegno della
propria
richiesta: -
B - LA
STRUTTURA DI
COSA NOSTRA La
struttura di
Cosa Nostra e'
costituita
innanzi tutto
dall'elemento
materiale del
territorio,
rigorosamente
diviso in aree
geografiche. Tale
territorio,
salvi numerosi
insediamenti
esterni in
Italia ed in
altri Stati, si
identifica con
la Sicilia ed
e', in ordine di
grandezza,
suddiviso in
"province",
"mandamenti"
e
"famiglie". Gli
organi di
vertice di Cosa
Nostra sono,
quindi, le
province, che si
coordinano tra
loro attraverso
un organo di
raccordo,
denominato
"Regione". Delle
province, la
piu' strutturata
organicamente e'
quella di
Palermo,
governata da una
"Commissione
provinciale",
che ha da sempre
avuto una
posizione di
sovraordinazione
di fatto
rispetto a tutte
le altre. Tale
realta',
evidenziata da
coloro che si
sono dissociati
da Cosa Nostra
(a partire da
Tommaso BUSCETTA),
e' stata
ulteriormente
confermata in
tempi recenti da
altri uomini
d'onore che
hanno iniziato a
collaborare con
la giustizia
subito dopo
l'attentato
contro il
Giudice FALCONE;
fra i piu' noti
si citano
Gaspare MUTOLO,
Leonardo MESSINA,
Giuseppe
MARCHESE,
Giovanni DRAGO,
Mario Santo DI
MATTEO,
Salvatore
CANCEMI e
Gioacchino LA
BARBERA. -
C - LA
COMMISSIONE
PROVINCIALE Dell'esistenza
e delle regole
di funzionamento
di questo
organismo di
vertice ebbe a
parlare, per
primo, BUSCETTA
Tommaso (int. al
G.I. di Palermo
del 21.07.84)
rivelando che,
al di sopra
delle famiglie e
con funzioni di
coordinamento,
esisteva una
struttura
collegiale
chiamata
"Commissione",
composta di
membri, ciascuno
dei quali
rappresentava
tre famiglie
territorialmente
contigue. Gia'
il BUSCETTA ebbe
ad indicare una
regola
inderogabile di
competenza
interna,
riguardante le
decisioni piu'
importanti: ".......
desidero
sottolineare
vigorosamente
che nessun
omicidio puo'
essere compiuto
nella zona di
influenza di una
determinata
famiglia, senza
il benestare del
capo della
famiglia stessa
..." Successivamente
(int. 23.07.84)
BUSCETTA
precisava che: "per
ogni provincia
interessata dal
fenomeno mafioso
vi e' una
Commissione o
"Cupola",
che coordina le
attivita' delle
singole
famiglie.
Ciascuna
Commissione e'
sorta,
all'origine, per
derimere i
contrasti fra i
membri delle
varie famiglie
ed i rispettivi
capi;
successivamente,
la sua funzione
si e' estesa
fino a
disciplinare e
coordinare le
attivita' delle
famiglie
esistenti in una
provincia
........ Ad
eccezione delle
famiglie di
Napoli, che
rientrano nella
giurisdizione
della
Commissione di
Palermo, ogni
provincia e'
autonoma, anche
se le decisioni
adottate dalla
Commissione di
Palermo sono
indicatrici di
una linea di
tendenza,
adottata dalle
altre
Commissioni.
Pertanto, deve
sottolinearsi
che il maggiore
prestigio e la
maggiore
influenza, in
seno alle
Commissioni,
sono detenuti
dalla
Commissione di
Palermo, e che
le decisioni
adottate dalla
stessa sono
orientate per le
altre
Commissioni ...
" Anche
CONTORNO
Salvatore, gia'
nel suo secondo
interrogatorio
al G.I. di
Palermo
(02.10.84), dopo
avere indicato
gli uomini
d'onore delle
varie famiglie
da lui
conosciuti,
sottolineava
che: "
....... Cosa
Nostra ha un
organo direttivo
composto dai
membri piu'
autorevoli delle
famiglie.
Trattasi,
quindi, di un
organismo
unitario che
dirige tutte le
attivita'
......". Per
quanto riguarda
le regole di
competenza
interna, COTORNO
confermava le
notizie gia'
riferite da
BUSCETTA Tommaso :
" ...... In
effetti, fra i
principi
generali che
regolano Cosa
Nostra vi sono i
seguenti: -
nessun delitto
di rilievo, e
tanto meno un
omicidio, puo'
essere commesso
nel territorio
di una famiglie
senza il
consenso del
rappresentante
della stessa; -
gli omicidi piu'
qualificati
vengono decisi
da tutta la
Commissione". Successivamente,
a breve distanza
di tempo,
MARSALA Vincenzo
(uomo d'onore e
figlio di
MARSALA Mariano,
capo della
famiglia di
Vicari)
descriveva in
termini analoghi
la struttura
piramidale di
Cosa Nostra,
cosi'
dichiarando al
P.M. di Palermo
nel suo primo
interrogatorio
(07.12.84): "
... quando si
tratta di fatti
gravi, che
interessano
tutto il
territorio della
famiglia, il
rappresentante
si rivolge al
capo -
mandamento, e
questi
interviene
presso la
Commissione di
Palermo. Il
vertice di tutta
l'organizzazione
e', infatti, la
Commissione ....
Da quello che mi
diceva mio
padre, mi
risulta che la
Commissione ha
il controllo su
Palermo e
provincia
...". Aggiungeva
nell'interrogatorio
del 19.12.84: "
...... Secondo
quello che mi
raccontava mio
padre, nel caso
in cui c'e' da
sopprimere un
qualsiasi
affiliato di una
qualsiasi
famiglia, era
norma di
comportamento
che la famiglia
interessata
chiedesse
l'autorizzazione
sia al capo -
mandamento che
alla provincia.
Nel caso,
invece, che
riguardava
omicidi e gravi
fatti in danno
di persone
estranee alla
famiglia, se si
trattava di cosa
che ricadeva
nell'ambiente
locale, questa
era decisa ed
eseguita
direttamente
dalla famiglia
locale senza
bisogno di
autorizzazioni
esterne. Se si
trattava,
invece, di cosa
che doveva
eseguirsi fuori
dal territorio
della famiglia,
occorreva
l'autorizzazione
del capo -
mandamento e del
capo di quella
famiglia locale
nel cui
territorio
doveva
commetersi il
delitto
..." Alle
rilevanti e
sostanzialmente
coincidenti
dichiarazioni
rese
sull'argomento
da BUSCETTA,
CONTORNO e
MARSALA, si
andarono ad
aggiungere le
informazioni
fornite al G.I.
di Palermo da
CALDERONE
Antonino,
importante uomo
d'onore della
famiglia di
Catania, il
quale fu in
grado di
delineare la
struttura di
Cosa Nostra da
un diverso
angolo di
osservazione,
consentendo per
la prima volta
di spaziare non
solo su tutte le
famiglie della
Sicilia, ma
anche su alcune
"decine"
sparse nel
territorio
nazionale. Egli,
infatti,
riferiva - oltre
che della
Commissione
provinciale di
Palermo e dei
rappresentanti
delle altre
province
siciliane -
anche della
"Commissione
regionale"
o
"interprovinciale",
della quale, per
un certo periodo
(1975/77), era
stato capo suo
fratello
CALDERONE
Giuseppe. Interrogatorio
dal Dr. FALCONE
sul tema
dell'ordinamento
di Cosa Nostra
palermitana
(09.11.87), il
CALDERONE
rispondeva: "
....... In
realta',
originariamente
a Palermo, come
in tutte le
altre province
siciliane, vi
erano le cariche
di
rappresentante
provinciale,
vice -
rappresentante e
consigliere
provinciale. Le
cose mutarono
con GRECO
Salvatore "cicchiteddu"
poiche' venne
creato un
organismo
collegiale,
denominato
Commissione, e
composto dai
capi -
mandamento.
Scioltosi
l'ordinamento
mafioso
palermitano, per
effetto della
prima guerra di
mafia (1962/63),
e dopo il
periodo del
triumvirato (BADALAMENTI,
LEGGIO - BONTATE),
si
ricostituirono
gli organismi
ordinari. Il
triumvirato
venne costituito
subito dopo la
strage di Via
Lazio
(12.12.69),
mentre gli
organismi
ordinari dopo il
processo del
"114"
(1973/74). Questa
volta si cerco'
di tornare
all'antico
mediante la
nomina, quindi,
di
rappresentante,
vice -
rappresentante e
consiglieri
provinciali,
rispettivamente
nelle persone di
BADALAMENTI
Gaetano, BONTATE
Stefano e
LEGGIO Luciano.
Tutto cio',
pero', duro
pochissimo;
infatti, come ho
gia' riferito,
si preferi'
ritornare al
sistema dei
mandamenti e
della
Commissione; e
gia'
nell'Ottobre
1975, GRECO
Nicola riferi' a
Catania a mio
fratello che tra
breve sarebbe
stato nominato
"segretario"
della provincia
(capo della
Commissione
provinciale di
Palermo) GRECO
Michele ....
" Gia'
prima,
nell'interrogatorio
reso al G.I. di
Palermo (in sede
di Commissione
rogatoria) il
28.07.87 a
Marsiglia, il
CALDERONE,
riferendo piu'
dettagliatamente
l'episodio della
prossima nomina
di GRECO Michele
a capo della
Commissione
provinciale di
Palermo,
sottolineava il
principio, gia'
ricordato da
BUSCETTA
Tommaso, della
sostanziale
preminenza
dell'organismo
collegiale
palermitano
sugli analoghi
organi
individuali
(rappresentanti)
delle altre
province
siciliane: "
.... i GRECO
hanno sempre
avuto in mano la
mafia di Palermo
e, quindi, di
tutta la
Sicilia, perche'
Palermo detta
legge ovunque
.......". Per
quanto riguarda
le competenze
della
Commissione,
anche il
CALDERONE, con
la narrazione di
numerosissimi
episodi
criminosi
nell'ambito e
per le finalita'
di Cosa Nostra,
confermava che
tutti gli
omicidi degli
uomini d'onore,
e comunque tutti
i fatti
delittuosi di
particolare
gravita', non
potevano essere
commessi se non
con il consenso
o
l'autorizzazione
della
Commissione. Gli
stessi principi
venivano
ribaditi da
MARINO MANNOIA
Francesco, il
quale,
nell'interrogatorio
reso al Giudice
FALCONE in data
07.11.89, cosi'
dichiarava: "
.... Per quanto
ne so, soltanto
a Palermo
l'organismo di
vertice di Cosa
Nostra e' la
Commissione;
nelle altre
province, vi e'
un organismo
singolo
costituito dal
rappresentante
provinciale. Vi
e' anche la
Commissione
interprovinciale,
costituita dai
capi della varie
province (un
rappresentante
per ogni
provincia)
...... La
Commissione
(provinciale di
Palermo) e' un
organismo
paritario, nel
senso che tutti
i capi
mandamento che
ne fanno parte
hanno uguali
poteri e pari
dignita', il
capo della
Commissione e'
soltanto un
coordinatore
della stessa
.........
Essendo alle
dirette
dipendenze di
BONTATE Stefano,
ne sentivo
spesso i
discorsi, se si
vuole non privi
di fascino,
sulle origini
storiche
palermitane di
Cosa Nostra e
sulla
composizione
assolutamente
unitaria della
stessa, che
prevalenza
assoluta della
parte
palermitana ....
" Anche
per quanto
riguarda le
competenze della
Commissione
palermitana,
MARINO MANNOIA
ribadiva che a
quest'organismo
di vertice era
riservata ogni
decisione
concernente gli
omicidi degli
uomini d'onore
e, comunque, gli
omicidi di
personaggi di
particolare
rilievo,
estranei
all'organizzazione
(fra i numerosi
esempi portati
dal
collaboratore di
giustizia si
evidenziano gli
episodi relativi
agli omicidi di
GRAZIANO Angelo,
sotto - capo
della famiglia
del Borgo, e
dell'imprenditore
palermitano Ing.
Roberto PARISI,
riferiti
rispettivamente
negli
interrogatori al
G.I. del
19.01.90 ed al
P.M. del
02.02.90). Per
l'esame delle
dichiarazioni
rese da BUSCETTA,
CONTORNO,
CALDERONE, e
MANNOIA si
rimanda alla
lettura degli
atti del maxi
processo di
Palermo,
sentenze di I e
III grado (cfr.
faldoni 26 -
26/A - 26/B -
26/C - 26/D). I
principi
dell'ordinamento
di Cosa Nostra,
riguardanti la
Commissione, le
sue competenze
ed i
procedimenti di
formazione delle
sue decisioni,
venivano poi
ribaditi da
altri esponenti
dell'organizzazione
(con ulteriori
approfondimenti)
che hanno deciso
di collaborare
dopo l'attentato
in danno del Dr.
Giovanni
FALCONE. Il
dato piu'
significativo
che scaturisce
dalla
convergenti ed
univoche
dichiarazioni di
questi ultimi
sull'ordinamento
interno di Cosa
Nostra, con
particolare
riguardo alla
Commissione, sta
proprio nella
ennesima
dimostrazione
dell'esistenza
di tale
organismo,
vieppiu' provata
se si considera
che alcuni
collaboratori si
sono dissociati
dall'organizzazione
in tempi
recentissimi: al
riguardo basti
pensare a
Gioacchino LA
BARBERA e Mario
Santo DI MATTEO
(entrambi
arrestati nel
Marzo 93), a
Baldassare DI
MAGGIO
(arrestato nel
Gennaio 93), a
Leonardo MESSINA
(arrestato
nell'Aprile 92),
a Salvatore
CANCEMI
(costituitosi
nel Luglio 93.) Su
tali argomenti,
per primo,
Gaspare MUTOLO
ha fornito
puntuali
notizie,
precisando in
particolare che
sono di
competenza della
Commissione le
decisioni
riguardanti gli
omicidi di
appartenenti
alla Forze
dell'Ordine, di
Magistrati, di
uomini politici,
di giornalisti e
di avvocati. Cio'
perche' tali
uccisioni
possono
determinare
reazioni dello
Stato o della
corporazione di
appartenenza
della vittima,
reazioni che
colpiscono gli
interessi
generali di Cosa
Nostra e non
gia' soltanto di
singoli
esponenti
dell'organizzazione. Per
quanto riguarda
la
partecipazione
alle decisioni,
il MUTOLO ha
precisato che
vengono
coinvolti i capi
- mandamento,
che fanno parte
della
Commissione, e
coloro che li
sostituiscono
nei periodi in
cui i primi sono
detenuti. MUTOLO
ha, altresi'
spiegato con
dovizia di
particolari la
natura dei
canali
attraverso i
quali si
comunica ai capi
- mandamento
detenuti la
decisione di
eliminare
singole persone,
appartenenti
alle forze
dell'Ordine,
Magistrati ecc. Questi
canali sono
molteplici e
tali da rendere,
sempre e
facilmente,
possibile la
comunicazione
tra l'interno e
l'esterno del
carcere di
messaggi e
notizie. MUTOLO,
ad esempio, ha
potuto
personalmente
constatare nei
periodi di sua
detenzione -
anche nelle
carceri di
massima
sicurezza - che
gli uomini
d'onore
detenuti,
profittando
dell'ora di aria
o di temporanei
ricoveri in
infermeria o di
altre favorevoli
occasioni,
riuscivano
sempre a
comunicare tra
loro, quali che
potevano essere
i divieti
esistenti
all'interno del
carcere ed i
sistemi di
sorveglianza. Per
quanto riguarda
la trasmissione
di notizie tra
l'interno e
l'esterno, il
sistema -
cardinale (cosi'
come lo ha
illustrato
MUTOLO) rimane
quello del
colloquio in
quanto: -
non vi e' alcun
problema
allorche' il
capo -
mandamento o
l'uomo d'onore
ha la
possibilita' di
colloquiare con
un avvocato che
e' anche uomo
d'onore, ovvero
con un proprio
familiare uomo
d'onore; -
non vi e'
neppure alcun
problema,
allorquando il
detenuto non ha
ne' avvocati ne'
familiari
appartenenti
all'organizzazione;
in tali casi,
infatti, il
detenuto puo'
trasmettere il
messaggio o la
notizia ad un
altro uomo
d'onore
detenuto, che, a
sua volta, li
trasmettera' ad
un avvocato o
familiare
appartenente
all'organizzazione; -
il detenuto puo'
mettersi
d'accordo con un
altro detenuto,
che abbia un
familiare uomo
d'onore, per far
si' che i
rispettivi si
presentano nello
stesso momento
in sala
colloqui;
poiche' questi
ultimi avvengono
sempre
contemporaneamente
in salette
destinate ad
accogliere da
sei agli otto
detenuti, e'
facilissimo per
il detenuto che
deve trasmettere
un messaggio o
una notizia far
cio' con il
familiare (uomo
d'onore) di un
altro detenuto. Anche
Giuseppe
MARCHESE ha
fornito analoghe
notizie sulle
regole di
competenza
interna di Cosa
Nostra; ed
invero ha
ribadito che e'
sempre ed
esclusivamente
riservata alla
Commissione ogni
decisione
riguardante gli
omicidi le cui
conseguenze sono
scontate, e
cioe' quelli di
appartenenti
alle Forze
dell'Ordine, di
Magistrati, di
uomini politici
e di
giornalisti. Circa
i rapporti tra i
capi -
mandamento ed i
rispettivi
sostituti,
MARCHESE (come
gia' MUTOLO) ha
precisato che
tutte le
funzioni
relative alla
qualita' di capo
mandamento, e
quindi anche di
componente la
Commissione,
vengono svolte
dal
"sostituto"
allorche' il
capo -
mandamento e'
impedito perche'
detenuto o
perche' lontano
da Palermo (ad
esempio, in
soggiorno
obbligato). Per
quanto riguarda,
poi, i sistemi
di comunicazione
tra i capi -
mandamento
detenuti e
l'esterno,
MARCHESE ha
dettagliatamente
spiegato quali
essi siano,
anche per
consolidata
esperienza
diretta. Come
gia' MUTOLO,
egli pure ha
chiarito che non
vi e' alcun
problema per
comunicare tra
il carcere e
l'esterno,
poiche' il capo
- mandamento
detenuto
trasmette la sua
volonta' o
direttamente
(durante i
colloqui) a
propri familiari
uomini d'onore
ovvero
indirettamente,
comunicando con
altro uomo
d'onore
detenuto, che a
sua volta,
utilizza con
tramite un
proprio
familiare
appartenente a
Cosa Nostra. La
corrispondenza
delle
informazioni,
fornite da
Gaspare MUTOLO e
da Giuseppe
MARCHESE sulle
funzioni della
Commissione
provinciale di
Palermo di Cosa
Nostra e sui
meccanismi di
formazione della
volonta' di
quest'organo, ha
ricevuto
un'ulteriore
conferma dalle
dichiarazioni di
Giovanni DRAGO. Secondo
quanto egli
apprese fin dal
momento della
sua iniziazione
nella famiglia
di Brancaccio
(in particolare,
da GRAVIANO
Giuseppe "martidduzzu"
e SAVOCA
Vincenzo "u
siddiatu"),
ed ebbe
successivamente
modo di
approfondire nel
corso del tempo,
grazie ai suoi
continui
contatti con
altri uomini
d'onore, la
competenza della
Commissione
comprende gli
"affari
piu'
importanti",
cioe' quelli che
coinvolgono gli
interessi
dell'intera
organizzazione. In
particolare,
spetta alla
Commissione di
valutare e
deliberare tutti
gli omicidi che,
per la "qualita'"
delle vittime,
possono
provocare
ripercussioni su
Cosa Nostra nel
suo complesso,
quali, ad
esempio,
l'eliminazione
di uomini delle
Istituzioni. Per
quanto riguarda
tra i capi-
mandamento ed i
rispettivi
"sostituti",
anche il DRAGO
(come gia'
MUTOLO e
MARCHESE) ha
precisato che,
nell'ipotesi di
detenzione in
carcere o altro
equivalente
impedimento del
capo -
mandamento, le
di lui funzioni
vengono svolte
da un
"sostituto"
di sua fiducia. Il
suo
"sostituto"
non soltanto
gestisce gli
affari di
"ordinaria
amministrazione"
del mandamento,
ma rappresenta
altresi' il capo
in seno alla
Commissione. Per
quanto riguarda,
poi, i sistemi
di comunicazione
tra i capi -
mandamento
detenuti e
l'organizzazione
DRAGO ha
spiegato che
essi si attuano
in uno dei
seguenti modi: -
per mezzo dei
colloqui con i
propri familiari
o propri
avvocati, ove
questi siano
uomini d'onore o
vicini alla
famiglia; -
per mezzo dei
colloqui di
altri uomini
d'onore
condetenuti, che
trasmettono il
messaggio ai
propri familiari
o avvocati,
sempreche'
questi ultimi,
come gia' detto,
siano uomini
d'onore o vicini
a Cosa Nostra; -
per mezzo dei
bigliettini
chiusi, che
vengono
consegnati nel
corso dei
colloqui alle
persone sopra
cennate e,
quindi, da
queste ultime
recapitati ai
destinatari. Per
i messaggi di
particolare
importanza, come
quelli
concernenti
omicidi, si
utilizza quasi
esclusivamente
il metodo dei
bigliettini,
secondo le
modalita' sopra
descritte. Successivamente,
anche DI MAGGIO
Baldassare ha
confermato la
competenza della
Commissione in
relazione a
tutte le
decisioni
concernenti gli
interessi
generali
dell'organizzazione. A
tal proposito,
e' opportuno
premettere che
il DI MAGGIO,
per quella che
e' stata la sua
esperienza di
uomo d'onore,
non ha acquisito
una conoscenza
analitica ed
approfondita dei
meccanismi di
Cosa Nostra, ma
ha conosciuto e
riferito,
invece,
situazioni e
fatti concreti
che riscontrano
perfettamente le
informazioni,
piu' analitiche
e complete, gia'
fornite al
riguardo dagli
altri
collaboranti. Per
quanto riguarda
l'organo di
vertice di Cosa
Nostra, DI
MAGGIO dunque ha
riferito di
aver,
naturalmente,
sentito parlare
della
Commissione
provinciale di
Palermo. Piu'
precisamente,
egli fu
informato
dell'esistenza
di tale
organismo da
BRUSCA Giovanni
e da AGRIGENTO
Giuseppe, i
quali gliene
parlarono in
numerose
occasioni,
precisando che
la Commissione,
costituita da
tutti i capi -
mandamento della
provincia, si
riuniva
periodicamente
per deliberare
sulle
"vicende di
interesse
dell'organizzazione",
ovviamente con
riferimento alle
"cose piu'
importanti". In
ordine ai
rapporti tra il
capo -
mandamento
detenuto e colui
che lo
sostituisce
nella gestione
degli affari del
mandamento, DI
MAGGIO ha
fornito un dato
- tratto dalla
sua personale
esperienza - che
conferma la
regola generale
concordemente
riferita da
tutti gli altri
collaboranti. Egli
ha ricordato,
infatti, che -
nel periodo in
cui reggeva
"di
fatto" il
mandamento di
San Giuseppe
Jato, per il
contemporaneo
impedimento di
BRUSCA Bernardo
e di BRUSCA
Giovanni - non
aveva un
autonomo potere
di iniziativa,
ma continuava a
"prendere
ordini" dal
RIINA e da
BRUSCA Bernardo,
nonostante
quest'ultimo
fosse detenuto,
ed a seguire le
loro
disposizioni. Le
dichiarazioni di
MUTOLO,
MARCHESE, e
DRAGO in ordine
alle modalita'
di comunicazione
fra i soggetti
detenuti e
membri
dell'organizzazione
in stato di
liberta', hanno
trovato puntuale
(e, se si vuole,
drammatico)
riscontro in
atti. Difatti,
la lettura del
carteggio
intrattenuto da
questa Direzione
Distrettuale con
alcune direzioni
carcerarie
opportunamente
interpellate
fornisce un
quadro a dir
poco allarmante
sulla
possibilita' che
avevano i
detenuti di Cosa
Nostra di
comunicare tra
di loro e con
l'esterno (cfr.
F.3 C.H
sottofascicoli 2
e 3). Nel
rimandare
integralmente
alle missive qui
giunte dagli
istituti di pena
dell'Asinara, di
Palermo, di
Pianosa, di
Bergamo, di
Ascoli Piceno,
di Nuoro, di
Spoleto ecc. si
richiamato di
seguito
specifici
episodi,
collocabili nel
periodo 01.01.92
- 23.05.92 e
relativi ed
alcuni degli
odierni
indagati, che
confermano
pienamente i
meccanismi di
comunicazione
citati dai
suddetti
collaboranti: -
BRUSCA Bernardo: presso
il carcere di
Messina ha
ricevuto la
visita dei figli
Emanuele ed Enzo
e del cugino
BRUSCA
Mariuccio; nei
confronti di
tutti e tre (e
dello stesso
BRUSCA
Bernardo)
il P.M. di
Palermo, a
seguito delle
dichiarazioni
rese da DI
MAGGIO
Baldassare, ha
chiesto in data
20.05.93
l'adozione di
misure cautelari
per il reato di
cui agli artt.
416/bis ed altro
(cfr. F. 22/A/2
C.A). Scrive
la direzione
della Casa
Circondariale di
Messina (cfr.
nota nr. 852 del
09.02.93):
" .....
esistono tre
sale per
colloqui ed in
considerazione
dei congiunti
ammessi (max 3
per ogni
detenuto, piu'
figli minori) il
numero dei
soggetto
ospitabili puo'
variare;
comunque la
capienza
ottimale e' di 5
detenuti per la
prima, nr. 8 per
la seconda,
mentre per
l'altra puo'
ospitare nr. 10
detenuti .......
Le sale
colloquio
destinate ai
difensori sono
5. I detenuti,
non sottoposti a
divieto
d'incontro od
altro,
nell'eventuale
attesa hanno la
possibilita' di
parlare tra di
loro .... Il
detenuto in
questione nel
periodo indicato
non era soggetto
a divieto
d'incontro
amministrativo
...."; -
BUSCEMI
Salvatore: presso
la Casa
Circondariale di
Pesaro ha
ricevuto la
visita del
fratello
Antonino,
destinatario, in
epoca
successiva, di
ordinanza di
custodia
cautelare in
carcere emessa a
suo carico dall'A.G.
di Palermo per
il reato di cui
all'art.
416/bis. Scrive
la direzione del
carcere (cfr.
missiva del
04.02.93):
" .....
esiste una sola
sala colloqui
familiari che
puo' ospitare
massimo 5
detenuti e 15
familiari .... I
detenuti vengono
condotti dalle
sezioni alla
sala colloqui
familiari da un
agente
attraverso un
tunnel coperto.
Durante il
percorso nulla
vieta che essi
possano parlare
e cosi' possono
fare anche
mentre attendono
di essere
perquisiti
all'entrata e
all'uscita dalla
sala. Eguale
procedura per i
colloqui con
avvocati.
L'attesa prima
dell'immissione
e dopo, per il
rientro in
sezione, avviene
in due celle
adiacenti i
locali dove
possono sostare
anche altri
detenuti .... Il
detenuto in
oggetto non
aveva alcun
divieto di
incontro
...". Numerose
sono state,
inoltre, le
telefonate
effettuate da
BUSCEMI alla
moglie. -
MADONIA
Francesco: detenuto
presso la Casa
Circondariale di
Pisa, nel
periodo in esame
viene ammesso
piu' volte a
colloquio con la
moglie. In data
02.05.92 riceve
pero' la visita
(l'unica
nell'arco di
tempo esaminato
e a pochissimi
giorni dalla
strage di
Capaci) dal
difensore Avv.
Marco CLEMENTI,
recentemente
tratto in
arresto a
seguito di
ordinanza di
custodia
cautelare emessa
a suo carico
dall'A.G. di
Palermo (per il
reato di cui
all'art. 416/
bis) sulla base
delle
dichiarazioni
fornite da
Giuseppe
MARCHESE (che lo
ha indicato come
appartenente
alla famiglia di
Resuttana) e da
Gaspare MUTOLO
(che ha
confermato
l'esistenza di
un "intimo
legame" di
CLEMENTI con la
famiglia MADONIA;
a conferma di
cio' si pone il
fatto che oltre
a MADONIA
Francesco,
l'Avv. CLEMENTI
e' stato anche
difensore dei
figli, Salvatore
e Giuseppe, nel
periodo in esame
piu' volte
visitati dal
legale durante
la loro
detenzione
presso il
carcere dell'Ucciardone
in Palermo). Scrive
la direzione del
carcere (cfr.
fono 366/93
dell'11.02.93): ".........
durante l'attesa
colloqui con
parenti e/o
legali, i
detenuti
sottoposti al
regime speciale
non hanno alcuna
possibilita' di
incontrare ne'
altri detenuti
ne' parenti di
altri detenuti
.... Il detenuto
MADONIA, in
quanto
sottoposto al
regime previsto
dell'art. 41/bis
e' assoggettato
alle limitazioni
di cui agli
ordini di
servizio .......
Si chiarisce -
comunque - che a
causa delle
condizioni di
salute, in
quanto
barellato, il
detenuto MADONIA
e' stato ammesso
ai colloqui
familiari con il
difensore in
camera separata,
il suo
all'ufficio
dello psicologo
....
Relativamente al
medesimo
detenuto si
segnala che lo
stesso, fin dal
suo ingresso in
questa sede
(11.11.91) e'
stato ristretto
presso la
sezione del
centro clinico
.... ". -
GAMBINO Giacomo
Giuseppe,
MONTALTO
salvatore, CALO'
Giuseppe: nel
periodo in esame
si trovano
contemporaneamente
ristretti presso
la Casa di
Reclusione di
Spoleto. Scrive
la direzione del
carcere (cfr.
fono del
20.01.93 e del
26.01.93):
" ..... il
numero delle
sale disponibili
per effettuare
colloqui con i
familiari sono 4
utilizzate
contemporaneamente
da 2 e 5 nuclei;
per effettuare
colloqui con gli
avvocati sono
disponibili nr.
3 salette .... I
detenuti
nell'eventuale
attesa i
familiari e/o
avvocati possono
incontrarsi tra
loro, salvo
eventuali
provvedimento di
divieto
d'incontro di
carattere
amministrativo o
giudiziario ...
nel periodo
01.01.92 -
31.07.92 nessuno
dei detenuti era
sottoposto a
divieto
d'incontro di
carattere
amministrativo o
giudiziario ....
" E'
da sottolineare
che
dall'01.01.92 al
23.05.92 CALO'
Giuseppe riceve
ben sette visite
dal cognato
MATTALIANO
Gregorio, le
ultime delle
quali in data
14.05.92 e
15.05.92; tale
circostanza
assume
particolare
rilievo in
quanto CANCEMI
Salvatore ha
dichiarato che
si serviva di
MATTALIANO per
comunicare e/o
ricevere
messaggi dal
CALO'; diverse
sono, fra
l'altro, le
telefonate fatte
da CALO' alla
moglie
MATTALIANO
Rosaria. I
meccanismi
riferiti da
MUTOLO, MARCHESE
e DRAGO in
ordine alle
comunicazione
tra detenuti,
per detenuti e
da detenuti si
pongono, a
giudizio di
questa Procura
Distrettuale,
fra le cause che
hanno
maggiormente
impedito - o
comunque
rallentato - una
efficace
attivita' di
contrasto a Cosa
Nostra. L'assenza
di una
legislazione
differenziata
per i detenuti
piu' pericolosi
e
l'inadeguatezza
dei complessi
carcerari, ha
fatto si che le
detenzioni non
realizzassero,
concretamente,
un periodo di
sbarramento e di
preclusione di
contatti con i
membri
dell'organizzazione
in stato di
liberta'. Situazione,
questa, che ha
premesso sia
l'esecuzione di
omicidi
all'interno
delle carceri
(vedi ad esempio
l'uccisione di
PUCCIO Giuseppe)
sia la
possibilita' di
tenere viva la
comunicazione di
notizie sull'attivita'
dell'organizzazione
consentendo,
implicitamente,
la sussistenza
della stessa. Purtroppo
solo e soltanto
dopo la strage
di Via D'Amelio,
in cui hanno
perso la vita il
Dr. Paolo
BORSELLINO ed i
cinque uomini
della scorta, si
e' capito che
era necessario
incidere con
forza sul
settore
carcerario
cercando di
impedire ai
detenuti
appartenenti a
Cosa Nostra ed
altre
organizzazioni
criminali
qualsiasi
comunicazione
con l'esterno. Con
l'entrata in
vigore dell'art.
41/bis
dell'Ordinamento
Penitenziario si
e' potuto,
finalmente, dare
concretezza a
misure
restrittive di
particolare
efficacia quali: -
il trasferimento
in massa presso
le carceri
speciali di
Pianosa e
dell'Asinara; -
il divieto
assoluto di
effettuare
telefonate; -
la possibilita'
di un solo
colloquio
mensile con i
familiari; -
la fruizione
dello stesso con
l'interposizione
dei vetri
divisori o di
audiocitofoni. -
D - COMPOSIZIONE
DELLA
COMMISSIONE ALLA
DATA DEL
23.05.92 GIORNO DELL'ATTENTATO
IN DANNO DEL DR.
GIOVANNI FALCONE Nella
parte sin qui
esposta si e'
dimostrato come,
relativamente
all'esistenza
della
Commissione,
vengano a
convergere le
dichiarazioni
degli ultimi
collaboratori di
giustizia con
quelle rese nel
tempo da Tommaso
BUSCETTA,
Vincenzo
MARSALA,
Salvatore
CONTORNO,
Antonino
CALDERONE,
Francesco MARINO
MANNOIA. Questa
coincidenza di
versioni nel
vasto arco di
tempo compreso
tra il 1984
(prime
dichiarazioni di
BUSCETTA) e il
1993 (pentimenti
di CANCEMI, DI
MATTEO e, da
ultimo, LA
BARBERA)
suggella in
maniera
incontrovertibile
l'esistenza
della
Commissione e
l'importanza da
essa assunta
proprio in
merito
all'eliminazione
di esponenti
delle
Istituzioni
quali, nel caso
in esame, il Dr.
Giovanni
FALCONE. A
corollario di
tutto cio' si
pone - e'
necessario
ribadirlo - la
conferma
giurisprudenziale
sancita sulla
Commissione
dalla sentenza
della Suprema
del Gennaio 92. Ed
invero gli
ultimi
collaboratori di
giustizia se da
un lato hanno
ribadito
l'esistenza di
tale organismo e
delle regole
interne, non
scritte, che da
sempre governano
l'organizzazione,
dall'altro hanno
vieppiu'
permesso di
ricostruire la
storia piu'
recente di Cosa
Nostra per avene
essi fatto parte
fino al 93. Appare
quindi evidente
come tutte le
indicazioni
fornite debbano
essere in
relazione con le
posizioni
giuridiche dei
singoli
collaboranti e
valutate nella
loro globalita'
sulla base delle
conoscenze
specifiche di
ognuno. Al
di la',
comunque, delle
parziali ed
inevitabili
divergenze in
ordine a
situazioni
marginali, e' di
rilievo
sottolineare fin
da ora la
generale
coincidenza
delle
dichiarazioni
rese dai
collaboranti
relativamente ai
nominativi degli
uomini d'onore
facenti parte
della
Commissione nel
Maggio 92. Cio'
detto si
procedera' con
l'esaminare, in
ordine di
progressione
cronologica di
inizio
collaborazione
con l'A.G., le
dichiarazioni
fornite nel
tempo da: -
Leonardo MESSINA
(cfr. F.
8/B C.F) -
Gaspare MUTOLO
(cfr. F.
8/B C.G) -
Giuseppe
MARCHESE
(cfr. F.
8/B C.A) -
Giovanni DRAGO
(cfr. F.
8 C.N) -
Baldassare DI
MAGGIO
(cfr. F.
8 C.M) -
Mario Santo DI
MATTEO
(cfr. F.
1/A C.I) -
Gioacchino LA
BARBERA (cfr.
F. 1/B C.E) -
Salvatore
CANCEMI
(cfr. F.
1/A C.G) Ove
non specificato
diversamente, le
indicazioni
fornite dai
suddetti debbono
intendersi
richiamate nella
globalita' dei
verbali
d'interrogatorio
resi alla cui
lettera si fa,
pertanto,
integrale
rinvio. D.1 MESSINA
LEONARDO Il
30.06.92
iniziava a
collaborare con
la Giustizia
MESSINA
Leonardo,
importante uomo
d'onore della
famiglia di San
Cataldo (CL). Anche
tale
collaborazione
si rivelava
estremamente
utile ed
importante per
la conoscenza di
Cosa Nostra,
poiche'
proveniente da
persona da lungo
tempo inserita
nell'organizzazione
ed appartenente
ad una famiglia
di sangue di
antiche e
consolidate
tradizioni
mafiose. Nipote
dell'omonimo
MESSINA
Leonardo,
vecchio
rappresentante
della famiglia
di Serradifalco,
di LA MARCA
Cataldo, gia'
capo - decina
della famiglia
di San Cataldo,
nonche' di CALI'
Luigi, uomo
d'onore di
quest'ultima
famiglia, ed
entrato quindi -
fin
dall'adolescenza
- in contatto
con un ambiente
permeato dalla
logica mafiosa,
il collaboratore
aderi'
formalmente
all'organizzazione
all'eta' di 25
anni. Nell'ambito
di Cosa Nostra,
egli assunse
quindi ruoli di
sempre maggior
rilievo (capo -
decina e vice -
rappresentante
della famiglia
di San Cataldo),
e soprattutto
divenne uomo di
fiducia di
Giuseppe MADONIA
detto "Piddu",
rappresentante
provinciale di
Caltanissetta e
componente della
"commissione
regionale". Anche
grazie a questo
privilegiato
rapporto
fiduciario con
il MADONIA, il
MESSINA venne a
trovarsi in una
posizione tale
da poter
apprendere
dall'apparato di
vertice
dell'organizzazione
informazioni
sicuramente
attendibili
sulla struttura
e sulle
attivita' di
Cosa Nostra. In
particolare,
dopo essersi
dedicato
prevalentemente
al traffico di
stupefacenti, a
partire dal 1986
circa, il
MESSINA si
occupo'
principalmente
degli interessi
di Cosa Nostra
nel settore
degli appalti,
venendo cosi' a
diretta
conoscenza di
rapporti tra
l'organizzazione
ed esponenti
delle
Istituzioni. Leonardo
MESSINA riferiva
soprattutto
dell'esistenza
della
Commissione
Regionale -
organismo cui
aveva
inizialmente
fatto cenno
Tommaso BUSCETTA
e
successivamente,
in maniera molto
piu' estesa,
Antonino
CALDERONE -
indicandone i
componenti fino
al 1991: -
RIINA Salvatore,
rappresentante
della provincia
di Palermo; -
SANTAPAOLA Nitto,
rappresentante
della provincia
di Catania; -
SAITTA
Salvatore,
rappresentante
della provincia
di Enna; -
MADONIA "Piddu",
rappresentante
della provincia
di Caltanissetta; -
FERRO Antonio,
rappresentante
della provincia
di Agrigento; -
AGATE Mariano,
rappresentante
della provincia
di Trapani. Per
quanto riguarda
le altre
province il
collaboratore
precisava che,
secondo le sue
cognizioni, non
esisteva alcun
rappresentante
per quelle di
Messina e Ragusa
(non essendovi
in esse
insediamenti di
Cosa Nostra),
mentre per
quella di
Siracusa (pur in
analoga
situazione) era
stato nominato
un referente
nella persona di
BELFIORE
Salvatore. MESSINA
ha inoltre
evidenziato che
anche la
Commissione
Regionale era
nelle mani dei
corleonesi per
essere questi
riusciti ad
imporre loro
uomini facendo
in tal modo
prelevare solo e
soltanto la loro
volonta'. Ed
e' proprio per
il rifiuto di
valori ormai
"degenerati"
(termine usato
dal
collaboratore)
introdotti
nell'organizzazione
dalla dittatura
dei corleonesi
che MESSINA,
dopo una
graduale
processo di
distacco dalle
logiche di Cosa
Nostra, decide
di rompere con
il passato
assumendo
atteggiamento di
collaborazione
con l'A.G. D.2 MUTULO
GASPARE Gaspare
MUTOLO ha
dichiarato di
essere stato
combinato nel
73, di aver
fatto parte
della famiglia
di Partanna
Mondello, di
essere stato
arrestato per la
prima volta nel
1976 rimanendo
ininterrottamente
detenuto fino al
1981.
Successivamente
veniva
riarrestato il
16.06.82 con
l'accusa di
traffico
illecito di
sostanze
stupefacenti.
Veniva altresi'
imputato, sempre
in quel periodo,
per l'omicidio
in danno di
Alfio FERLITO
rimanendo in
stato di
detenzione fino
al Settembre 88. Veniva
nuovamente
arrestato
nell'Aprile 89,
dopo essersi
trasferito a
Prato, con
l'accusa di
traffico di
stupefacenti e
detenzioni di
armi; a seguito
di tali accuse
subi' una
carcerazione
preventiva di
circa 15 giorni
al termine dei
quali venne
scarcerato.
Venne tratto
ancora in
arresto nel
Luglio 89 con
l'accusa di
traffico di armi
e dollari falsi. Rimesso
in liberta' nel
Gennaio 90
veniva ancora
arrestato
nell'Agosto del
91 rimanendo
detenuto fino al
Luglio 92 data
di inizio della
sua
collaborazione. Cio'
premesso si
evidenzia che
MUTOLO,
relativamente
alla
composizione
della
commissione nel
1992 (ovvero in
concomitanza
della strage di
Capaci) ha
fornito le
seguenti
notizie: -
RIINA Salvatore,
con sostituto
PROVENZANO
Bernardo -
BRUSCA Bernardo,
con sostituto
BRUSCA Giovanni -
MONTALTO
Salvatore, con
sostituto
MONTALTO
Giuseppe -
CALO' Giuseppe,
con sostituto
CANCEMI
Salvatore -
GAMBINO Giacomo
Giuseppe, con
sostituto TROIA
Mariano -
MADONIA
Francesco, con
sostituto
MADONIA Antonino -
BUSCEMI
Salvatore, con
sostituto BONURA
Francesco -
DI MAGGIO
Procopio, con
sostituto
PALAZZOLO Vito -
GERACI Antonino
"Nene'"
(n. 02.01.17),
con sostituti
GERACI Antonino
(n. 11.11.29) e
GERACI Francesco
(di Antonino) -
MOTISI Matteo
detto "Matteazzo",
con sostituto
ROTOLO Antonino -
PUCCIO Vincenzo
(fino alla sua
morte: 11.05.89)
con sostituto
LUCCHESE
Giuseppe. Con
riferimento al
mandamento di
Bolognetta, il
MUTOLO ha
indicato come
capo -
mandamento e
capo - famiglia
BONO Giuseppe,
" .....
almeno fino a
tutto il 1989
... " (cioe'
fin quando i due
furono
condetenuti nel
carcere di
Spoleto). Per il
periodo
successivo,
invece, MUTOLO
non ha potuto
confermare
questa
indicazione, ed
anzi ha espresso
il convincimento
che il BONO
fosse venuto a
trovarsi -
all'interno di
Cosa Nostra - in
una situazione
"difficile"
con il gruppo
egemone dei
corleonesi. Per
quanto concerne
il mandamento di
Ciaculli, il
collaborante non
ha saputo
indicare con
assoluta
precisione chi
ne sia divenuto
capo dopo
l'omicidio di
PUCCIO Vincenzo
(Maggio 1989),
limitandosi a
restringere -
con sufficiente
certezza - la
cerchia dei
virtuali
successori a
LUCCHESE
Giuseppe (gia'
sostituto del
PUCCIO), e
GRAVIANO
Giuseppe "martiduzzu"
(capo della
famiglia di
Brancaccio,
compresa nel
mandamento di
Ciaculli). Anche
in riferimento
al mandamento di
Santa Maria di
Gesu', MUTOLO,
mentre ne ha
indicato con
certezza il capo
in AGLIERI
Pietro, ha
dichiarato di
non sapere con
assoluta
certezza se quel
mandamento fosse
rappresentato in
Commissione. Infine,
per quanto
riguarda il
mandamento di
Passo di Rigano
MUTOLO ha
indicato come
esponente di
vertice anche LA
BARBERA
Michelangelo
detto Angelo, da
lui conosciuto
pero' come sotto
- capo e
sostituto di
BUSCEMI
Salvatore nel
comando della
famiglia di
Passo di Rigano
e non gia'
dell'omonimo
mandamento. Come
si vedra',
questi parziali
margini di
dubbio sono
stati poi
risolti,
comunque, alla
luce delle
dichiarazioni
successivamente
rese da altri
collaboranti. D.3 MARCHESE
GIUSEPPE Tratto
in arresto nel
1982, MARCHESE
Giuseppe e'
rimasto
interrotamente
detenuto fino a
Settembre 92,
data di inizio
della sua
collaborazione
con l'A.G. (al
pari di MUTOLO
si trova
attualmente
ristretto in
struttura
extrapenitenziaria) Per
quanto riguarda
la composizione
della
commissione nel
periodo dei
fatti per cui e'
processo,
MARCHESE ha
fornito i
seguenti dati
precisando,
nell'interrogatorio
reso in data
15.02.94, che
non poteva
escludere
l'esistenza di
cambiamenti a
lui non
comunicati: -
RIINA Salvatore
(PROVENZANO
Bernardo) -
MADONIA
Francesco (MADONIA
Antonino e DI
TRAPANI
Francesco
recentemente
deceduto) -
BRUSCA Bernardo
(BRUSCA
Giovanni) -
GAMBINO Giacomo
Giuseppe (TROIA
Mariano Tullio) -
CALO' Giuseppe (CANCEMI
Salvatore) -
LUCCHESE
Giuseppe (GRAVIANO
Giuseppe "martiduzzu") -
MOTISI Matteo
detto "Matteazzo"
(ROTOLO
Antonino) -
AGLIERI Pietro (TERESI
Giovanni "
pacchiuni",
recentemente
deceduto) -
MONTALTO
Salvatore (MONTALTO
Giuseppe) -
BUSCEMI
Salvatore (BONURA
Francesco) -
GERACI Nene' il
vecchio" (GERACI
Antonino, cl.
1929) -
DI MAGGIO
Procopio (PALAZZOLO
Vito) -
INTILE Francesco -
BONO Giuseppe Per
quanto riguarda
MOTISI "Matteazzo",
MARCHESE ha
sentito il
dovere di
precisare che
costui e' capo -
mandamento solo
da un punto di
vista formale,
in quanto tutte
le decisioni
sono assunte da
ROTOLO Antonino,
che non sempre
lo informa
preventivamente
delle
deliberazioni da
adottare in
Commissione. D.4 DRAGO
GIOVANNI Tratto
in arresto nel
1990, DRAGO
Giovanni e'
rimasto
ininterrottamente
detenuto fino al
16.12.92 data di
inizio
collaborazione
con l'A.G.
(attualmente si
trova ristretto
in una struttura
extrapenitenziaria) Per
quanto riguarda
i componenti
della
Commissione
provinciale di
Palermo di Cosa
Nostra (quelli
da lui
conosciuti con
certezza, a
partire
dall'epoca in
cui era stato
"combinato",
qualche mese
dopo l'arresto
di GRAVIANO
Filippo,
avvenuto il
21.08.85), DRAGO
ha fornito le
seguenti
notizie, apprese
da GRAVIANO
Giuseppe e da
altri uomini
d'onore pur
precisando,
nell'interrogatorio
del 14.02.94,
che la sua
cognizione si
ferma al 1990 e
che pertanto non
puo' escludere
l'esistenza di
variazioni: -
RIINA Salvatore
(PROVENZANO
Bernardo) -
GAMBINO Giacomo
Giuseppe -
LUCCHESE
Giuseppe (GRAVIANO
Giuseppe). Il
LUCCHESE assunse
tale carica dopo
l'omicidio di
PUCCIO Vincenzo
(11.05.89), del
quale era stato
prima sostituito -
MONTALTO
Salvatore (MONTALTO
Giuseppe) -
BUSCEMI
Salvatore -
MADONIA
Francesco (MADONIA
Antonino) -
BRUSCA Bernardo
(BRUSCA
Giovanni) -
CALO' Giuseppe (CANCEMI
Salvatore) -
AGLIERI Pietro
(GRECO Carlo e
TERESI
Giovanni). L'AGLIERI
assunse tale
carica dopo
l'omicidio di
BONTATE Giovanni
(28.09.88) -
ROTOLO Antonino -
GANCI Raffaele Per
quanto riguarda,
in particolare,
GANCI Raffaele,
DRAGO ha
precisato di
avere appreso da
GRAVIANO
Giuseppe che
costui era il
capo -
mandamento della
Noce, almeno dal
1989, allorche'
era stata
inaugurata la
nuova
concessionaria
Renault Service,
sita nei pressi
del Motel Agip
di Palermo. GRAVIANO
aveva inoltre
precisato che il
mandamento della
Noce (sciolto
dopo l'omicidio
di salvatore
SCAGLIONE) era
stato
"creato
appositamente"
per il GANCI ed
aveva una grande
estensione
territoriale. DRAGO
ha, infine,
aggiunto che
egli aveva gia'
in precedenza
compreso
l'importanza del
ruolo ricoperto
del GANCI in
Cosa Nostra (pur
essendo stato
ancora informato
della sua
qualita' di capo
- mandamento),
allorquando lo
aveva incontrato
in una riunione
cui era presente
anche Salvatore
RIINA l'episodio
si verifico' il
20.04.89, giorno
del sequestro e
dell'uccisione
di MARINO
MANNOIA
Agostino, ed
avvenne in una
villetta sita
nei pressi di
Villa Serena;
ivi, GANCI
Raffaele era
presente ad una
riunione
ristretta, nel
corso della
quale il RIINA
spiego' i motivi
dell'eliminazione
del MARINO
MANNOIA , e
dette
disposizioni per
la preparazione
dell'omicidio di
PUCCIO
Vincenzo). D.5 DI
MAGGIO
BALDASSARE Il
13.01.93
iniziava a
collaborare con
la giustizia
Baldassare DI
MAGGIO. Tratto
in arresto dai
Carabinieri di
Novara
l'08.01.93 per
detenzioni di
armi, il DI
MAGGIO - sebbene
in quel momento
non fosse
destinatario di
alcun
provvedimento
restrittivo e
non andasse,
quindi, incontro
a conseguenze
penali di
rilievo -
immediatamente
confessava la
propria qualita'
di uomo d'onore,
personalmente
"combinato"
da Bernardo
BRUSCA ed
ammetteva di
aver ricoperto,
negli anni
precedenti, un
ruolo attivo e
rilevante
nell'ambito
della famiglia
di San Giuseppe
Jato. Il
DI MAGGIO
lealmente
riconosceva di
aver deciso di
dissociarsi da
Cosa Nostra per
prevenire il
gravissimo
rischio per la
propria vita,
derivante da una
situazione di
ormai insanabile
contrasto tra
lui stesso ed i
BRUSCA (in
particolare
Giovanni, figlio
di Bernardo), i
quali male
avevano
tollerato la
posizione di
"prestigio"
gia' acquisita
da esso DI
MAGGIO, nel
mandamento di
San Giuseppe
Jato, nel
periodo in cui -
per circa tre
anni - gli
stessi BRUSCA
Bernardo e
BRUSCA Giovanni
erano stati,
contemporaneamente,
detenuti o al
soggiorno
obbligato. Tale
periodo era,
poi, tanto
grave, in quanto
il DI MAGGIO
aveva compreso
che - dopo un
periodo di
apparente "neutralita'"
- RIINA si era
schierato sulle
posizioni dei
BRUSCA, sui
fedelissimi
alleati di
sempre. Le
sue
dichiarazioni
apparivano
subito di grande
rilievo
investigativo
non solo perche'
egli recava un
nuovo importante
contributo di
conoscenza alle
indagini
giudiziarie, ma
anche perche'
forniva
significativi e
decisivi
elementi per la
individuazione
dello stesso
RIINA, che poi
veniva
effettivamente
catturato -
grazie al suo
contributo - il
15.01.93. Anche
DI MAGGIO
Baldassare ha
indicato quegli
esponenti di
Cosa Nostra che,
per sua
cognizione
diretta, si
incontravano
piu'
frequentemente
con Salvatore
RIINA
intrattenendo
con lui un
rapporto
preferenziale (I
BRUSCA, i
MADONIA, i
GANCI, GAMBINO
Giacomo
Giuseppe, LA
BARBERA
Michelangelo e
BIONDINO
Salvatore).
Inoltre, egli ha
indicato taluni
capi -
mandamento e
sostituti nel
contesto di
episodi
specifici: -
BRUSCA Bernardo,
capo mandamento
di S. Giuseppe
Jato, sostituto
dal
figlio
BRUSCA Giovanni; -
GANCI Raffaele,
capo -
mandamento della
Noce, sostituito
dal figlio GANCI
Domenico; -
GAMBINO Giacomo
Giuseppe capo -
mandamento di
San Lorenzo,
sostituito da
BIONDINO
Salvatore; -
LA BARBERA
Michelangelo,
capo di fatto
del mandamento e
della famiglia
di Passo di
Rigano; -
FARINELLA
Giuseppe, capo -
mandamento di
Gangi; -
GIUFFRE'
Antonino, inteso
"Nino
manuzza",
nominato
reggente del
mandamento di
Caccamo durante
la detenzione di
INTILE
Francesco. Per
quanto riguarda,
in particolare,
GANCI Raffaele,
il DI MAGGIO ha
precisato di
sapere che egli
e' capo -
mandamento della
Noce, per averlo
appreso dallo
stesso RIINA e
da BRUSCA
Bernardo, nel
periodo in cui
il primo
soggiornava in
contrada Dammusi
di San Giuseppe
Jato, nelle case
del BRUSCA, e
comunque prime
della cattura di
quest'ultimo
(Novembre 1985). Uno
dei dati piu'
significativi
portati a
conoscenza dell'Autorita
Giudiziaria da
DI MAGGIO e che
ha consentito di
accrescere il
bagaglio
conoscitivo
sulla struttura
interna di Cosa
Nostra, e'
quello relativo
al ruolo di
BIONDINO
Salvatore; lo
spessore
criminale di
quest'ultimo,
l'importanza
assunta
all'interno del
sodalizio
criminoso e lo
stretto legame
che lo unisce a
RIINA Salvatore
verra' meglio
evidenziato
quando saranno
esaminate le
dichiarazioni di
CANCEMI
Salvatore. E'
doveroso
segnalare che
l'indicazione di
BIONDINO
Salvatore quale
sostituto di
GAMBINO Giacomo
Giuseppe giunge
per la prima
volta proprio da
DI MAGGIO; tale
circostanza
viene a
confermare,
implicitamente,
la genuinita' e
l'attendibilita'
delle
dichiarazioni di
MUTOLO, MARCHESE
e DRAGO i quali
- a causa dei
luoghi periodi
di detenzione -
avevano una
cognizione della
realta' esterna
sicuramente piu'
limitata
rispetto ad
altri soggetti
(quali lo stesso
DI MAGGIO e
CANCEMI
Salvatore) in
grado di
muoversi
liberamente. La
"non
conoscenza
" di
BIONDINO
Salvatore da
parte di alcuni
collaboranti va
altresi'
interpretata -
senza alcuna
possibilita' di
smentita - come
riscontro alla
particolare
"strategia"
dei corleonesi
consistente nel
non comunicare
ad altri l'identita'
degli uomini
d'onore del
mandamento di
Corleone e degli
uomini d'onore
comunque
vicinissimi a
RIINA,
PROVENZANO, e
BAGARELLA. Che
BIONDINO
Salvatore fosse
una delle
persone (o la
persona) di
maggor fiducia
di RIINA lo si
ricava oltremodo
dal loro
contestuale
arresto avvenuto
in Palermo il
15.01.93; ed
invero BIONDINO
Salvatore,
nell'accompagnare
lo stesso RIINA
alle riunioni
con altri
appartenenti a
Cosa Nostra
(come riferito
da DI MAGGIO e
CANCEMI), veniva
automaticamente
a conoscenza sia
dei luoghi ove
si tenevano tali
incontri e sia
dei posti in cui
si rifugiava il
capo
dell'organizzazione. DI
MAGGIO ha
precisato che
BIONDINO gli
venne presentato
personalmente da
LA BARBERA
Angelo come
sostituito di
GAMBINO Giacomo
Giuseppe, dopo
l'arresto di
quest'ultimo; il
collaborante non
ha mancato di
sottolineare che
il GAMBINO e'
rimasto tuttavia
a capo -
mandamento anche
durante la sua
detenzione. Quanto
a LA BARBERA,
oltre che
conoscerlo come
capo di fatto
del mandamento
di Passo di
Rigano, DI
MAGGIO lo ha
puntualmente
incontrato in
varie riunioni
ristrette, alle
quali
partecipavano
gli esponenti di
Cosa Nostra piu'
vicini a RIINA
Salvatore, nella
qualita' di capi
- mandamento o
sostituti dei
medesimi. Per
quanto riguarda
FARINELLA, e la
sua qualita' di
capo -
mandamento di
Gangi, il
collaborante ha
dettagliatamente
riferito che,
proprio per tale
qualita', fu
necessario
rivolgersi al
FARINELLA, e
raggiungere con
lui un'intesa in
ordine alla
divisione dei
profitti che
Cosa Nostra
intendeva
conseguire in
occasione della
costruzione
della strada
provinciale San
Mauro
Castelverde -
Gangi (alla
quale era
interessato lo
stesso RIINA
Salvatore, che
delego' appunto
a DI MAGGIO ed a
BRUSCA Giovanni
gli opportuni
contatti con il
potente capo del
mandamento delle
Madonie, cioe'
del territorio
in cui l'opera
doveva essere
realizzata). Sul
punto ' giova
appena ricordare
che la qualita'
di capo -
mandamento del
FARINELLA e'
stata
unanimemente
affermata da
altri importanti
precedenti
collaboratori di
giustizia
(Tommaso
BUSCETTA,
Antonino
CALDERONE,
Francesco MARINO
MANNOIA) e, dopo
DI MAGGIO, anche
da DI MATTEO
Mario Santo; ed
e' stata,
infine,
affermata in
sede giudiziaria
dal Tribunale di
Termini Imerese,
con sentenza del
09.01.93. Infine,
per quanto
concerne
GIUFFRE'
Antonino, DI
MAGGIO - dopo
avere riferito
che costui
svolge l'attivita'
di insegnante ed
e' conosciuto
con il
soprannome di
"Nino
manuzza"
per una
menomazione ad
una mano - ha
precisato che lo
stesso e' stato
nominato
"reggente"
del mandamento
di Caccamo
durante la
detenzione del
capo -
mandamento
INTILE
Francesco. Piu'
specificamente,
il collaboratore
di giustizia ha
poi soggiunto di
avere incontrato
personalmente
GIUFFRE' in due
circostanze che
rivestono uno
speciale
significato
perche'
servirono a
risolvere un
contrasto
insorto tra lo
stesso GIUFFRE'
ed il vecchio
capo - famiglia
di Termini
Imerese, GAETA
Giuseppe, il
quale voleva
continuare a
gestire in modo
autonomo gli
appalti che
interessavano il
suo territorio. Il
contrasto fu
risolto a favore
del GIUFFRE' che
era gia'
inserito nel
"sistema"
direttamente
controllato da
RIINA Salvatore
e dal vertice di
Cosa Nostra per
il tramite di
SIINO Angelo. Successivamente,
nel corso
dell'interrogatorio
reso alla Corte
di Appello di
Palermo il
22.11.93, DI
MAGGIO, nel
confermare le
sue precedenti
dichiarazioni,
ha riconosciuto
il GIUFFRE', ed
ha ribadito che
- in epoca
riconducibile
agli anni
1987/88 - il
GIUFFRE' "
......
aveva il
mandamento di
Caccamo nelle
mani ... e
sostituiva il
capo di Caccamo
...." In
merito a
GIUFFRE'
Antonino giova
sottolineare che
la prima
indicazione sul
suo ruolo
"sostituto"
di INTILE
Francesco nel
mandamento di
Caccamo,
proviene per la
prima volta da
DI MAGGIO
Baldassare e
cioe' da un
soggetto che
fino al 92 e'
stato libero e
che ha quindi
avuto la
possibilita' -
grazie alla
vicinanza con
RIINA Salvatore,
BRUSCA Bernardo
e figli di
quest'ultimo (in
particolare
Giovanni) - di
conoscere
particolari piu'
dettagliati
sugli ultimi
anni di vita
dell'organizzazione. D.6 DI
MATTEO MARIO
SANTO Altre
puntuali
indicazioni
sulla
Commissione
provinciale di
Palermo di Cosa
Nostra, sulle
sue competenze e
sulla sua
composizione
sono state
fornite da DI
MATTEO Mario
Santo, tratto in
arresto nel
Marzo 93. Questi
iniziava a
collaborare con
l'A.G. in data
24.10.93
autoaccusandosi,
come primo
episodio, della
partecipazione
alla strage di
Capaci nei
termini
ampiamente
esposti nella
richiesta di
misura cautelare
del 10.11.93 cui
si fa integrale
rinvio (cfr. F.1
C.I). A
proposito
dell'organo di
vertice di Cosa
Nostra il
collaborante,
nel corso
dell'interrogatorio
rese innanzi
all'A.G. di
Palermo in data
29.10.93, ha
dichiarato: "
.... Per quanto
riguarda la
Commissione
provinciale di
Palermo, e'
esatto quanto
riferito dai
vari
collaboratori
circa il suo
ruolo
assolutamente
centrale e
decisivo nella
vita di Cosa
Nostra, per cui
non c'e'
decisione di una
certa importanza
che non venga
presa dalla
stessa
Commissione, ed
in particolare
per quanto
riguarda -
ovviamente - gli
omicidi di
Magistrati,
poliziotti,
funzionari dello
Stato. Anche gli
omicidi degli
uomini d'onore
devono essere
decisi dalla
Commissione. Questa
regola,
naturalmente, la
so per
conoscenza
diretta perche'
e' una delle
prime cose che
vengono
comunicate a chi
entra in Cosa
Nostra, e ripeto
ancora una volta
che io, in
realta, vivevo
in
quell'ambiente
gia' prima della
mia
affiliazione. All'epoca
della mia
affiliazione, la
Commissione era
composta dai
vari capi
mandamento, e
cioe' da BONTATE
Stefano,
INZERILLO
Salvatore,
MADONIA
Francesco,
SALAMONE
Antonino, RIINA
Salvatore,
RICCOBONO
Rosario,
SCAGLIONE
Salvatore, CALO'
Giuseppe, GERACI
Antonino il
vecchio, INTILE
Francesco,
FARINELLA
Giuseppe ed il
capo
mandamento di
Misilmeri, il
cui nome in
questo momento
non ricordo, ma
che e' stato
ucciso in epoca
non lontana, e
che e' stato poi
sostituito da
OCELLO, non
ricordo il nome,
anch'egli
ucciso. Non
escludo di
dimenticare, in
questo momento,
qualche nome, ma
e' certo che
della
Commissione
facevano parte
tutti i capi
mandamento della
provincia, anche
quelli delle
zone piu'
esterne, come
Caccamo e Ganci. A
quell'epoca,
come ho detto,
RIINA Salvatore
era capo -
mandamento di
Corleone, ed il
suo sostituto
era PROVENZANO
Bernardo detto
Bino. I due
andavano
perfettamente
d'accordo, e
posso affermare
che il
PROVENZANO
partecipava alle
riunioni della
Commissione o in
assenza del
RIINA, o anche
in aggiunta allo
stesso RIINA.
Ovviamente, il
voto per il
mandamento di
Corleone era
sempre uno solo,
pero'
l'identificazione
fra i due era
tale che il
PROVENZANO
poteva prendere
parte alla
riunione della
Commissione,
anche se gia'
c'era il RIINA. Tutto
questo io posso
affermare
perche', a
quell'epoca,
spessissimo, gli
uomini d'onore
delle varie
famiglie si
riunivano nella
tenuta "la
Favarella"
di GRECO
Michele, che era
il capo della
Commissione, e
quindi anch'io
assistevo alle
discussioni tra
un gran numero
di persone.
Ricordo
perfettamente
che allora,
profilandosi il
contrasto tra il
RIINA ed i
corleonesi, da
una parte, ed il
gruppo BONTATE -
INZERILLO
dall'altra,
GRECO Michele e
SALAMONE
Antonino
assunsero una
posizione di
mediazione, nel
senso di cercare
di evitare
l'esplodere del
contrasto. Il
GRECO, in
particolare,
ebbe a dire che
una guerra fra
le varie
famiglie avrebbe
portato
un'infinita' di
morti e migliaia
di anni di
carcere. Anche
il SALAMONE era
su questa
posizione, ma
egli era
indebolito dal
fatto di stare
in America, e
dal fatto che il
suo sostituto,
cioe' BRUSCA Bernardo,
era invece
stretto alleato
di RIINA, tanto
che alla fine il
SALAMONE, com'e'
noto, penso'
soltanto a
salvarsi la
vita. Dopo
la cosiddetta
guerra di mafia,
la Commissione
venne nuovamente
formata con una
serie di persone
legate a RIINA
Salvatore. Anche
in questo
periodo, pur
essendo sempre
piu' evidente il
ruolo preminente
del RIINA, la
regola
fondamentale che
gli omicidi piu'
importanti, ed
in particolare
quelli dei
rappresentanti
delle
Istituzioni,
dovessero
discussi in
Commissione, e'
stata sempre
osservata
....". DI
MATTEO, poi, ha
riferito anche
quanto a sua
conoscenza sui
rapporti tra le
"province"
di Cosa Nostra e
sulla c.d.
Commissione
interprovinciale: "
........ Posso
affermare,
perche' oggetto
frequente ed
assolutamente
non contestato
in tutte le
discussioni che
io ho avuto con
gli altri uomini
d'onore del mio
mandamento, ed
in particolare
con BRUSCA
Bernardo, BRUSCA
Giovanni, DI
CARLO Andrea e
GIOE' Antonino
(dopo la loro
scarcerazione),
che la
Commissione
provinciale di
Palermo decideva
in piena
autonomia sui
delitti, ed in
genere su tutte
le circostanze
piu' importanti,
che riguardavano
Cosa Nostra
nella provincia
di Palermo. Allo
stesso modo, le
altre
Commissioni
provinciali
provvedevano per
le cose di loro
competenza ed
interesse. So
che esiste, gia'
da prima che io
entrassi in Cosa
Nostra, una
Commissione
interprovinciale,
di cui a
quell'epoca
facevano parte
GRECO Michele,
CALDERONE
Giuseppe per
Catania, MINORE
Antonio detto
Toto' per
Trapani e, se
non sbaglio,
PIZZUTO Gigino
per Agrigento, e
DI CRISTINA
Giuseppe per
Caltanissetta. Per
quello che so
io, sulla base
delle fonti che
ho indicato,
l'interprovinciale
non aveva tra i
suoi compiti e
poteri quello di
decidere sui
singoli fatti,
ma era piuttosto
soltanto un
organismo di
collegamento,
che consentiva
ai personaggi
piu' importanti
di essere al
corrente di
tutto quello che
accadeva nelle
altre province.
Successivamente,
il predominio di
RIINA Salvatore
si e' esteso
anche alle altre
province, e
cosi' anche
nell'interprovinciale
ci sono stretti
alleati del
RIINA, che
quindi ha potuto
sempre essere al
corrente di
tutto e
condizionare
tutto
....". In
seguito,
nell'interrogatorio
del 02.012.93
innanzi all'A.G.
di Palermo, DI
MATTEO
descriveva
dettagliatamente
la composizione
della
Commissione
provinciale di
Cosa Nostra di
Palermo, prima e
dopo la c.d.
"guerra di
mafia",
secondo le sue
personali
conoscenze: ".....
Per quanto
riguarda la
composizione
della
Commissione
prima della
guerra di mafia,
e quindi prima
dell'uccisione
di BONTATE
Stefano ed
INZERILLO
Salvatore, posso
riferire quanto
segue, e che -
ripeto - ben
conosco dato che
in quel periodo
era normale,
come ho gia'
detto, la
riunione e
l'incontro di
tutti gli uomini
d'onore,
specialmente
alla Favarella
di GRECO
Michele. I
capi dei vari
mandamenti che
partecipavano a
tali riunioni
erano, secondo
il mio ricordo,
i seguenti: -
per Corleone,
RIINA Salvatore,
sostituto come
ho gia' detto da
PROVENZANO
Bernardo.
Confermo a
questo proposito
di sapere, per
averlo avuto
riferito dai DI
CARLO e dai
BRUSCA, che il
PROVENZANO a
volte
partecipava alle
riunioni insieme
al RIINA, pur se
naturalmente con
un solo voto.
Cio' avveniva
per l'assoluto
accordo che
c'era tra i due; -
per Ciaculli,
GRECO Michele; -
per Bolognetta,
BONO Giuseppe; -
per Pagliarelli,
un certo MOTISI
di cui non
ricordo il nome.
Non so se avesse
un sostituto; -
per Santa Maria
di Gesu',
BONTATE Stefano; -
per Passo di
Rigano,
INZERILLO
Salvatore; -
per la Noce,
SCAGLIONE
Salvatore; -
per Partanna
Mondello,
RICCOBONO
Rosario; -
per Resuttana,
MADONIA
Francesco; -
per San Giuseppe
Jato, SALAMONE
Antonino,
spesissimo
sostituto da
BRUSCA Bernardo; -
per Partinico,
GERACI Antonino
il vecchio; -
per Porta Nuova,
CALO' Giuseppe; -
per Caccamo,
INTILE
Francesco; -
per Gangi,
FARINELLA
Giuseppe, almeno
cosi' ritengo
perche', pur non
ricordo se l'ho
visto alla
Favarella, e' da
molti anni,
certo piu' di
dieci, che e'
capo del
mandamento delle
Madonie ........ Per
quanto riguarda
la composizione
della
Commissione dopo
la conclusione
della guerra di
mafia, posso
dire che ci sono
stati dei
cambiamenti al
vertice dei vari
mandamenti. Per
San Giuseppe
Jato, BRUSCA
Bernardo ha
definitivamente
preso il posto
di SALAMONE
Antonino. Lo
stesso BRUSCA
Bernardo e'
sostituito, dal
momento del suo
arresto, dal
figlio BRUSCA
Giovanni, ed
inoltre, come ho
gia' detto, vi
e' stato un
periodo in cui
reggente era DI
MAGGIO
Baldassare,
anche per
l'assenza dalla
nostra zona
dello stesso
BRUSCA Giovanni. Per
Passo di Rigano,
devo dire che io
ho sempre
visto che a
gestire gli
affari del
mandamento, dopo
la morte di
INZERILLO
Salvatore, e'
stato LA BARBERA
Angelo; non so
con precisione
la sua qualifica
formale. Per
Santa Maria di
Gesu', vi e'
stato un primo
periodo in cui
hanno agito da
reggenti i
fratelli
PULLARA' Ignazio
e PULLARA'
Giovan Battista;
successivamente,
ed ancora oggi,
il capo
mandamento e'
AGLIERI Pietro;
dello stesso
mandamento e'
consigliere
GRECO Carlo. Per
Ciaculli, dopo
l'arresto di
GRECO Michele,
il posto il capo
mandamento e'
stato preso da
GRECO Giuseppe
"scarpa",
e
successivamente
da PUCCIO
Vincenzo. Dopo
la sua morte e'
subentrato
LUCCHESE
Giuseppe, ed
attualmente capo
mandamento e'
GRAVIANO
Giuseppe. Per
San Lorenzo, che
ha sostituito il
mandamento di
Partanna
Mondello, il
capo e' stato
GAMBINO Giacomo
Giuseppe. Dopo
l'arresto di
costui, non so
chi lo abbia
sostituito;
posso dire che
da poco prima
della strage di
Capaci, gestore
effettivo degli
affari di questo
mandamento e'
stato BIONDINO
Salvatore. Prima
di leggerne il
nome sui
giornali, non
avevo mai
sentito parlare
di TROIA Mariano
Tullio. Per
Resuttana, il
MADONIA
Francesco, da
lungo tempo
detenuto, e'
rimasto capo
mandamento, ma
e' stato
sostituito dal
figlio MADONIA
Antonino e, dopo
l'arresto di
questo, da
MADONIA
Salvatore. Per
il mandamento
della Noce, il
capo e'
diventato GANCI
Raffaele, che io
conosco da
moltissimi anni
con tale carica;
non so se il
GANCI sia
succeduto allo
SCAGLIONE
immediatamente
dopo la morte di
quest'ultimo, o
dopo qualche
tempo. Per
il mandamento di
Villabate, il
capo e'
diventato
MONTALTO
Salvatore, con
sostituto il
figlio Giuseppe,
fino al di lui
arresto, e non
so quale sia
l'attuale
situazione. Per
Caccamo, ho gia'
detto che il
capo mandamento
e' rimasto
INTILE
Francesco, ma
che da qualche
anno, in data
che non so
meglio
precisare, il
mandamento e'
stato tolto a
Caccamo e
spostato a
Termini Imerese. Per
Porta Nuova, il
sostituto di
CALO' Giuseppe
(che e' tuttora
capo mandamento)
e' stato CANCEMI
Salvatore. Io ho
conosciuto il
CANCEMI solo di
recente, come ho
gia' detto, ma
da molti anni ne
sentivo parlare
come il
sostituto di
CALO'. Per
Misilmeri,
OCELLO Pietro ha
preso il posto
del capo
mandamento
ucciso, di cui
non ricordo il
nome, e poi e'
stato ucciso lo
stesso OCELLO,
cosicche' ora il
mandamento e'
stato spostato a
Belmonte
Mezzagno, e capo
mandamento e'
SPERA Benedetto. Per
quanto riguarda
il mandamento di
Cinisi, ne e'
stato a lungo
capo BADALAMENTI
Gaetano. Dopo
che egli fu
allontanato,
subentro'
BADALAMENTI
Antonino, da me
conosciuto con
il soprannome di
Nino BATTAGLIA,
anch'egli
ucciso. Da
allora capo
mandamento e'
stato, ed e'
tuttora, DI
MAGGIO Procopio
.... " Per
quanto riguarda,
in particolare,
la situazione
del mandamento
di Caccamo, DI
MATTEO ha
fornito
ulteriori
precisazioni
nell'interrogatorio
del 04.11.93
innanzi all'A.G.
di Palermo. Egli
ha, riferito di
conoscere da
moltissimi anni
INTILE Francesco
quale capo -
mandamento di
Caccamo, e
tuttavia di aver
saputo da BRUSCA
Giovanni e GIOE'
Antonino che
"circa 3 o
4 anni fa'"
l'INTILE - per
motivi che non
vennero
precisati, pur
se si accenno'
vagamente a
"comportamenti
sbagliati"
- " .....
ha avuto tolto
il mandamento,
rimanendo solo
capo - famiglia
di Caccamo, il
cui territorio
e' passato a far
parte del
mandamento di
Termini Imerese
........". In
altre parole, ha
poi chiarito il
DI MATTEO, la
composizione
territoriale del
mandamento non
e' mutata, ma
adesso e' stato
preposto un uomo
d'onore
appartenente non
alla famiglia di
Caccamo sebbene
a quella di
Termini Imerese. Il
collaborante
conferma quindi
- anche dal
punto di vista
del riferimento
temporale -
l'indicazione
del DI MAGGIO
circa la
"reggenza
del mandamento
in parola -
durante la
detenzione dell'INTILE
- da parte di
GIUFFRE'
Antonino. Il
DI MATTEO,
inoltre, pur non
conoscendo
personalmente,
ha saputo che
l'attuale capo -
mandamento di
Caccamo e' un
uomo d'onore di
Termini Imerese;
ed e'
significativo
che il GIUFFRE',
indicato appunto
da DI MAGGIO
Baldassare come
"reggente"
di questo
mandamento, pur
se nativo di
Caccamo, svolge
la sua attivita'
a Termini
Imerese. Con
riferimento al
mandamento di
Gangi, il DI
MATTEO (int.
17.11.93 innanzi
all'A.G. di
Palermo) ha
confermato
ancora l'attuale
qualita' di capo
- mandamento di
FARINELLA
Giuseppe. Infine,
per quanto
concerne il
mandamento di
Belmonte
Mezzagno, il DI
MATTEO (int.
17.11.93 innanzi
all'A.G. di
Palermo) ha
riconosciuto
SPERA Benedetto. Il
collaborante ha
poi precisato
che questo
mandamento
faceva prima
capo al
rappresentante
della famiglia
di Misilmeri (e
quindi prendeva
nome da
quest'ultima
localita'), ma
che "
.... da quando
e' stato ucciso,
a Misilmeri,
OCELLO Pietro,
il mandamento e'
stato trasferito
a Belmonte
Mezzagno e
conseguentemente
lo SPERA e'
altresi' capo -
mandamento
....". Secondo
le conoscenze
del DI MATTEO,
quindi, lo SPERA
e' divenuto capo
- mandamento
dopo l'uccisione
di OCELLO
Pietro, e cioe'
dopo il
07.09.91. Cio'
spiega come di
tale fatto non
abbiano avuto
notizia i
precedenti
collaboranti
(Francesco
MARINO MANNOIA,
Giuseppe
MARCHESE e
Baldassare DI
MAGGIO), i quali
pure -
esattamente -
avevano tutti
concordemente lo
SPERA Benedetto
come
rappresentante
della famiglia
di Belmonte
Mezzagno. E'
bene
evidenziare,
come si dira' in
seguito, che
SPERA Benedetto
viene come capo
mandamento di
Caccamo anche da
CANCEMI
Salvatore; ed e'
grazie alle
dichiarazioni di
quest'ultimo che
e' stato
possibile
ricostruire la
recente storia
del mandamento
di Belmonte
Mezzagno nel
quale, al Maggio
92, PARISI
Benedetto e
PASTOIA
Francesco
ricoprivano,
rispettivamente,
la carica di
"reggente"
e di
"consigliere". D.7 LA
BARBERA
GIOACCHINO LA
BARBERA
Gioacchino, pure
a suo tempo
indicato dal DI
MAGGIO come uomo
d'onore della
famiglia di
Altofonte, e'
stato tratto in
arresto nel
Marzo 93, quando
la sua
responsabilita'
in ordine a
gravi delitti
era emersa anche
da
intercettazioni
ambientali
eseguite dalla
D.I.A. in un
appartamento
sito in Palermo
Via Ughetti nr.
17, dove il LA
BARBERA e GIOE'
Antonino
vivevano in
stato di
sostanziale
clandestinita',
pur se ancora
non raggiunti da
alcun
provvedimento
giudiziario. In
data 25.11.93
inizia la
collaborazione
di LA BARBERA
Gioacchino con
l'A.G. Sulla
Commissione
provinciale di
Palermo di Cosa
Nostra anche LA
BARBERA
Gioacchino ha
fornito alcune
indicazioni,
tuttavia molto
limitate, e
collegate
esclusivamente a
conoscenze
acquisite
nell'ambito di
episodi
specifici. Invero,
nell'interrogatorio
del 17.12.93
innanzi all'A.G.
di Palermo, il
collaborante ha
dichirato: "
..... Sulla
Commissione
provinciale di
Cosa Nostra,
posso dire ben
poco. Entrato
nell'organizzazione,
venni a sapere
che questo
organismo
esisteva ed era
al vertice
dell'organizzazione
stessa, ma non
sapevo ne' so
chi ne facesse
parte e secondo
quali criteri
esso funzionasse
.... Per
l'epoca piu'
recente, in cui
io sono stato,
come ho gia'
detto, a
contatto
continuo con
BRUSCA Giovanni
e BAGARELLA
Leoluca, non
posso neanche
riferire nulla,
ne' li ho mai
sentiti parlare
di una riunione
della
Commissione. A
quest'argomento
si potrebbe
ricollegare
invece la
riunione di vari
personaggi di
primo piano di
Cosa Nostra che
era organizzata,
come ho gia'
detto, la
mattina del
15.01.93, e che
non ebbe luogo
per l'arresto di
RIINA Salvatore
...." Di
questo incontro,
fissato proprio
per tale
giornata, parla
anche Salvatore
CANCEMI il quale
precisa che si
trovava con
GANCI Raffaele,
in un luogo
convenuto, in
attesa di essere
"agganciati"
e accompagnati
nel posto in cui
si sarebbero
dovuti
incontrare con
RIINA; nel
frangente
vennero
raggiunti da
BIONDO Salvatore
il quale
comunico' loro
dell'avvenuto
arresto di
quest'ultimo
(anche BIONDO,
come noto, si
trova indagato
per i fatti cui
e' processo; per
una valutazione
piu dettagliata
del personaggio
e per i suoi
contatti con gli
altri membri
dell'organizzazione
si fa rinvio
alla richiesta
di misure
cautelari
dell'11.01.94
cfr. F.1 C.N
S.5). In
ordine a tale
episodio si puo'
ancora una volta
constatare con
le dichiarazioni
combacino
perfettamente
pur provenendo
da due persone
che, per
diversita' di
ruoli ricoperti,
riferiscono la
circostanza da
angolazioni
diverse; ed
invero: -
LA BARBERA
Gioacchino ne
parla quale
membro del
"gruppo di
fuoco"
riconducibile a
BRUSCA Giovanni,
in continuo
rapporto con
Leoluca
BAGARELLA ed
agendo (come da
lui stesso
dichiarato) alle
dirette
dipendenze di
Salvatore RIINA; -
CANCEMI
Salvatore ne fa
menzione nella
sua qualita' di
sostituto del
mandamento di
Porta Nuova e,
quindi, come uno
degli inviati
alla riunione;
egli, peraltro,
attende
"l'aggancio"
in compagnia di
GANCI Raffaele
altro membro
della
Commissione e da
sempre in
rapporti
strettissimi con
RIINA Salvatore. Altra
circostanza
evidenziata da
LA BARBERA e che
trova pieno
riscontro, come
visto, nelle
indicazioni
fornite da DI
MATTEO Mario
Santo e CANCEMI
Salvatore, e'
quella relativa
alla posizione
di SPERA
Benedetto, uomo
d'onore assai
vicino a
Giovanni BRUSCA
e Leoluca
BAGARELLA, e
dagli stessi
indicato quale
probabile di
OCELLO Pietro
nella gestione
del mandamento
da quest'ultimo
fino alla sua
morte (trattasi
del mandamento
di Misilmeri,
poi divenuto
mandamento di
Belmonte
Mezzagno, come
riferito dal DI
MATTEO). D.8 CANCEMI
SALVATORE Nel
Luglio 93 si
costituisce
presso una
caserma dei
Carabinieri di
Palermo CANCEMI
Salvatore. Le
motivazioni che
hanno indotto
questi, prima a
consegnarsi alla
P.G. e,
successivamente,
a collaborare
con la
magistratura
sono da
ricercarsi nel
fatto che i
principi
ispiratori di
Cosa Nostra - ai
quali aveva
giurato fedelta'
fino alla morte
- erano stati
ormai
irrimediabilmente
stravolti dalla
ferocia dei
corleonesi, che
nel tempo
avevano
trasformato
quell'organizzazione
in cui egli non
si riconosceva
piu'. Non
a caso il
collaborante
indica Salvatore
RIINA e Bernardo
PROVENZANO come
delle
"belve"
e cio' sia nel
corso dei
numerosi
interrogatori
resi al P.M. e
sia nel corso di
una pubblica
udienza, in tal
modo
schiarendosi
apertamente e
senza mezzi
termini contro
Cosa Nostra. Analogo
comportamento e'
stato tenuto da
CANCEMI nel
corso del
confronto con
GANCI Raffaele
al quale piu'
volte si e'
rivolto
invitandolo ad
affidarsi alla
giustizia, a
disconoscere
Cosa Nostra, ad
ammettere che
per colpa di
RIINA
l'organizzazione
era ormai
finita; per
meglio valutarne
la portata, si
ritiene qui
opportuno
riportare
integralmente
alcune
dichiarazioni
rese da CANCEMI
nel corso
dell'atto
istitutorio (cfr.
F.1/E C.C S.3): "
....... dobbiamo
collaborare
tutti perche' lo
Stato ha vinto,
ci dobbiamo
inginocchiare
davanti allo
Stato, ormai
Toto' RIINA ha
voluto questo e
noi la dobbiamo
smettere di
scorrere sangue
a Palermo,
basta, sangue
non ne deve
scorrere piu' e
se lei gli da'
una mano di
aiuto ....
smettiamo di far
scorrere sangue
a Palermo
perche' RIINA ha
voluto cosi'
.... perche' non
e' piu' Cosa
Nostra di una
volta, che una
volta eravamo
orgogliosi tutti
di fare parte di
Cosa Nostra,
oggi no non sono
piu' orgoglioso
..... e io devo
dire grazie a
lei se sono
seduto qua ....
si ricorda
quando mi disse
........ se ti
mandano a un
appuntamento,
non andare da
nessuna parte,
io sono
orgoglioso che
sono seduto qua,
quelle parole
che mi ha detto
lei alle 06 di
mattina a me
hanno mandato un
bigliettino lo
zio Bino
PROVENZANO mi ha
mandato un
bigliettino che
alle 06 di
mattina dovevo
andare fuori
Palermo, non lo
so dove mi
dovevano portare
ed io
ricordandomi le
parole che mi
aveva detto lei,
di non andare da
nessuna parte,
io oggi sono
seduto qua ....
che fine ci
dovevano far
fare lo sanno
loro ed io lo
posso immaginare
pure grazie alle
parole che mi ha
detto lei e pure
ho avuto il
rimorso che
volevano
ammazzare pure
il Capitano
Ultimo, si
ricorda quando
lei gli ha detto
a zio Bino
"zio Bino
che dobbiamo
fare la guerra
allo Stato"
...... zio
Faluzzo (rivolto
a GANCI)
collaboratori
pure lei,
diamogli un
aiuto allo Stato
dato che Toto'
RIINA ha voluto
questo .... gli
dia questo bene
ai suoi figli io
glielo ha dato
ai miei figli,
ai miei nipoti,
perche' oggi
sento pulito ...
mi sento libero,
lo sa quando uno
che ha un tumore
nello stomaco e
si fa
un'operazione
che prima di
farlo e poi si
fa gli tolgono
questo male e
gia' mi sento
bello, pulito,
perfetto e io
invito lei a
farlo pure ...
il Sig. RIINA ha
voluto cosi' ...
zio Faluzzo si
ricorda quando
una volta in una
riunione di
commissione lo
zio Totuccio
(leggi RIINA) ha
dato ordine che
si dovevano
distruggere
tutti i parenti
dei pentiti fino
al ventesimo
grado di
parentela
......... anzi
ha detto
incominciando da
quando hanno 6
anni a salire e
si rivolgeva a
lei; a me mi
sono drizzati i
capelli quando
gli ho sentito
fare questi
discorsi, i
bambini che uno
di fronte ai
bambini si deve
inginocchiare
... io lo prego
lo invito a
collaborare se
pure lei da'
aiuto a questi
signori (intende
le AA.GG.
presenti) noi
una goccia di
sangue a Palermo
non la facciamo
scorrere piu'
........ lo zio
Totuccio lo
dovevamo
chiamare il
demonio, lo
dovevamo
chiamare
Lucifero ora
l'ho capito che
e' un demonio;
fino al
ventesimo grado
di parentela
dobbiamo
distruggere i
parenti dei
pentiti, di 6
anni a salire,
mi si e drizzata
la barba quando
gli ho sentito
dire queste cose
.... zio Faluzzo
che vergogna, di
quello che ha
fatto questo
cane (leggi
RIINA) ammazzare
le donne gli da'
l'ordine di
ammazzare la
famiglia di
Stefano BONTADE,
alla sorella, la
moglie del
fratello, le
donne ma quando
si e' detto mai
di ammazzare una
donna in Cosa
Nostra ma quando
si e' detto mai
che ha fatto
perdere tutti i
valori di Cosa
Nostra questo
cane arrabbiato
perche' questo
e' un cane
arrabbiato ....
oggi sono
orgoglioso, ieri
no ma oggi sono
orgoglioso di
fare quello che
sto facendo
perche' la mia
collaborazione
deve valere per
non fare
scorrere piu'
una goccia di
sangue a Palermo
........ e' una
vergogna che le
fa ancora la
"statua"
(rivolto a
GANCI) deve
parlare deve
dire le cose
come stanno ....
basta ce ne
dobbiamo
liberare tutti,
questa cosa
(leggi Cosa
Nostra) la
dobbiamo
distruggere
perche' e' degna
di essere
distrutta oggi
una volta
eravamo
orgogliosi tutti
ma il demonio ha
voluto cosi' ...
lo zio Faluzzo
ancora rispetta
i principi di
quel pazzo di
Toto' RIINA,
ancora non
capisce che quel
pazzo ci ha
rovinato a
tutti; ma
perche' va a
fare la strage
di FALCONE e di
BORSELLINO Toto'
RIINA? Per
distruggere a
tutti. Una volta
per Cosa Nostra
si' ma oggi no,
lui (leggi RIINA)
ha voluto questo
e noi dobbiamo
fare questo,
dobbiamo
collaborare
tutti ci
dobbiamo
inginocchiare
tutti io sono
fiero di fare
questo oggi,
prima no ma dopo
questo male che
ha fatto questo
cane io sono
fiero, sono
contenuto di
fare questo
...." La
fermezza con la
quale CANCEMI -
alla presenza di
GANCI Raffaele,
esponente di
spicco di Cosa
Nostra, persona
legatissima a
Salvatore RIINA,
suo amico e
compagno di vita
nella scelta di
essere mafiosi -
rende ancora
piu' evidente
l'enorme
travaglio con il
quale convive il
collaboratore
fin dal momento
della sua
costituzione
(vedesi al
riguardo i
verbali
d'interrogatori
del 10.02.94
innanzi all'A.G.
di Palermo e del
16.02.94 innanzi
a questo P.M.). Nel
valutare la
gradualita' (e,
al tempo stesso,
la globalita')
delle
dichiarazioni
rese da CANCEMI
nel corso di
questi mesi -
non si puo'
tener conto del
contrasto
interiore - a
giudizio di
questa Procura
ancora in corso
- che lo
accompagnava da
quando ha
rimesso la sua
vita nelle mani
dello Stato; a
proposito dei
fatti per cui e'
processo basti
ricordare che
gli precisa
ulteriormente le
sue conoscenze
sulla strage di
Capaci, soltanto
dopo esser
riuscito a
liberarsi del
peso che gli
causava
l'episodio
relativo al
brindisi con cui
esponenti di
vertice
dell'organizzazione
festeggiarono la
morte del Dr.
Giovanni
FALCONE. Si
riportano alcuni
brani
dell'interrogatorio
reso in data
04.11.93 e per
l'esattezza da
pag. 16 quando,
dopo la
sospensione
delle ore 16,45
il verbale viene
ripreso alle ore
20,45 (si
consideri la
lunga pausa);
CANCEMI
testualmente
dichiara: "
... rievocare
l'episodio dei
brindisi per
festeggiare la
morte del Dr.
FALCONE, della
Dr.ssa MORVILLO
e degli uomini
della scorta, ha
suscitato in me
un profondo
turbamento che
mi rafforza nel
proposito di
collaborare per
rompere
decisamente ogni
legame materiale
e morale con il
mio passato e
con Cosa Nostra.
Intendo dire
tutta la verita'
che in parte ho
gia' riferito
...." Gia'
nella richiesta
per
l'applicazione
di misure
cautelari
formulata in
data 10.11.93
era stato
evidenziato, a
pag. 73, che
cosa aveva
rappresentato
per il CANCEMI
riferire a dei
Magistrati
circostanze
riguardanti
l'uccisione di
un loro collega;
scriveva questo
P.M.: "
..... per chi e'
cresciuto in
ambiente
mafioso, per chi
e' impregnato
della mentalita'
mafiosa, per chi
da sempre ha
dovuto uniforme
la propria
condotta e la
propria vita
alle regole di
comportamento
mafioso, di cui
la punizione del
trasgressore che
sovente e'
vendetta, e' uno
dei cardini, non
deve essere
stato facile,
ne' agevole,
confessare a
Magistrati di
aver ucciso
Magistrati,
confessare a
uomini dello
Stato di aver
ucciso dello
Stato. Confessare
a un Giudice di
aver ucciso un
mafioso e poi
chiedergli
protezione e
benefici
processuali, e'
una cosa;
confessare ad un
Giudice di aver
ucciso un
Giudice anzi
"il"
Giudice
antimafia, e poi
affidargli la
propria
esistenza dev'essere
stata altra
cosa. E'
stato chiedere
qualche cosa
che, nel loro
mondo, sarebbe
stato
impensabile
perche' foriera
di morte sicura. Tale
precisione segna
il "punto
di non
ritorno"
verso
l'organizzazione
mafiosa, un
punto di non
ritorno
psicologico
prima e piu'
ancora che di
fatto ...." Altro
brano
d'interrogatorio
che pure dev'essere
considerato per
cercare di
comprendere il
diverso
atteggiamento
del collaborante
nel riferire
fatti e
circostanze
della strage di
Capaci, e'
quello del
17.11.93, nel
corso del quale,
riferendo sulla
Commissione, a
foglio 7
testualmente
afferma: "
....... lo
strapotere di
Salvatore RIINA
e Bernardo
PROVENZANO negli
ultimi anni, mi
riferiscono
soprattutto a
tempi recenti,
e' stato totale;
ecco perche' non
deve
meravigliare il
fatto che
BIONDINO
Salvatore avesse
ricevuto
l'incarico di
comunicare a
tutti noi capo -
mandamento la
decisione gia'
presa da RIINA e
PROVENZANO di
uccidere il
Giudice FALCONE.
Tutti quindi
siamo stati
informati,
nessuno di noi
si e' ribellato,
nessuno di noi
ha cercato di
impedire
l'evento e per
questo siamo
stati tutti
responsabili al
punto che io per
esempio ho
presenziato agli
incontri di
Capaci cosi'
come li ho gia'
illustrati
....." Da
queste
dichiarazioni,
quindi, appare
piu' che
evidente, per
ammissione dello
stesso CANCEMI,
che egli si
riconosce membro
della
Commissione e
responsabile
della strage di
Capaci non solo
in quanto tale
ma anche per
aver attivamente
partecipato alla
fase preparativa
ed esecutiva
dell'attentato. Salvatore
CANCEMI e' un
mafioso di
vecchio stampo;
egli si e' reso
conto che i
principi
ispiratori di
Cosa Nostra sono
stati ormai
irrimediabilmente
stravolti dalla
bieca ferocia di
Salvatore RIINA,
Bernardo
PROVENZANO e dei
loro accoliti i
quali hanno
trasformato
l'organizzazione
in
un'associazione
criminale della
peggior specie. Per
lui non ha
quindi piu'
alcun senso
prestare
ossequio alle
regole di
un'organizzazione
che ormai
disconosce, non
ha piu' senso
tener fede alla
legge dell'omerta'. La
soverchiante
superiorita' dei
suoi nemici non
gli lasciava
molte speranze,
non gli restava
altra via che
rivolgersi alla
giustizia delle
Stato anche per
salvare la sua
vita. Non
bisogna infatti
dimenticare
quello che
CANCEMI ha detto
nel corso di
diversi
interrogatori e
che ha poi
ribadito durante
il richiamato
confronto con
GANCI e cioe' la
mattina della
sua costituzione
egli consegno'
ai Carabinieri
un bigliettino
(acquisito in
atti) poco prima
ricevuto da
Carlo GRECO, con
il quale gli si
comunicava
un'appuntamento
per le 06,20 di
quello stesso
giorno con
Bernardo
PROVENZANO. CANCEMI
ha precisato che
appena ricevuto
quel messaggio
ebbe timore per
la propria vita.
Egli torno' con
la mente
all'ultimo
incontro avuto
anzi con GANCI
Raffaele e lo
stesso
PROVENZANO,
durante il quale
quest'ultimo
fece presente
che bisognava
prendere vivo e,
ove non
possibile,
eliminare il
Capitano ULTIMO
(L'ufficiale dei
CC. che aveva
arrestato
Salvatore RIINA). A
tale
affermazione
GANCI reagi'
affermando piu'
o meno
testualmente"
...... zu' Bino
ma che vuole
fare la lotta
allo Stato
...."
mostrando in tal
modo il suo
dissenso. CANCEMI
ha poi precisato
che mentre si
allontanavano in
auto, GANCI gli
raccomando' di
non presentarsi
di non
presentarsi piu'
ad alcun
appuntamento con
esponenti di
vertice
dell'organizzazione. Fra
tale episodio e
la costituzione
di CANCEMI si
deve collocare
l'arresto dello
stesso Raffaele
GANCI, nel
frattempo resosi
latitante
perche' colpito
da ordinanza di
custodia
cautelare emessa
dall'A.G. di
Palermo. E'
plausibile
ritenere che il
collaboratore di
giustizia,
tenuto conto
degli
strettissimi
legami - ben
noti ai
corleonesi - che
lo legavano al
GANCI e
considerata la
relazione di
dissenso da
questi
esplicitata al
PROVENZANO,
abbia ritenuto
che
disattendendo
alle
raccomandazioni
dell'amico
andasse incontro
a morte sicura. Ed
invero le sue
perplessita'
trovarono
conferma nello
strano fissato
per
l'appuntamento:
06,20 del
mattino; in quel
momento e'
quindi scattato
in lui,
presumibilmente,
un meccanismo di
autoconversazione
che ha trovato
terreno fertile
in un processo,
gia' avviato, di
rifiuto della
linea dei
corleonesi. Per
tali motivi
CANCEMI si
consegna alle
Istituzioni. Ecco
perche' nella
valutazione
delle
dichiarazioni di
CANCEMI bisogna
tener presente
le ragioni della
sua
dissociazione e
bisogna,
altresi', tener
conto della
complessa
personalita' del
soggetto per
capire per quali
motivi egli non
abbia ancora
riferito alla
Magistratura
tutta le sue
conoscenze su
Cosa Nostra. Per
quanto attiene i
fatti cui e'
processo e' da
porre in luce,
con forza, che
Salvatore
CANCEMI si e'
auto accusato
della
compartecipazione
alla strage di
Capaci; le sue
dichiarazioni
hanno oltremodo
ampliato il
valore
probatorio del
vasto materiale
acquisito a
carico degli
indagati nel
corso delle
indagini
preliminari
cosi' come
ampiamente
esposto nella
richiesta di
misure cautelari
del 10.11.93. L'esistenza
della
Commissione e le
responsabilita'
della stessa
nella dinamica
dei fatti in
esame, trovano
ulteriore e piu'
ampia conferma
proprio nelle
dichiarazioni di
CANCEMI il quale
- come visto -
ha dichiarato
che in occasione
dell'omicidio
del Dr. FALCONE
furono avvertiti
tutti i capi -
mandamento. CANCEMI,
proprio per la
sua lunga
appartenenza a
Cosa Nostra e
per il ruolo di
spicco ricoperto
all'interno
dell'organizzazione
offre una chiave
di lettura
estremamente
attendibile in
ordine a coloro
che - insieme a
lui, nel 1992
facevano parte
della
Commissione. Nel
momento in cui
il collaborante
afferma che
dell'imminente
soppressione del
Dr. FALCONE era
stata data
notizia a tutti
i capi -
mandamento, si
ha li riprova,
per scienza
diretta,
dell'esistenza
della
Commissione e
delle sue
responsabilita';
si ha
implicitamente
conferma delle
dichiarazioni
rese dagli altri
collaboratori di
giustizia i
quali tutti,
concordemente,
nel riferire di
tale organismo
avevano
dichiarato che
l'omicidio di un
uomo delle
Istituzioni
doveva essere
necessariamente
portato a
conoscenza di
tutti i suoi
membri. Relativamente
alle
responsabilita'
dei membri della
Commissione per
la strage di
Capaci, CANCEMI
riferisce che
nella sua
qualita' di
reggente del
mandamento di
Porta Nuova
venne avvertito
da BIONDINO
Salvatore della
decisione di
Salvatore RIINA
e Bernardo
PROVENZANO di
eliminare il
Magistrato. Seppe
dallo stesso
BIONDINO -
circostanza poi
confermatagli da
GANCI - che del
fatto vennero
preavvertiti
tutti i capi
mandamento; tale
circostanza
appare vieppiu'
riscontrata dal
fatto che alla
materiale
esecuzione del
delitto hanno
preso parte
BRUSCA Giovanni
(reggente del
mandamento di
San Giuseppe
Jato, in
sostituzione del
padre Bernardo,
detenuto);
BIONDINO
Salvatore
(reggente del
mandamento di
San Lorenzo, in
sostituzione di
GAMBINO Giacomo
Giuseppe,
detenuto); GANCI
Raffaele (capo
mandamento della
Noce); BAGARELLA
Leoluca (in
rappresentanza
del mandamento
di Corleone). A
maggior riprova
del
coinvolgimento
dei capi -
mandamento
nell'episodio si
richiama,
altresi',
l'incontro
tenutosi poco
tempo dopo
l'attentato,
durante il quale
RIINA Salvatore,
BIONDINO
Salvatore, GANCI
Raffaele,
BAGARELLA
Leoluca, BRUSCA
Giovanni,
CANCEMI
Salvatore e LA
BARBERA
Michelangelo
(reggente il
mandamento di
Boccadifalco, in
sostituzione di
BUSCEMI
Salvatore,
detenuto)
"festeggiarono"
con un brindisi
l'uccisione del
Dr. FALCONE. Secondo
le dichiarazioni
di CANCEMI, la
Commissione di
Cosa Nostra, al
Maggio 92, era
cosi' composta: MANDAMENTO
DI BELMONTE
MEZZAGNO Capo
mandamento:
SPERA Benedetto Territorio:
Belmonte
Mezzagno,
Misilmeri,
Ciminna,
Bolognetta,
Marineo. (Secondo
le dichiarazioni
di CANCEMI - cfr.
interrogatorio
del 29.07.93
innanzi all'A.G.
di Palermo - la
famiglia di
Belmonte in
passato faceva
parte del
mandamento di
Ciaculli; la
denominazione di
Belmonte
Mezzagno viene
data al
mandamento dopo
la morte di
AUCELLO avvenuta
nel 1991) MANDAMENTO
DI BOCCADIFALCO Capo
mandamento:
BUSCEMI
Salvatore Reggente:
LA BARBERA
Michelangelo Territorio:
Boccadifalco,
Uditore,
Torretta, Passo
di Rigano (secondo
CANCEMI, Passo
di Rigano non
costituisce un
mandamento ma e'
una famiglia
inserita in
quello di
Boccadifalco) MANDAMENTO
DI BRANCACCIO Capi
mandamenti:
f.lli GRAVIANO:
Giuseppe,
Filippo. Territorio:
Brancaccio,
Corso dei Mille,
Ciaculli,
Roccella. MANDAMENTO
DI CACCAMO Capo
mandamento:
GIUFFRE'
Antonino (fino
al 1987/88 il
mandamento era
retto da INTILE
Francesco) Territorio:
Caccamo, Termini
Imerese, Trabia,
Villafrati. MANDAMENTO
DI CORLEONE Capi
mandamento:
RIINA Salvatore,
PROVENZANO
Bernardo. Territorio:
Corleone, Prizzi. MANDAMENTO
DELLA GUADAGNA Capi
mandamento:
AGLIERI Pietro,
GRECO Carlo Territorio:
Guadagna, Villa
Grazia. MANDAMENTO
DELLA NOCE Capo
mandamento:
GANCI Raffaele Territorio:
Noce, Altarello,
Cruillas (o
Malaspina, la
famiglia e
comunque
denominata
Malaspina). (Secondo
le dichiarazioni
di CANCEMI - cfr.
int. 21.11.93
innanzi all'A.G.
di Palermo -
prima della
seconda guerra
di mafia la
"Noce"
aveva una sua
entita' come
famiglia,
esistendo gia'
il mandamento di
Malaspina; solo
successivamente,
per volonta' di
RIINA e' stato
creato il
mandamento della
Noce. Sul punto
vi e' la
sostanziale
coincidenza con
le affermazioni,
piu' sopra
evidenziate,
rese da DRAGO
Giovanni che
riferisce
circostanze
apprese da
GRAVIANO
Giuseppe). MANDAMENTO
DI PAGLIARELLI Capo
mandamento:
MOTISI Matteo Territorio:
Pagliarelli,
Rocca Mezzo
Monreale, Corso
Calatafimi,
Borgo Molara. MANDAMENTO
DI PARTINICO Capo
mandamento:
GERACI Nene' (il
vecchio) Territorio:
Partinico,
Montelepre,
Borgetto,
Balestrate,
Cinisi. (Secondo
CANCEMI la
famiglia di
Cinisi dagli
anni 1985/86 e'
stata aggregata
al mandamento di
Partinico per
disposizione di
Salvatore RIINA
poiche' Procopio
DI MAGGIO, gia'
in eta'
avanzata,
risultava
oltremodo
provato dai
numerosi
attentati di cui
era stato
vittima) MANDAMENTO
DI PORTA NUOVA Capo
mandamento:
CALO' Giuseppe Reggente:
CANCEMI
Salvatore Territorio:
Porta Nuova,
Palermo Centro,
Borgo Vecchio MANDAMENTO
DI RESUTTANA Capo
mandamento:
MADONIA
Francesco Territorio:
Resuttana e
Acquasanta. (Secondo
le dichiarazioni
di CANCEMI nel
92, a seguito
della detenzione
di MADONIA
Francesco e dei
figli
quest'ultimo, in
particolare
Antonino, ad
occuparsi del
mandamento era
Francesco DI
TRAPANI detto
"Ciccio",
recentemente
deceduto per
morte naturale). MANDAMENTO
DI SAN GIUSEPPE
JATO Capo
mandamento:
BRUSCA Bernardo Reggente:
BRUSCA Giovanni Territorio:
San Giuseppe
Jato, Monreale,
Altofonte, Piana
degli Albanesi,
Camporeale. MANDAMENTO
DI SAN LORENZO Capo
mandamento:
GAMBINO Giacomo
Giuseppe Reggente:
BIONDINO
Salvatore Territorio:
San Lorenzo,
Pallavicino,
Tommaso Natale,
Carini, Capici,
Partanna
Mondello MANDAMENTO
DI VILLABATE Capo
mandamento:
MONTALTO
Salvatore Reggente:
MONTALTO
Giuseppe Territorio:
Villabate,
Ficarizzi,
Bagheria,
Casteldaccia. CANCEMI,
oltre ad
indicare i
mandamenti, i
capi mandamento,
ed i reggenti
(nel caso di
detenzione di
questi ultimi)
ha riferito, per
singole
famiglie, il
nome degli
uomini d'onore
da lui
conosciuti e le
cariche
ricoperte; fra
questi sono
stati indicati
dei personaggi
fino a quel
momento
sconosciuti agli
organi
investigativi; a
tal proposito
va' evidenziato
che indica anche
uomini d'onore
della sua
famiglia quali
SANSONE Giovanni
(marito di sua
figlia) ed i
fratelli di
ques'ultimo,
fino ad allora
mai menzionati
da altri
collaboranti. Tale
circostanza
evidenzia ancora
una volta la
radicaita' della
scelta operata
da CANCEMI in
ordine alla
dissociazione
dal suo passato
scelta che,
almeno fino ad
oggi, lo ha
portato ad
essere rinnegato
dai suoi stessi
familiari. Come
si e' detto, le
dichiarazioni di
CANCEMI sulla
composizione
della
commissione nel
1992 confermano,
ed in parte
integrano,
quelle rese
dagli altri
collaboranti:
Leonardo MESSINA,
Gaspare MUTOLO,
Giuseppe
MARCHESE,
Giovanni DRAGO,
Baldassare DI
MAGGIO, Mario
Santo DI MATTEO,
Gioacchino LA
BARBERA. Ed
invero vi e' la
conferma che, in
tale periodo,
sono
capi-mandamento: -
Corleone:
RIINA
Salvatore -
Pagliarelli:
MOTISI
Matteo -
Guadagna:
AGLIERI
Pietro -
San Lorenzo:
BIONDINO
Salvatore (in
sostituzione di
GAMBINO
Giacomo
Giuseppe
detenuto) -
Brancaccio:
GRAVIANO
Giuseppe (in
sostituzione di
LUCCHESE
Giuseppe
detenuto) -
Villabate:
MONTALTO
Giuseppe (in
sostituzione del
padre
Salvatore,
detenuto) -
Resuttana:
DI
TRAPANI
Francesco (in
sostituzione di
MADONIA
Francesco,
detenuto) -
Porta Nuova:
CANCEMI
Salvatore (in
sostituzione di
CALO'
Giuseppe,
detenuto) -
San Giuseppe
Jato:
BRUSCA
Giovanni (in
sostituzione del
padre Bernardo,
detenuto) -
Partinico:
GERACI
Antonino (detto
Nene', classe
17) -
Belmonte
Mezzagno:
SPERA
Benedetto -
Caccamo:
GIUFFRE'
Antonino Per
completezza di
esposizione e'
opportuno
prendere in
esame quelle
situazioni che,
solo
apparentemente,
paiono
evidenziare
contrasti nelle
dichiarazioni di
CANCEMI
Salvatore
rispetto a
quelle degli
altri
collaboratori di
giustizia. Ci
si riferisce, in
particolare,
alle circostanze
appresso
evidenziate per
la valutazione
delle quali, lo
si ribadisce,
non si puo'
prescindere dal
fatto che le
dichiarazioni di
Salvatore
CANCEMI -
siccome
provenienti da
un soggetto
rimasto in
liberta' fino al
Luglio '93 e
facente parte,
egli stesso,
della
Commissione -
assumono maggior
peso e
rispondenza alla
realta',
rispetto a
quelle di altri
collaboranti
rimasti a lungo
in stato di
detenzione: 1.
Territorio di
Cinisi: viene
indicato da
Mario Santo DI
MATTEO come
mandamento
autonomo retto
da DI MAGGIO
Procopio ed
avente come
sostituto
PALAZZOLO Vito. CANCEMI,
al contrario,
dichiara che la
famiglia di
Cinisi, fin
dall'86/87, e'
stata aggregata
al mandamento di
Partinico per
disposizione di
RIINA e cio',
come detto,
proprio a causa
dell'eta'
avanzata di
Procopio DI
MAGGIO e della
serie di
attentati che
gli hanno
causato numerose
ferite; tale
circostanza
appare piu'
concreta se si
tiene conto del
fatto che
Procopio DI
MAGGIO (cl.
1961) versa,
effettivamente,
in precarie
condizioni di
salute. Inoltre
Vito PALAZZOLO,
latitante, da
anni ha trovato
riparato
all'estero e
quindi lontano
dalla Sicilia. Appare
quindi piu' che
logico quanto
affermato da
CANCEMI e cioe'
che famiglia di
Cinisi sia stata
aggregata al
mandamento di
Partinico. 2.
Mandamento di
Pagliarelli: MUTOLO
e MARCHESE ne
indicano il capo
in MOTISI
Matteo, avente
come sostituto
ROTOLO Antonino;
lo stesso
MARCHESE
attribuisce
pero' a
quest'ultimo la
responsabilita'
di fatto del
mandamento cosi'
come fa,
peraltro,
Giovanni DRAGO. Ed
invero questa
Procura
Distrettuale
ritiene che lo
stato di
detenzione in
cui versa
dall'85 il
ROTOLO abbia
impedito allo
stesso di
svolgere,
efficacemente,
il ruolo di
sostituto di
MOTISI Matteo;
parrebbe,
infatti, una
contraddizione
in termini
sostituire un
detenuto con un
altro detenuto,
in quello che e'
un compito di
primaria
importanza
all'interno
dell'organizzazione. Fra
l'altro secondo
le conoscenze ad
oggi acquisite
non risulta una
sostituzione di
MOTISI Matteo
nella qualita'
di
capo-mandamento
di Pagliarelli
per cui, avuto
riguardo alle
dichiarazioni di
CANCEMI ed in
ossequio alle
regole
fondamentali di
Cosa Nostra, si
ritiene che sia
proprio MOTISI
Matteo a far
parte della
Commissione
provinciale di
Palermo. 3.
Carlo GRECO,
Bernardo
PROVENZANO e i
fratelli Filippo
e Benedetto
GRAVIANO: Salvatore
CANCEMI, nel
confermare che: -
Pietro AGLIERI
e' a capo del
mandamento della
Guadagna -
Giuseppe
GRAVIANO e' a
capo del
mandamento di
Brancaccio -
Salvatore RIINA
e' a capo del
mandamento di
Corleone precisa
che costoro sono
coadiuvati, con
pari
responsabilita',
rispettivamente
da: Carlo GRECO,
Filippo e
Benedetto
GRAVIANO e da
Bernardo
PROVENZANO. Ne
discende che le
decisioni per
tali mandamenti
(soprattutto
quelle piu'
importanti) sono
assunte
congiuntamente
dai suddetti i
quali, pertanto,
sono da ritenere
corresponsabili
anche dai fatti
per cui e'
processo. Le
affermazioni di
CANCEMI,
peraltro,
trovano piena
conferma in
alcuni episodi
menzionati da
altri
collaboratori di
giustizia; ed
invero: *
DRAGO Giovanni
nel riferire
della riunione
con Salvatore
RIINA tenutasi
nel 1989 poco
dopo la
scomparsa di
Agostino MARINO
MANNOIA (in cui
il capo di Cosa
Nostra comunico'
che doveva
essere ucciso in
carcere PUCCIO
Vincenzo),
indica come
persone
presenti: RIINA
Salvatore,
CANCEMI
Salvatore, LA
BARBERA Angelo,
GRAVIANO
Benedetto,
TAGLIAVIA
Ciccio, GANCI
Raffaele,
AGLIERI Pietro,
GRECO Carlo,
MADONIA Nino
aggiungendo che
non era presente
Filippo GRAVIANO
in quanto,
trovandosi agli
arresti
domiciliari e
pertanto
potenziale
obbiettivo degli
investigatori,
poteva rivelarsi
pericolosa la
sua
partecipazione
all'incontro; *
sempre DRAGO,
nell'interrogatorio
reso in data
14.02.94, cosi'
testualmente
afferma a
proposito dei
F.lli GRAVIANO,
del rapporto tra
GRECO Carlo e
AGLIERI Pietro
da un lato e
Salvatore RIINA
e Bernardo
PROVENZANO
dall'altro: ""
...... quando e'
stato arrestato
LUCCHESE
Giuseppe, due o
tre mesi dopo il
mio arresto,
venne nominato
capo-mandamento
GRAVIANO
Giuseppe. Faccio
presente che dei
fratelli
GRAVIANO quello
che era
considerato il
cervello della
famiglia era
Filippo e per
questo era stato
soprannominato
<<u
baruni>>. Quando
e' stato
nominato il
fratello
Giuseppe
capo-mandamento,
Filippo era
detenuto perche'
altrimenti,
senza nessuna
possibilita' di
smentita,
sarebbe stato
nominato Filippo
capo-mandamento. Preciso
altresi' che
GRAVIANO
Filippo, durante
la sua
detenzione, e'
stato sempre
informato di
tutto quello che
riguardava il
mandamento di
Ciaculli, questo
mi consta a me
personalmente
perche' piu'
volte ho avuto
colloqui con
Filippo GRAVIANO
e gli ho
riferito fatti
riguardanti il
nostro
mandamento
........ A
proposito dei
fratelli
GRAVIANO si
devono
considerare una
sola cosa nel
senso che vi era
decisione da
prendere che non
fosse decisa ed
elaborata da
tutti e tre. Tutti
e tre erano al
corrente di
tutto quello che
succedeva e si
poteva andare
dall'uno
all'altro
indifferentemente
nonostante le
cariche diverse
che gli stessi
avevano
nell'ambito
della famiglia
....... Con
l'indicare
Bernardo
PROVENZANO come
sotituto di
RIINA Salvatore
e Carlo GRECO
come sostituto
di Pietro
AGLIERI
intendevo dire
che non vi era
alcuna
differenza in
termini
decisionali tra
PROVENZANO e
RIINA e tra
Carlo GRECO e
AGLIERI; sono
persone che
ragionano con la
stessa testa e
ognuno dei
quattro e' al
corrente delle
decisioni che
singolarmente
ognuno di loro
poteva prendere.
Ricordo infatti
di aver saputo
da GRAVIANO
Giuseppe che lo
stesso AGLIERI
preferiva
rapportarsi con
PROVENZANO
piuttosto che
con RIINA e che
comunque una
volta informato
PROVENZANO era
come mettere al
corrente lo
stesso RIINA.
Posso dire per
esempio che piu'
volte mi e'
capitato di aver
riferito a Carlo
GRECO delle
situazioni
legate sempre a
Cosa Nostra
perche' non ero
riuscito a
mettermi in
contatto con
Pietro AGLIERI.
Una volta
avvisato Carlo
GRECO e una
volta ricevuto
da lui il
beneplacito si
poteva agire
tranquillamente
senza incorrere
in sanzioni per
non aver
avvisato
personalmente
Pietro AGLIERI
...........""; *
va inoltre
considerato che
i f.lli GRAVIANO
(soprattutto
Filippo e
Giuseppe) e
Carlo GRECO
vengono indicati
sia da CANCEMI e
sia da altri
collaboranti
(DRAGO, LA
BARBERA, DI
MATTEO) come
killers
validissimi
facenti parte
del gruppo di
fuoco
direttamente
riconducibile a
RIINA e
PROVENZANO; e'
quindi piu' che
plausibile la
collocazione ai
vertici di Cosa
Nostra che di
essi fa CANCEMI
ed il fatto che,
grazie a tale
privilegiata
posizione, siano
stati informati
della decisione
di eliminare il
Dr. FALCONE nel
Maggio '92. *
relativamente a
Bernardo
PROVENZANO
appare qui utile
riportare
integralmente
alcune
dichiarazioni
(in parte gia'
evidenziate)
rese da CANCEMI
Salvatore: ""
...... sono
certo che anche
Bernardo
PROVENZANO era
al corrente
della decisione
di eliminare il
Giudice FALCONE,
anzi sono certo
che la decisione
e' stata presa
da lui e da
Salvatore RIINA.
Spiego i motivi
per cui sono
certo al mille
per mille di
quello che ora
ho riferito.
Raffaele GANCI
mi spiego' molto
bene che cosa si
era verificato
negli anni 80 (e
anche prima)
nella storia di
Cosa Nostra. In
relazione a
Bernardo
PROVENZANO mi
disse che lo
stesso faceva
parte della
Commissione e
partecipava
quindi a tutte
le riunioni
tenute da tale
organo;
Salvatore RIINA
pero' non
condivideva il
modo di gestire
le riunioni
della
Commissione da
parte di
PROVENZANO, non
ne condivideva i
termini, i modi
e i discorsi che
portava. Per
questo motivo
RIINA e
PROVENZANO
addivenirono ad
un accordo e
cioe' che RIINA
avrebbe
partecipato a
tutte le
riunioni della
"Commissione"
ma cio' non
significava
affatto una
frizione
insanabile tra i
due, nel senso
che gli accordi
e le decisioni
venivano prese
da entrambi a
livello
paritario e poi
Salvatore RIINA
le sosteneva
all'interno
della
Commissione
......""
(cfr. int. del
16.11.93). ""
..... La
Commissione e'
sempre esistita
nell'ambito di
Cosa Nostra. Ha
svolto in
passato un ruolo
importante,
almeno sino al
1984/85, nel
senso che
nessuna
decisione di una
certa importanza
(eliminazione di
un uomo delle
Istituzioni o di
grossi esponenti
di Cosa Nostra)
poteva essere
presa senza che
venisse discussa
e deliberata in
Commissione.
All'interno
della
Commissione ogni
componente si
muoveva su un
piano di parita'
rispetto agli
altri.
Successivamente,
anche a causa
degli arresti
degli esponenti
della
Commissione a
seguito delle
indagini che
portarono al
c.d.
maxi-processo,
la Commissione
divento' un
organismo
sottoposto ai
voleri di RIINA
e PROVENZANO e
cio' anche
perche' RIINA e
PROVENZANO
riuscivano a far
nominare
componenti della
stessa uomini di
loro completa
fiducia i quali
si trovavano
sempre d'accordo
in ordine a
qualunque
decisione i capi
avessero deciso
di prendere. Lo
strapotere di
Salvatore RIINA
e Bernardo
PROVENZANO negli
ultimi anni, mi
riferisco
soprattutto a
tempi recenti,
e' stato totale,
ecco perche' non
deve
meravigliare il
fatto che
BIONDINO
Salvatore avesse
ricevuto
incarico di
comunicare a
tutti noi
capi-mandamento
la decisione
gia' presa da
Salvatore RIINA
e Bernardo
PROVENZANO di
uccidere il
Giudice Giovanni
FALCONE. Tutti
quindi siamo
stati informati,
nessuno di noi
si e' ribellato,
nessuno di noi
ha cercato di
impedire
l'evento e per
questo ne siamo
tutti
responsabili al
punto che io,
per esempio, ho
presenziato agli
incontri di
Capaci cosi'
come li ho gia'
illustrati. Si
viveva e si vive
in un regime di
terrore; chi non
ottempera o
mostra dissenso
alle decisioni
dei corleonesi
paga il suo
atteggiamento
con la vita
......""
(cfr. int. del
17.11.93) Il
fatto che
Bernardo
PROVENZANO fosse
partecipe della
strategia posta
in essere dai
corleonesi a
partire dal
Maggio '92 con
la uccisione del
Dr. FALCONE,
trova puntuale
riscontro nella
volonta' di
continuare la
lotta allo Stato
esplicitata
dallo stesso
PROVENZANO a
CANCEMI
Salvatore e
GANCI Raffaele
in occasione del
progettato
rapimento del
Capitano dei
Carabinieri che
ha tratto in
arresto il capo
di Cosa Nostra;
questo
allarmante
episodio induce
a due
considerazioni: -
la strategia del
terrore dei
corleonesi
prosegue anche
dopo la fine
della lunga
latitanza di
RIINA; -
all'interno
dell'organizzazione
mafiosa viene
concepito, per
la prima volta,
il sequestro di
un uomo delle
Istituzioni;
tale modus
operandi,
sconosciuto a
Cosa Nostra, e'
stato piu' volte
adottato in
passato da
organizzazioni
terroristiche
(si pensi al
rapimento
dell'On. Aldo
MORO) e sempre
con l'evidente
obiettivo di
costringere lo
Stato a scendere
a trattative. Questa
ulteriore
anomalia - che
si aggiunge
all'attentato in
danno del Dr.
BORSELLINO
verificatosi a
meno di due mesi
dalla morte del
collega FALCONE
- e le
successive
esplosioni
verificatesi
anche in
"continente"
induce a
ritenere piu'
che concreta
l'ipotesi di cui
si e' gia'
parlato e cioe'
di una
convergenza
d'interessi che
a breve o a
lungo termine
potrebbe
consentire a
Cosa Nostra
(ottenendo per
esempio la
deligittimazione
dei pentiti e(o
la revisione dei
processi) di
ammortizzare
quegli
"alti
costi" che
pur oggi sta
pagando proprio
a partire dalla
strage di Via
D'Amelio
(conversazione
in legge del
Decreto
MARTELLI,
introduzione
dell'art. 41 bis
dell'Ordinamento
Penitenziario,
trasferimento in
massa dei
detenuti presso
le carceri di
massima
sicurezza). Le
dichiarazioni di
CANCEMI hanno
permesso
implicitamente
di verificare,
fra l'altro, che
PROVENZANO, del
quale non si
avevano notizie
da tempo, oltre
ad essere vivo
ricopre un ruolo
di egemonia ai
vertici
dell'organizzazione
da lui oggi
diretta insieme
a Leoluca
BAGARELLA. Nell'attivita'
di contrasto al
fenomeno mafioso
questa Direzione
Distrettuale
ritiene di
fondamentale
importanza
l'analisi di
quella che puo'
essere definita
come la sottile
e diabolica
"strategia
dei corleonesi"
di cui sia ha la
palese
dimostrazione
del duopolio
RIINA-PROVENZANO. Ed
invero, grazie
anche alle
dichiarazioni di
Salvatore
CANCEMI, appare
logico che sia
il solo
Salvatore RIINA
a presenziare
agli incontri
con esponenti
della
Commissione
(come confermato
dagli altri
collaboranti);
cio' deve essere
interpretato
come il frutto
di una
metodologia di
comportamento
ben studiata; ed
infatti non vi
era alcuna
necessita' per
RIINA e
PROVENZANO di
presenziare,
entrambi e
contemporaneamente,
agli incontri
con gli altri
associati. Era
opportuno che
uno di essi
rimanesse nelle
"retrovie"
al fine di
portare avanti i
programmi
stabiliti, senza
soluzione di
continuita', e
cio' sia in
presenza di
imprevisti a cui
fosse andato
incontro l'altro
(circostanza di
fatto
concretizzatasi
con l'arresto di
RIINA) e sia al
fine di
prevenire
eventuali mosse
di avversari,
anche interni
all'organizzazione:
il tutto per
garantire
l'egemonia dei
corleonesi nella
gestione della
stessa. Ecco
perche' si
ritiene
estremamente
attendibile
CANCEMI quando
fa delle
precisazioni
miranti a far
capire l'estrema
pericolosita' di
PROVENZANO. Ecco
perche'
PROVENZANO deve
essere
considerato
responsabile, al
pari di RIINA,
della strage di
Capaci. -
E - LA
COMMISSIONE
INTERPROVINCIALE Si
e' gia' detto
dell'esistenza
di
quest'organismo
cosi' come
riferito dai
vari BUSCETTA,
CONTORNO,
CALDERONE e
MESSINA. Secondo
le dichiarazioni
di questi ultimi
- peraltro
confermate da
CANCEMI
Salvatore - era
consuetudine che
i progetti di
eliminazione di
personalita' di
particolare
spessore
(Magistrati,
Funzionari di
Polizia,
Ufficiali dei
Carabinieri,
ecc.) deliberati
dalla
Commissione
provinciale di
Palermo, fossero
portati a
conoscenza dei
rappresentanti
delle altre
province. Relativamente
alla strage di
Capaci, il
collaborante
Leonardo MESSINA
ha riferito di
aver saputo da
Borino MICCICHE'
di una riunione
tenutasi ai
primi del mese
di Febbraio '92
nella quale
venne decisa
l'eliminazione
del Dr. FALCONE;
alla riunione,
secondo
MICCICHE',
avrebbero
partecipato
Nitto SANTAPAOLA,
Giuseppe ("Piddu")
MADONIA, RIINA
Salvatore,
Bernardo
PROVENZANO ed
altri non meglio
individuati. Sul
punto CANCEMI
riferisce di non
sapere se, prima
dell'attentato
di Capaci,
fossero stati
avvisati i
rappresentanti
delle singole
province. Allo
stato non si
hanno quindi
elementi certi
per poter
ritenere che i
membri della
commissione
interprovinciale
siano stati
preventivamente
avvisati
dell'imminente
uccisione del
Dr. FALCONE, di
talche' le
indagini
preliminari
continueranno
anche alla
ricerca di
riscontri alle
dichiarazioni
del MESSINA. -
F - L'OBBIETTIVO
GIOVANNI FALCONE Gli
appartenenti a
Cosa Nostra che
a partire dal
'92 hanno
assunto
atteggiamento di
collaborazione
con l'A.G. hanno
tutti
concordemente
sottolineato che
il Giudice
Giovanni FALCONE
era stato ucciso
dopo che la
Corte di
Cassazione aveva
confermato le
condanne
inflitte in
primo grado. Essi
hanno altresi'
dichiarato che
il Magistrato,
da anni, era
considerato il
nemico
principale di
Cosa Nostra
aggiungendo che
tra i moventi
dell'attentato
poteva
sicuramente
esservi la corsa
alla nomina di
Procuratore
Nazionale
Antimafia. Ed
invero che
l'eliminazione
del Dr. FALCONE
sia stata
inizialmente
deliberata nel
periodo
immediatamente
successivo alla
stesura della
monumentale
ordinanza di
rinvio a
giudizio degli
imputati del
c.d.
"maxi-processo"
e,
successivamente,
reiterata negli
anni, trova
puntuale
riscontro in
atti che,
peraltro, vedono
coinvolti alcuni
degli odierni
indagati; e
difatti: -
MUTOLO Gaspare (cfr.
int. del
09.12.92): ""
....... Dopo le
rivelazioni di
BUSCETTA e
l'emissione dei
provvedimenti
restrittivi a
carico di
centinaia di
persone, Cosa
Nostra inizio' a
temere
fortemente il
Dr. FALCONE e si
comincio' a
discutere di una
sua eliminazione
fisica. Ricordo
che in quegli
anni, 1984/85,
il Giudice
FALCONE era
solito,
d'estate,
prendere in
locazione un
villino a
Valdese sito nei
pressi della
villa del
gioielliere
FIORENTINO. Si
pensava di fare
un attentato sul
percorso che il
Magistrato
faceva
quotidianamente
per spostarsi da
tale localita'
al Palazzo di
Giustizia.
Doveva infatti
percorrere un
tragitto di
circa sette
chilometri anche
attraverso il
parco della
Favorita. Si
decise pero' di
non eseguire
l'attentato in
quanto operando
un commando
militare su quel
percorso avrebbe
potuto provocare
una strage e la
perdita di
uomini di Cosa
Nostra visto che
non si sarebbe
agito come a
Capaci ma con
l'ausilio di
armi e di un
piccolo
lanciamissili
"Katiushia"
che era stato
procurato
proprio per
l'uccisione di
FALCONE. La
decisione venne
quindi rimandata
anche perche' si
sperava sempre
nella buona
riuscita
processuale in
primo grado del
c.d.
"maxi-processo
......."" -
DI MAGGIO
Baldassare (cfr.
int. del
04.02.93): ""
....... Per
quanto riguarda
la volonta' di
Cosa Nostra di
attendere alla
vita del Giudice
FALCONE, posso
dire che tale
decisione fu
presa sin dal
1984. Al
riguardo ricordo
che dopo gli
arresti ordinati
dal Giudice
FALCONE in
seguito alle
dichiarazioni di
BUSCETTA, una
volta venne
nella mia
officina "Giuvanni
u pacchiuni"
originario di
Palermo e
abitante nella
zona di Corso
Calatafimi e mi
porto' dei
bidoncini di
plastica pieni
di bombe e di
esplosivo al
plastico ......
Inoltre porto'
anche due
bazooka ..... Io
presi quanto mi
era stato
portato e lo
trasportai in
contrada Dammusi.
Di sera andai a
nascondere armi,
esplosivo e
munizioni dentro
la cappella di
Pinuzzo MICELI
nel cimitero di
San Giuseppe
Jato, dentro un
loculo vuoto
chiuso con una
balata di marmo
....... Bernardo
BRUSCA mi
incarico' di
prelevare i due
bazooka e le
munizioni e di
portarli in
contrada Dammusi.
Quindi mi
incarico' di
prelevare Nino
MADONIA, Pippo
Giacomo GAMBINO,
Giovanni "u
pacchiuni"
e Mimmo GANCI,
figlio di
Raffaele, che si
erano radunati
davanti la mia
officina in
attesa che
arrivassi io.
Quindi
accompagnai i
predetti, sempre
per incarico di
BRUSCA Bernardo,
in una localita'
chiamata Marzuso
di San Giuseppe
Jato ......
Giunti in
contrada Marzuso
a turno Giovanni
"U
PACCHIUNI"
e Nino MADONIA
hanno sparato un
colpo ciascuno
per esercitarsi
con i bazooka.
L'esito di tale
esercitazione
non fu
soddisfacente.
Sia l'uno che
l'altro non
rimasero
contenti perche'
il volume di
fuoco e i danni
arrecati alla
roccia verso cui
avevano sparato
erano secondo
loro modesti. Io
avevo capito che
tutto questo era
una specie di
prova e che la
destinazione
ultima di quella
attivita' in tal
senso Bernardo
BRUSCA
unitamente a
Toto' RIINA che
anch'egli in
quel periodo
stava in
contrada Dammusi
..... Io stesso
sentii dire a
Toto' RIINA:
<<A CHISSU
CI AMA RUMPIRI I
CORNA>>
intendendo
riferirsi al
Giudice FALCONE
........"" L'episodio
in questione,
che conferma ed
integra le
dichiarazioni di
MUTOLO, ha
trovato preciso
riscontro nelle
informative di
P.G. e negli
accertamenti di
Polizia
Scientifica
eseguiti (cfr.
F.8 C.M. S.3). -
DI MAGGIO
Baldassare (cfr.
int. del
25.06.93): ""
..... Entrambi
in una stanza
dove vi era un
grande tavolo
con delle sedie.
Erano presenti
Totuccio CANCEMI,
Raffaele GANCI,
Salvatore RIINA,
Nino MADONIA,
Michelangelo LA
BARBERA, Pietro
AGLIERI, e altri
che non ricordo
...... Anch'io
partecipai alla
discussione e si
parlo' delle
imminenti
elezioni .......
Segnalo che in
quella
circostanza si
affronto' anche
il discorso
dell'eliminazione
fisica dei
Giudici FALCONE
e BORSELLINO e
di ORLANDO. Fu
Salvatore RIINA
a introdurre il
discorso sul
Giudice FALCONE.
Ricordo che piu'
o meno disse
testualmente:
<<I
PRESENTI
SAPPIANO CHE
FALCONE,
BORSELLINO E
ORLANDO DEVONO
MORIRE, COME E
QUANDO SI
VEDRA'>>.
Nessuno dei
presenti
espresse un
dissenso a tale
categorica
affermazione.
Alla riunione
non era presente
Leoluca
BAGARELLA e il
BRUSCA a
rappresentare il
quale vi ero io.
Non era presente
neanche BUSCEMI
Giovanni che era
fuori dalla
stanza ma alla
riunione vi era
Michelangelo LA
BARBERA che lo
rappresentava
coma
capo-famiglia di
Passo di Rigano.
La riunione si
colloca
nell'87/88
....."" Si
richiama, da
ultimo, il
fallito
attentato dell'Addaura
del Giugno 89 al
quale il Giudice
FALCONE scampo'
per mera
coincidenza. -
G - LA
COMMISSIONE
PROVINCIALE DI
COSA NOSTRA E
LA
RESPONSABILITA'
PENALE DEI SUOI
COMPONENTI Nelle
conclusioni
formulate in
punto di fatto
dalla Corte di
Assise di
Appello di
Palermo e
convalidate, nel
giudizio di
legittimita',
dalla sentenza
nr. 80 del 1992
della Suprema
Corte, e' stata
riconosciuta
<< .....
l'esistenza di
una
organizzazione
criminosa
connotata da una
struttura di
tipo
verticistico e
dall'aggregazione
di diversi
nuclei operativi
collegati dal
comune intento
di perseguire
profitti
illeciti
affermando il
predominio con
metodologia di
sopraffazione e
di
intimidazione,
addirittura
secondo regole
di comportamento
codificate ed
affidate ad una
rigorosa
osservanza da
parte dei
consociati
......>>. Anzi
e' stato
ribadito, come
gia' aveva fatto
il Giudice di
primo grado
<< ....
che il sodalizio
criminoso si
articola in
precisi schemi
organizzativi,
caratterizzati
da
raggruppamenti
di tipo
verticistico, a
loro volta
coordinati in
sistemi
aggregativi
facenti capo ad
una direzione
centralizzata
.....>>
(pag. 723); che
gli associati,
(uomini d'onore)
si raggruppano
in famiglie,
ognuna delle
quali <<
.... ha un suo
capo, un
vice-capo, uno o
piu' consiglieri
e capi-decina.
Ai
rappresentanti o
capi delle
famiglie si
aggiungono i
capi-mandamento,
i quali hanno la
specifica delega
a partecipare
all'organo
centrale di
raccordo o di
coordinamento
che e' la
Commissione o
cupola a livello
provinciale
.....>>
che a questo
organo si
affianca, ma non
per le questioni
che interessano
direttamente il
territorio
palermitano
<< ... una
Commissione
interprovinciale
o regionale con
ulteriori
compiti di
coordinamento a
livello
regionale e per
la trattazione
di
"affari"
involgenti un
ambito
territoriale
piu' allargato
....>>. E'
stato poi
confermato che
nel contesto
culturale, e
dunque di
comportamento
degli associati
a Cosa Nostra,
basato su un
rigido sistema
di regole di
convivenza
<< .....
non puo' essere
messo in dubbio
che
l'organizzazione
criminosa sia
sorretta da un
rigoroso sistema
sanzionatorio;
che questo sia
articolato
attraverso una
graduazione di
sanzioni
proporzionate
alle colpe
commesse e tutte
opportunamente
filtrate
attraverso la
deliberazione
dell'organo
competente: il
capo famiglia
per le questioni
di stretta
attinenza del
clan; la
Commissione per
quelle esulanti
dagli interessi
della famiglia
.....>>. <<
...... E'
rimasto poi
incontroverso il
sistema della
gerarchia e
della
territorialita'
che disciplinano
la struttura
interna
dell'organizzazione
con precise
regole di
competenza. Ciascun
organo ha
infatti la sua
specifica
attribuzione,
non soltanto in
tema di
sanzioni, ma in
ogni campo di
interesse e di
"affari"
vengono
distribuite
anche secondo
criteri di
distribuzione
del territorio
...... >>. E
a questo
proposito il
Giudice di
Appello, con
giudizio
riconosciuto
pienamente
valido dalla
Suprema Corte,
ha << ....
accertato che i
rapporti tra i
consociati erano
caratterizzati
da una stretta
unicita' di
strategia
operativa, non
tanto in alcuni
settori di
attivita'
delittuose,
quanto
soprattutto
nella
realizzazione
degli specifici
programmi del
sodalizio,
aventi come
momento
culminante
quello della
realizzazione di
omicidi quando
imposti da
comuni esigenze
.....>> cosi'
come e' stato
accertato anche
che <<
.... diversi
personaggi pur
stabilmente
dimoranti in
luoghi lontani
(per es.
Giuseppe CALO')
confluivano
puntualmente a
Palermo per
periodici
incontri con gli
altri associati
e cio' per
ragioni non
certamente
estemporanee o
indipendenti dal
funzionamento
dell'organizzazione;
a dimostrazione,
in definitiva
della
centralita' di
questa, che
costituisce uno
dei traguardi
probatori
raggiunti nel
processo
......>>
cosi' da
consentire da
ultimo di
affermare che e'
stato dimostrato
<< .......
un non casuale
ma formalmente
consacrato (in
regole non
scritte ed
egualmente
cogenti)
concorso di
tutti i
consociati nella
formazione di
una volonta'
comune, espressa
attraverso
l'organo
accentrato di
regolamentazione
della vita
associativa. La
Commissione non
e' solo un
organo di
deliberazione di
strategie
punitive, alla
stregua di un
Tribunale della
mafia, ma anche
di consultazione
periodica per la
messa a punto di
affari comuni di
ogni genere ....
>>. All'affermazione
della esistenza
e della
peculiare
funzione della
Commissione e'
seguito nella
sentenza della
Corte di Appello
di Palermo
l'esame delle
problematiche
della
responsabilita'
penale dei suoi
componenti,
specialmente in
relazione ai
delitti contro
la vita, dato
che <<
.... secondo le
concordanti
affermazioni dei
"collaboranti"
siffatta
organizzazione
si faceva
verosimilmente
carico di
deliberare le
strategie
criminose
giustificate da
specifiche
finalita' di
punizione o
comunque di
attuazione delle
regole mafiose
....>> Anzi,
e' stato
ribadito che
<< .... se
la Commissione
si configura
come organo
deliberante, e
cioe' come
convergenza di
una pluralita'
di soggetti
accomunati dalla
volonta' di
commettere
determinati
delitti, non
deve apparire
aberrante che
sul piano
giuridico
ciascuno dei
partecipanti sia
chiamato a
rispondere dei
delitti
rientranti nella
comune strategia
..... Per vero,
non puo'
sfuggire come
chiunque faccia
parte
dell'organo in
questione
(associato
mafioso
incaricato di
funzioni
rappresentative
nel consesso
istituzionalmente
preposto alla
decisione dei
delitti
interessanti le
famiglie
associate o
costituenti
l'attuazione
della comune
volonta', intesa
come sanzione
naturalmente
accettata quale
regola perfino
nel sacramentale
giuramento di
iniziazione) non
puo' che avere
coscienza del
ruolo medesimo e
delle
implicazioni che
sul piano
materiale
scaturiranno
dalla
deliberazione
infatti rivolta
al compimento di
misfatti. L'accettazione
della carica e
la sua effettiva
esplicazione
nell'ambito
dell'organizzazione
criminosa
secondo regole
non codificate,
ma possibilmente
non meno ferree,
di un consesso
criminale, in
altre parole,
costituiscono il
substrato
giuridico
perche' sia
attribuita a
ciascun
compartecipe la
responsabilita'
per le decisioni
adottate
dall'organo
.......>> <<
..... E il
discorso, che e'
in definitiva
riferibile ad
ogni tipo di
organizzazione
criminale,
diviene ancor
piu' incisivo
proprio in
relazione ad una
aggregazione di
tipo mafioso,
connotata da un
penetrante
modello di
intimidazione
soggettiva
....... >> <<
...... Non vi e'
il rischio, al
riguardo, che
venga
compromesso,
come principio,
il carattere
personale della
responsabilita'
penale: il
compartecipe non
viene a subire
una sanzione
senza che abbia
espresso una
specifica
manifestazione
di volonta',
perche' questo
si e' gia'
realizzato
gradatamente nel
momento
dell'adesione
alla struttura
dell'organo
deliberante e
quindi della
collaborazione
prestata alla
formazione della
deliberazione
stessa
.....>> <<
.... Si noti,
per inciso e
perche' sia
possibile meglio
comprendere la
differenza tra
una semplice
adesione
generica al
programma
criminale
dell'associazione
e la specifica
cooperazione
orientata invece
verso la
formazione della
volonta'
deliberante, che
ad un
inammissibile
titolo di
responsabilita'
oggettiva
risponderebbero
i singoli
associati
mafiosi
(rappresentanti
nella
Commissione),
giacche' si
finirebbe con
l'attribuire
loro un ruolo
decisionale
inesistente;
laddove sono
invece i singoli
rappresentanti,
convenuti
nell'organo
preposto alla
deliberazione
dei singoli
delitti, che
accettano, con
l'adesione ad
esso, le
implicazioni del
comune programma
da attuare
esprimendo
dunque ciascuno
per proprio
conto una
convergente ma
autonoma
volonta'
decisionale
......>> <<
...... Una
simile
impostazione
appare peraltro
del tutto
coerente con i
principi che
regolano la
responsabilita'
penale; ed anzi,
a ben vedere,
non postula
affatto la
ricerca di
nuovi, principi,
di nuovi criteri
di attribuzione
di quella
responsabilita',
insomma di
teoremi
rivoluzionari.
Essa trova
infatti puntuale
riscontro
normativo nella
disciplina del
concorso di
persone, quale
e' regolato dal
vigente codice
penale ....
>> <<
..... Per vero,
la
partecipazione
morale al
delitto, che nel
nostro sistema
risulta
parificata in
tutto alla
partecipazione
materiale, e' di
certo regola
giuridica ben
collaudata ai
fini
dell'attribuzione
della
responsabilita'
penale a persone
diverse
dell'esecutore
materiale per
gli atti da
costui compiuti
in base ad un
collegamento
psichico
variamente
connotato. Ed
anzi, nella
logica del
sistema, la
posizione del
compartecipe
morale, quando
assume la veste
del promotore, e
pur restando
dunque
distaccato dal
momento
esecutivo, puo'
subire perfino
un trattamento
di maggiore
severita' sul
piano
dell'incriminazione
penale (art.
112, nr. 2 C.P.)
.... >> E
anzi nella
citata sentenza,
recepita anche
su questo punto
dalla decisione
della Corte di
Cassazione, e'
stato anche
escluso <<
..... il
rischio, come
principio, di
sanzioni al
dissenso di
minoranza,
perche'
l'accettazione
preventiva del
ruolo e delle
finalita'
dell'organizzazione,
che sono
criminose e
implicanti come
naturale
sviluppo
l'attuazione
della
deliberazione
delittuosa,
toglie ogni
rilevanza alla
posizione
critica del
dissenziente il
quale, al di la'
della fisiologia
della dialettica
collegiale, sa
ed accetta che
quello che sara'
deliberato sara'
attuato. Utile
dissenso sarebbe
in sostanza solo
quello che fosse
positivamente
contrassegnato
da una
sostanziale
sconfessione
dell'organizzazione
e delle sue
regole, nonche'
da un coerente e
meditato
allontanamento
dalla stessa
......>>. Passando
poi dai principi
cosi' enunziati
alla loro
applicazione in
termini
processuali e'
stato
individuato (e
riconosciuto
legittimo anche
della Corte di
Cassazione)
<< ... il
criterio di
attribuzione
alla
"Commissione"
dei soli delitti
sicuramente
rientrati in un
interesse
strategico di
comune rilievo
(un interesse,
cioe',
dell'intera
organizzazione
mafiosa)
desumibile da un
contesto
probatorio di
sicura
affidabilita' e
in grado di
esprimere una
casuale certa,
riconducibili
senza
perplessita'
.......
all'organo
societario
supremo deputato
alla sua vigile
tutela - fra
altri compiti
istituzionali -
ed alla adozione
dei conseguenti
provvedimenti
.....>> (Cosi'
Cass. 30.01.92,
pagg. 127-312). E'
stata poi
affermata la
necessita' della
ricerca di
elementi
oggettivi
(storici,
materiali), dai
quali poter
desumere che la
deliberazione
del delitto sia
stata adottata
con il
contributo di
ciascun
componente la
"Commissione",
intesa come
personale
partecipazione
alla sede
deliberativa -
ovviamente
intesa in senso
figurato -
affinche'
l'interessato
potesse
esercitarvi,
eventualmente,
un utile
dissenso,
circostanze
queste da
verificare
<< ......
attraverso un
rigoroso esame
delle risultanze
processuali, sia
di quelle che
offrono
indicazioni
probatorie sulla
possibile
casuale, sia di
quelle che alle
stesse offrono
riscontro
......>>. Peraltro,
il principio da
ultimo cosi'
affermato urta -
nella sua
apparente
categoricita' -
con le esatte
osservazioni
della stessa
Corte di Assise
di Appello sulle
peculiari
caratteristiche
dell'organo
direttivo di
Cosa Nostra e
nelle
conseguenze che
ne discendono
inevitabilmente,
anche sul piano
giuridico, per
coloro che
accettano
consapevolmente
di farne parte. Proprio
questa intima
contraddittorieta'
e' emersa in
concreto nelle
decisioni
adottate dal
Giudice di
appello con
riferimento alle
specifiche
posizioni
sottoposte al
suo esame ed
annullate - su
ricorso proposto
dal Procuratore
Generale - dalla
Corte di
Cassazione le
cui statuizioni
devono quindi
ora essere prese
in
considerazione
al fine di poter
compiutamente
valutare la
posizione dei
componenti della
Commissione di
Cosa Nostra in
relazione a quei
delitti, e in
particolare a
quegli omicidi,
che - come si e'
detto - <<
... rientrino
nell'interesse
strategico
dell'intera
organizzazione
....>>. La
prima
statuizione
della Corte di
Cassazione su
cui si deve
richiamare
l'attenzione e'
quella che ha
portato
all'annullamento
della sentenza
di assoluzione
dei componenti
della
Commissione
dall'imputazione
di omicidio del
Dirigente della
Squadra Mobile,
Dr. Boris
GIULIANO, per la
mancata
valutazione di
<< .....
un importante
versante di
prova che, sul
sotteso supposto
di un ampio
schieramento
avverso al
funzionario,
avrebbe potuto
fondatamente,
accreditare
l'ipotesi di una
decisione
collegiale a
monte del
delitto, specie
se combinata
alla rilevanza
straordinaria di
tale eventi ed
alla successiva
assenza di
punizioni, dato
- questo -
ordinariamente
significativo,
secondo i
pentiti, di un
preventivo
assenso della
"cupola"
.....>>
(pag. 316,
sentenza
80/1992,
citata). E'
appena il caso
di sottolineare
l'esplicito
riconoscimento
dell'importanza
di un elemento
("la
successiva
assenza di
punizione"
e di altre
reazioni)
spessissimo
ritenuto da
tutti i
collaboranti
come indice
sicuramente
significativo
del fatto che
l'azione
delittuosa in
questione non
era stata il
frutto
dell'iniziativa
di un singolo o
di una frazione,
sebbene
dell'intera
organizzazione
attraverso il
suo
"vertice
istituzionale". Ma
ancora piu'
importante e' la
decisione della
Suprema Corte in
ordine alla
problematica del
"consenso
tacito o
passivo",
che era stato
implicitamente
ritenuto
irrilevante,
proprio con
riferimento ai
componenti della
Commissione, dal
Giudice di
appello. Su
questo tema di
fondamentale
rilievo, la
Corte di
Cassazione ha
infatti
affermato che:
<< ....Sin
d'ora puo' dirsi
che, se per
consenso tacito
si intende
l'approvazione,
sia pure non
manifestata
espressamente,
ma chiaramente
percepibile, di
una iniziativa
altrui, da parte
di chi, per
compito
autoassegnatosi,
esercita, se e'
consentita la
trasposizione di
termini
dell'ordinamento
giuridico
statuale nel
terreno della
criminalita', il
"potere-dovere",
di esaminarla e
di deliberarne
il contenuto
rispetto agli
interessi
rappresentati,
di interdirne
eventualmente
l'attuazione,
anche con
l'imposizione di
sanzioni in caso
di
disobbedienza,
tale consenso
non sottrae -
all'evidenza -
alla categoria
degli atti
concorsuali
(art. 110 C.P.),
nelle forme
specifiche della
istigazione o
soltanto del
rafforzamento
dell'altrui
determinazione
volitiva
......>> <<
..... Esso
contiene i
necessari
elementi del
dolo e
dell'efficienza
casuale rispetto
all'evento che
viene
realizzato,
salva la prova
contraria e
concreta della
inesistenza di
un nesso casuale
per
l'inefficacia
del
rafforzamento
rispetto
all'altrui
volonta', se
capace comunque
di svolgersi
autonomamente ed
indipendentemente
per il
compimento del
fatto .....
>> (pagg.
317-318). La
Suprema Corte e'
poi tornata,
negli stessi
sensi, sul
delicato
problema del
valore e della
necessita' del
ruolo (e della
responsabilita')
della
Commissione con
riferimento
all'omicidio di
Giuseppe DI
CRISTINA, che ha
consentito
altresi'
l'occasione per
sottolineare
come
l'intervento
della
Commissione sia
indefettibile in
momenti in cui
non vi siano
forme esterne e
patologie dei
contrasti
violenti tra
diverse
famiglie. Sul
punto il Giudice
di appello pur
giudicando
<< ....
assai rilevanti
i dati indiziari
acquisiti a
carico della
Commissione, per
lo spessore
dell'ucciso, a
sua volta grosso
esponente di
associazione
mafiosa, e per
l'assenza di
reazioni al
delitto, aveva
ritenuto di
poter dubitare
nella
responsabilita'
dell'organismo
centrale, o
della sua
componente piu'
attiva e
spietata
potendosi
ammettere che
solo dopo
l'assassinio
questo ne
approvasse
l'esecuzione
(ratifica
successiva)
.....>>. In
proposito,
invece, la
Suprema Corte ha
affermato che:
<<
.......pur
dovendosi
convenire con il
secondo Giudice
sulla giuridica
irrilevanza
della ratifica
post-factum, in
nessun modo
riconducibile ad
una forma
qualsiasi di
concorso
ante-factum, la
decisione
assunta appare
monca e
censurabile
nell'omessa
considerazione
di alcuni punti,
potenzialmente e
significatamente
idonei ad un
orientamento
diverso
.....>> <<
.... Ed invero,
l'alternativa,
dubitativamente
risolta (a
prescindere
dalla formula
terminale di
ampia
assoluzione,
imposta dal
nuovo rito) se
si trattasse di
consenso
anteriore o
posteriore (al
delitto), non
sembra abbia
tenuto conto,
innanzitutto,
dell'epoca del
delitto, in cui
vigeva la
"pax
mafiosa" ed
i compiti
istituzionali
della
Commissione, o
dei suoi
componenti di
punta, tra cui
le preventive
deliberazioni di
delitti
"eccellenti",
non erano ancora
turbati e
stravolti
dall'insorgere
di fenomeni
straordinari
(quale la guerra
di mafia,
posteriore di
qualche anno),
che dovevano
favorire, in
seguito,
l'infittirsi di
anomale
deviazioni dalle
regole del
codice mafioso
ed il
progressivo
esautoramento
del potere
effettivo
dell'organismo,
in favore di
gruppi emergenti
con mire
egemoniche. Da
cio', dunque, la
affievolita
possibilita',
che il delitto
"de
quo"
potesse essere
stato concepito
ed attuato al di
fuori della
sfera di azione
della
Commissione
.....>>
(pagg. 320-321). E
gli stessi
concetti la
Suprema Corte ha
ribadito per
prevenire
all'annullamento
della decisione
di assoluzione
dei componenti
la Commissione
in relazione
all'omicidio del
Prof. Paolo
GIACCONE. Infatti
in primo luogo
ha ritenuto che
la Corte di
Assise di
Appello avesse
travisato quanto
aveva in
proposito
riferito
Francesco MARINO
MANNOIA <<
....
prospettando una
deliberazione
preventiva della
Commissione, di
certo in linea
con l'importanza
del delitto,
destinato a
colpire un
rappresentante
del modo
accademico, per
di piu' usuale
collaboratore
degli uffici
giudiziari, e
con la casuale
individuata
..... >>
(il rifiuto di
modificare le
conclusioni di
una perizia
dattiloscopica,
com'e' noto)
(pag. 323). Ma
soprattutto la
Corte di
Cassazione ha
ritenuto che: <<
....il Giudice
di secondo grado
avrebbe dovuto
comunque
verificare -
positivamente,
negativamente o
attraverso
l'accertamento
di un dubbio
insuperabile
l'atteggiamento
psicologico dei
membri
dell'organismo
rispetto al
fatto, senza
cadere,
comunque,
nell'equivoco
giuridico di
ritenere
irrilevante il
consenso
preventivo non
accompagnato da
forme esplicite
di istigazione
al delitto o di
rafforzamento
della volonta'
omicida altrui.
Non si vede,
difatti, come la
"rimozione
di un ostacolo
riposto nelle
perverse regole
della
mafia" (nel
che,
letteralmente
secondo la
sentenza
impugnata,
sarebbe
consistito il
consenso
inefficiente)
possa
considerarsi
sterile rispetto
al delitto
successivamente
commesso,
essendo evidente
che dall'organo
"competente"
il soggetto
interessato
all'esecuzione
non pote' che
ricevere
decisiva spinta
al delitto, che
in diversa
ipotesi,
verosimilmente,
non avrebbe
compiuto, in
osserveranza
delle regole
mafiose. Salva
prova contraria
- come gia' si
e' rilevato a
proposito
dell'omicidio
GIULIANO - il
contributo non
puo' porsi in
dubbio in tali
casi, secondo
ordinari criteri
di valutazione
logica e di
esperienza
concreta
.....>>
Pagg. 333-334). Le
stesse
considerazioni
sono state poi
ripetute dalla
Suprema Corte a
proposito
dell'omicidio
del noto
esponente
mafioso catanese
Alfio FERLITO e
dei tre
Carabinieri di
scorta. Anche
in questo caso
la Cassazione ha
ritenuto che: <<
..... il secondo
Giudice ha mal
posto il
problema della
definizione
dell'atteggiamento
dei membri della
"cupola"
rispetto al
truce episodio,
quando non ha
escluso che la
generale
approvazione del
fatto attestata
dalla mancanza
di reazione, da
parte del
vertice, potesse
assumere forme
penalmente
irrilevanti,
quali la
ratifica
successiva o la
manifestazione
preventiva di un
generico
sostegno morale,
scevra di
interferenze
concasuali sul
piano
dell'ideazione e
del consenso
deliberativo
.....>> <<
.... Se poi,
come' e'
consentito
desumere dalla
stessa pagina,
il preventivo e
generico
sostegno morale
dovesse
identificarsi in
una "mera
permissivita'",
ne risulterebbe
ancor piu'
irrobustito il
concetto gia'
svolto, che
muove dal
constatato ed
evidente
rapporto di
casualita'
ravvisabile tra
la rimozione del
noto divieto (ed
in cui non puo'
non consistere
la "permessivita'"
che la
determina) e
l'esecuzione del
delitto, in
tanto possibile,
secondo le
regole interne,
in quanto
indirettamente
autorizzato
attraverso la
concessione del
permesso. Cio'
significa che
non e'
coerentemente
ravvisabile in
capo alla
Commissione ed
ai suoi membri,
secondo gli
accertamenti di
fatto ritenuti
in sentenza e
percio' in
relazione ai
poteri ad essi
demanati, altro
atteggiamento
preventivo,
"cognita
re", se non
quello
dell'approvazione
penalmente
rilevante o del
divieto
manifesto
......>>
(pagg. 343-345). I
criteri di
valutazione
cosi' esposti
trovano poi la
loro piu'
completa
applicazione a
proposito
dell'omicidio
del Gen. DALLA
CHIESA ritenuto
dalla Suprema
Corte, in
accoglimento del
ricorso proposto
dal Procuratore
Generale
<< .....
collegabile,
secondo una
logica lineare,
alla piu'
accreditabile
delle casuali,
l'impegno
manifesto del
nuovo prefetto
nella lotta alla
mafia,
accompagnato
dalla facile
prevedibilita'
di reazioni a
tutto campo da
parte degli
organi
repressivi in
caso di suo
assassinio. Considerazioni,
queste,
riconducenti
facilmente ad un
matrice
programmatica e
decisionale di
generale
autorita' e di
indiscusso
potere, che,
giusta gli
schemi di fatto
accertati,
sarebbe arduo
non identificare
nella
Commissione di
Palermo, vertice
supremo
dell'aggregazione
mafiosa
.....>> <<
.....
L'eccezione
statura del
bersaglio
attinto, la
vastita' e
intensita'
dell'impegno
dimostrato nei
compiti assunti,
l'entita' delle
pressioni a
monte del
delitto e la
gravita' delle
reazioni, in
ogni direzione,
che ne
seguirono,
conclamano
l'evidenza di un
rapporto di
proporzionalita'
tra la vittima e
il livello della
determinazione
omicida, in cui
alla
straordinaria
rilevanza del
primo termine
non poteva che
corrispondere
una decisione
assunta al piu'
alto livello
decisionale, il
solo grado di
maturare e
deliberare, da
una posizione
non soggetta a
controllo e
quindi, senza
debolezze o
tentennamenti
(una volta non
accertate, come
risulta in
sentenza,
interferenze di
piu' alto
livello
istituzionale o
imprenditoriale),
un delitto di
tale gravita' e
spessore,
foriero di
risolti
controproducenti
di intuitiva
evidenza
......>> (Pagg.
348-349). In
sostanza, e
riassuntivamente,
la Corte di
Cassazione ha
ritenuto in
tutte queste
occasioni che
alla, ormai
incontestata,
ricostruzione
della struttura
unitaria e
verticistica di
Cosa Nostra non
possa non
corrispondere
quanto meno -
per piu' delitti
che investono
gli interessi
fondamentali
dell'intera
organizzazione -
una decisione (e
una
responsabilita')
di un organo
<< .... di
generale
autorita' e di
indiscusso
potere
...>> che
non si puo'
<< ....
non identificare
nella
Commissione di
Palermo, vertice
supremo
dell'organizzazione. -
H - CONCLUSIONI
E RICHIESTE DEL
P.M. Alla
stregua dei
fatti esposti
risulta piu' che
provata la
responsabilita'
penale dei
componenti la
Commissione
provinciale di
Palermo nella
strage di
Capaci. Per
quanto riguarda
la composizione
della
Commissione nel
periodo in cui
venne commesso
il delitto
(23.05.92),
l'analisi
coordinata delle
molteplici fonti
di prova
acquisite -
tutte
provenienti
dall'interno di
Cosa Nostra e
gia' partecipi,
sino a tempi
recentissimi, di
un rapporto di
assoluta fiducia
con i vertici
dell'organizzazione
(Gaspare MUTOLO,
Giuseppe
MARCHESE,
Giovanni DRAGO,
Baldassare DI
MAGGIO, Mario
Santo DI MATTEO,
Gioacchino LA
BARBERA,
Salvatore
CANCEMI) -
consente di
pervenire a
risultati di
assoluta
certezza, che si
riassumono nel
seguente quadro
sinottico
(comprendente
l'indicazione,
nell'ordine, dei
"mandamenti"
della provincia
di Palermo, dei
capi effettivi,
dei rispettivi
"sostituti",
e delle relative
posizioni
giuridiche alla
data del
23.05.92): COMPOSIZIONE
DELLA
COMMISSIONE
PROVINCIALE DI
PALERMO
(*)
Gia' destinati
di ordinanza di
custodia
cautelare in
carcere per i
reati di cui e'
processo. (**)
Deceduto per
morte naturale Sulla
responsabilita'
degli indagati -
per i quali si
richiede, oggi,
l'adozione della
misura cautelare
in carcere -
convergono
univocamente le
molteplici fonti
di prova
acquisite, a
proposito alle
quali e'
opportuno, in
sintesi e da
ultimo,
ricordare: 1.
la perfetta
corrispondenza
tra le
dichiarazioni
dei citati
collaboranti (BUSCETTA,
CONTORNO,
MARSALA,
CALDERONE,
MARINO MANNOIA,
DRAGO, DI
MAGGIO, MUTOLO,
MESSINA,
MARCHESE, DI
MATTEO, LA
BARBERA, CANCEMI);
corrispondenza
su fatti, in
parte
coincidenti e in
parte diversi,
che tuttavia si
integrano e
completano
vicendevolmente,
formando un
mosaico
probatorio
assolutamente
coerente, logico
ed unitario. Sicche'
viene a
determinarsi,
nel caso in
esame, la
situazione
probatoria gia'
efficacemente
descritta nella
sentenza della
Corte di
Cassazione nr.
80 del 30.01.92,
come
<<convergenza
del molteplice,
che viene ad
acquistare
quella
consistenza di
prova in grado
di sorreggere
una pronuncia di
condanna>>; 2.
L'esito
assolutamente
positivo, nel
senso della
piena
veridicita'
delle
dichiarazioni
rese dagli
anzidetti
collaboranti,
dell'attivita'
di riscontro
finora svolta
dagli organi di
Polizia
giudiziaria, su
delega di questo
Ufficio; 3.
L'esistenza di
riscontri
estrinseci
evidenti, in
ordine alla
casuale del
delitto, forniti
dalle oggettive
vicende del
maxi-processo,
documentate
dagli atti di
quest'ultimo e
dagli altri atti
acquisiti al
presente
procedimento. 4.
Il tragico
riscontro
rappresentato
dall'uccisione,
con tecnica e
modalita'
tipicamente
mafiose, di
SALVO Ignazio (gia'
condannato per
appartenenza a
Cosa Nostra nel
maxi-processo),
avvenuta in
Santa Flavia il
17.09.92. Tale
omicidio,
infatti,
costituisce -
secondo le
risultanze
probatorie gia'
acquisite in
altro
procedimento -
un'ulteriore
conferma del
ruolo attribuito
al SALVO dai
collaboranti
nonche' della
attuale
strategia di
Cosa Nostra,
volta anche
contro gli
stessi
"tramiti"
in passato
ripetutamente
utilizzati per
una
"politica
di mediazione e
di scambio"
con le
Istituzioni
statuali. 5.
L'imponente
riscontro
soggettivo,
costituito dalla
personalita'
criminale degli
indagati, tutti
organicamente
inseriti al
vertice di Cosa
Nostra, secondo
le dichiarazioni
incrociate dei
numerosi
collaboranti
citati in
motivazione
>>> Le
riportate
argomentazioni
del P.M.
meritano piena
condivisione - e
vengono fatte
proprie da
questo Ufficio -
per la minuziosa
e puntuale
analisi degli
elementi
probatori
acquisiti e
delle fonti di
provenienza,
nonche' per
l'esatto
argomentare in
punto di diritto
improntato a
logica ferrea,
immune da vizi e
corroborato da
corretti e
pertinenti
richiami
giurisprudenziali,
con particolare
riferimento alla
sentenza nr.
80/92 della
Corte di
Cassazione ed a
talune altre che
hanno,
sostanzialmente,
affrontato - e
risolto
affermativamente
- la
problematica
della
responsabilita'
penale dei
componenti la
c.d. Commissione
provinciale in
relazione agli
omicidi
eccellenti,
enunciando
principi di
diritto che ben
si attagliano
alla fattispecie
in esame, tra
cui quello della
riconducibilita'
alla categoria
degli atti
concorsuali,
sotto il profilo
del
rafforzamento
del proposito
criminoso
altrui, anche
del consenso
tacito di quei
soggetti che,
per la qualifica
rivestita, hanno
la concreta
possibilita' di
impedirne
l'attuazione
""anche
con
l'imposizione di
sanzioni in caso
di
disobbedienza"". E
dall'esame degli
atti processuali
non risulta che
alcuno degli
indagati, tutti
componenti
l'organo di
vertice di Cosa
Nostra, abbia
assunto, in
relazione ai
fatti per cui si
procede,
atteggiamenti di
manifesto
dissenso o abbia
alimentato, sia
pur
successivamente
al delitto,
concreti
comportamenti
indicativi di
una ferma
opposizione a
quanto
deliberato dalla
Commissione. Giova
chiarire, da
ultimo, che non
deve apparire
contraddittoria
la contestuale
cattura del
RIINA e del
PROVENZANO (il
primo colpito
dalla precedente
ordinanza
restrittiva
di
quest'Ufficio),
rispettivamente
capo mandamento
e sostituto,
entrambi liberi
all'epoca dei
fatti in esame,
giacche' sia ai
predetti che al
duo
AGLIERI-GRECO i
collaboratori di
giustizia
attribuiscono
una sorta di
gestione
congiunta del
mandamento con
pari potesta'
decisionale al
punto, per i
primi due, di
partecipare
entrambi - e
contemporaneamente
- alle riunioni
della
Commissione (cfr.
dichiarazioni di
DI MATTEO),
mentre in
relazione ai
secondi il
consenso o
dissenso
espresso dal
GRECO equivaleva
a quello
espresso da
AGLIERI e la
decisione
dell'uno era
decisione
dell'altro e
viceversa (cfr.
dichiarazioni di
DRAGO e CANCEMI). Analogamente
deve dirsi per i
fratelli
GRAVIANO che
""si
devono
considerare una
cosa
sola""
quanto alla
gestione del
mandamento di
pertinenza (cfr.
dichiarazioni di
DRAGO). Vanno
dunque ritenuti
sussistenti a
carico di tutti
gli indagati i
gravi indizi di
colpevolezza
richiesti
dall'art. 273
c.p.p. Quanto
alle esigenze
cautelari, e
tenuto conto del
testo novellato
dell'art. 275
c.p.p. che in
relazione al
tipo di reato
impone la
custodia in
carcere, e'
sufficiente
rilevare il
concorso di
tutte quelle
elencate
nell'art. 274
c.p.p. Sono
in corso,
invero,
ulteriori
indagini volte
all'identificazione
degli altri
responsabili
ancora ignoti;
vi e' il
concreto
pericolo che, in
relazione
all'inaudita
gravita' dei
fatti ed alle
conseguenze che
potrebbero
derivarne, gli
indagati, ove
liberi, possano
darsi alla fuga
tenuto conto
anche dei
diffusissimi
appoggi - a
tutti i livelli
- di cui godono
i componenti di
Cosa Nostra;
detto pericolo
e' da ritenersi
sussistente
anche per coloro
che sono
attualmente
detenuti, atteso
che non puo'
escludersi che
per vicende
processuali
imprevedibili,
gli stessi
possano tornare
anche
temporaneamente
in liberta'. Ricorre
infine il
concreto
pericolo che i
predetti, tutti
ai vertici di
Cosa Nostra, la
cui violenta ed
afferrata
capacita'
criminale e'
ormai ben nota,
pongano in
essere ulteriori
delitti di
criminalita'
organizzata o
della stessa
specie di quelli
per cui si
procede. Per
le ragioni
appena esposte
va' inoltre
accolta la
richiesta
formulata dal
P.M. ai sensi
dell'art. 104
c.p.p. onde
evitare che gli
indagati
possano, anche a
mezzo di
contatti
indiretti,
concordare
versioni
difensive. E'
consequenziale
per tutti
l'applicazione
della misura del
divieto di
espatrio. P.Q.M. Visti
gli artt. 104,
272 e segg. 291
e segg. c.p.p. ORDINA agli
Ufficiali e
Agenti della
P.G. di
procedere alla
cattura dei
sopra
menzionati: 1.
AGLIERI Pietro
nato a Palermo
il 09.06.56,
gia' latitante
per altro; 2.
BRUSCA Bernardo
nato a S.
Giuseppe Jato
09.09.29,
detenuto; 3.
BUSCEMI
Salvatore nato a
Palermo il
28.05.38,
detenuto; 4.
CALO' Giuseppe
nato a Palermo
il 30.09.31,
detenuto; 5.
FARINELLA
Giuseppe nato a
S. Mauro
Castelverde il
24.12.25,
detenuto; 6.
GAMBINO Giacomo
Giuseppe nato a
Palermo il
21.05.41,
detenuto; 7.
GERACI Antonino
nato a Partinico
il 02.01.17,
detenuto; 8.
GIUFFRE'
Antonino nato a
Caccamo il
21.07.45, ivi
residente in Via
Dante 56; 9.
GRAVIANO Filippo
nato a Palermo
il 27.06.61,
detenuto; 10.
GRAVIANO
Giuseppe nato a
Palermo il
30.09.63,
detenuto; 11.
GRECO Carlo nato
a Palermo il
18.05.57, gia'
latitante per
altro; 12.
LA BARBERA
Michelangelo
nato a Palermo
il 10.09.43,
gia' latitante
per altro; 13.
LUCCHESE
Giuseppe nato a
Palermo il
02.09.59,
detenuto; 14.
MADONIA
Francesco nato a
Palermo il
31.03.24,
detenuto; 15.
MONTALTO
Giuseppe nato a
Villabate
l'11.01.59,
detenuto; 16.
MONTALTO
Salvatore nato a
Villabate il
03.04.36,
detenuto; 17.
MOTISI Matteo
nato a Palermo
il 16.04.18, ivi
residente in Via
Roccella nr. 271 18.
PROVENZANO
Bernardo nato a
Corleone il
31.01.33, gia'
latitante per
latro; 19.
SPERA Benedetto
nato a Belmonte
Mezzagno
l'01.07.34, ivi
residente in Via
A. De Gasperi
140. e
di condurre gli
stessi in uno
istituto di
custodia (anche
casa di
reclusione) con
le modalita'
dettate
dall'art. 285
c.p.p. per ivi
rimanere a
disposizione di
questo Ufficio
del G.I.P. DISPONE nei
confronti di
tutti i
catturandi lo
stato di
isolamento e
differisce il
diritto ai
colloqui per il
termine di gg. 7
dall'esecuzione
della presente
ordinanza. APPLICA nei
confronti di
tutti gli
indagati la
misura del
divieto di
espatrio
MANDA alla
cancelleria di
trasmettere la
presente
ordinanza e nel
nr. di copie
dovute al P.M. (D.D.A.)
che ha richiesto
la misura. Manda
alla cancelleria
perche provveda
agli ulteriori
adempimenti di
competenza. Caltanissetta,
li' 11.04.94
IL
GIUDICE
- D.ssa
Gilda LOFORTI -
IL
FUNZIONARIO DI
CANCELLERIA
- Dr.
Rodolfo MAUCERI
-
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